T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4963 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4 febbraio 1991, depositato nei termini, il Sig. C.S. ha chiesto l’annullamento del decreto n. 7346 del 10 ottobre 1990 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui è stata respinta l’istanza di corresponsione dell’equo indennizzo presentata in data 10 agosto 1981 dal ricorrente e di qualunque altro provvedimento ad esso connesso, presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto.

Il ricorrente fa presente che con decreto ministeriale n. 169 del 27 gennaio 1986 gli è stata concessa pensione privilegiata ordinaria a vita a decorrere dal 16 novembre 1978 a causa delle riscontrate infermità (bronchite in soggetto con disturbi funzionali cardiaci manifestabili in atto; bronchite cronica in soggetto con ipertensione arteriosa ed iniziale ipertrofia ventricolare sinistra). In ordine alla sua istanza in data 10 agosto 1981 con la quale si richiedeva la concessione dell’equo indennizzo per le suddette infermità, l’Amministrazione della Difesa, con il decreto impugnato, respingeva l’istanza per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticate in data 7 aprile 1981.

A sostegno del gravame vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 3 R.D. 16/4/1928 n. 1024, dell’art. 36 D.P.R. 3/51957 n. 686 e dell’art. 3 legge 23/12/1970 n. 1094.

Si sostiene che il termine di sei mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data del 7 aprile 1981, corrispondente in quella in cui, a completamento degli accertamenti sanitari espletati, si è giunti alla diagnosi definitiva di cui al verbale AB n. 1474 del 7 aprile 1981 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle riscontrate infermità.

2) Violazione dell’art. 2966 cod. civ.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Dichiarato perente il ricorso con decreto n. 15279/2010, questa Sezione, con ordinanza n. 1531 del 2010 accoglieva il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente disponendo la reiscrizione del ricorso nel ruolo e fissava per la trattazione del merito della causa la pubblica udienza del16 marzo 2011, dove la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento di diniego del beneficio dell’equo indennizzo con riferimento alla tardività dell’istanza del ricorrente presentata in relazione delle infermità contratte in servizio e per causa di servizio.

Il ricorso si appalesa fondato.

Come noto, ai sensi dell’art. 3, legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è stata estesa anche la personale militare la disciplina dettata dagli articoli da 50 a 60, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 per il personale civile dello Stato in materia di equo indennizzo, normativa applicabile, ratione temporis, al caso in esame.

Nella presente controversia, sotto il profilo della tempistica, viene in rilievo il termine semestrale, al quale l’Amministrazione intimata ha fatto richiamo nell’atto impugnato, previsto dall’art. 36, citato D.P.R. n. 686 del 1957, per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Sulla natura decadenziale o meramente sollecitatoria del termine di cui al citato art. 36, D.P.R. n. 686 del 1957 è opportuno ricordare, che nella vigenza di detta normativa, la giurisprudenza ha univocamente affermato che il termine semestrale è perentorio quando la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, lesione o decesso è specificamente e dichiaratamente preordinata – come nel caso in esame – alla concessione dell’equo indennizzo, e non anche quando essa è rivolta ad ottenere il semplice riconoscimento della dipendenza, in quanto presupposto per la fruizione di altri e diversi benefici, quale il rimborso per le spese di cura, ricoveri e protesi (ex multis, CONS. STATO, VI SEZ., 6 luglio 1994 n. 1143 e 10 agosto 2000 n. 4430; IV SEZ. 27 maggio 2002 n. 2896; CORTE CONTI, SEZ. contr. STATO, 25 maggio 1989 n. 2127; T.A.R. LAZIO, Latina, 9 agosto 2004 n. 674).

Peraltro, va evidenziato, per completezza espositiva, che il diverso rilievo che l’istanza di riconoscimento presentata oltre il suddetto termine semestrale assumeva a seconda dell’obiettivo con essa perseguito dall’istante, è problema ormai superato a seguito della riforma realizzata dal D.P.R. n. 461 del 2001, il cui art. 2, comma 1, impone l’osservanza del termine semestrale per ogni domanda di riconoscimento della causa di servizio "ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti", il che autorizza a concludere che detto termine è sempre perentorio, anche se l’obiettivo finale perseguito dall’istante non è la concessione dell’equo indennizzo.

Ed invero, la fissazione di un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza è stata introdotta non certo a tutela dell’interesse privato, ma di quello pubblico, al fine di consentire all’Amministrazione, in un periodo immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o si è manifestata l’infermità, di accertare con la dovuta tempestività, e prima ancora che possano disperdersi le prove reperibili al momento, il nesso di dipendenza causale o anche solo concausale fra patologia e servizio.

Per tutte le sopra esposte ragioni, stabilire se il termine di presentazione della domanda di dipendenza da causa di servizio sia stato, o meno, rispettato, è fondamentale nel caso che ne occupa.

Peraltro, il Collegio concorda con quanto posto a base del diniego impugnato, sotto il profilo della individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale per la richiesta di dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente.

Sul punto occorre osservare che, se il rispetto del termine di sei mesi sancito dal più volte richiamato art. 36 può essere di agevole determinazione quando l’infermità è immediata conseguenza di un "evento dannoso", che, in quanto tale, è oggettivamente constatabile nella sua verificazione materiale, non altrettanto può argomentarsi ove l’infermità derivi da circostanze ambientali, che solo col decorso del tempo incidono progressivamente sull’integrità psicofisica del dipendente, non potendo, in tal caso, essere individuato, con assoluta precisione, il dies a quo di decorrenza del termine.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, la tempestività delle domande deve essere valutata alla stregua del principio di ragionevolezza, dovendosi ritenere presentate in tempo utile le istanze proposte entro il termine decorrente dalla chiara consapevolezza del dipendente di aver contratto la malattia quale conseguenza della prestazione del servizio.

Nel caso in controversia, l’Amministrazione si è, invero, limitata a ritenere sufficiente, ai fini in parola, la mera conoscenza della contrazione di affezioni, di cui, certamente, il ricorrente era consapevole alle date in cui egli era stato dimesso dalle strutture sanitarie militari che avevano diagnosticato le due diverse infermità contratte, senza, per altrettanto, motivare in ordine alla compiuta consapevolezza da parte del medesimo militare, altresì, della esistenza e rilevanza di fattori causali, riconducibili ad eventi legati al servizio, in collegamento alle medesime infermità.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che, ai fini della individuazione del termine decadenziale per la richiesta di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, non è sufficiente considerare il solo dato oggettivo, noto o conoscibile, quale l’infermità in sé considerata, ma deve essere accertato il rapporto fra l’infermità stessa e il soggetto portatore, scandagliando, anche in contraddittorio, l’aspetto conoscitivo di quest’ultimo, rispetto al quale si evidenziano la conoscenza della natura della malattia, delle cause che vi hanno concorso e di quelle che la produssero, così da fornire al dipendente la percezione, in concreto, della gravità del male.

Alla stregua di quanto sopra, illegittimamente l’Amministrazione ha fatto decorrere il termine semestrale di legge per la presentazione delle domande di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio dal momento in cui è avvenuta la mera conoscenza delle infermità contratte dal ricorrente, non avendo considerato che, nel caso di specie, il medesimo ha acquisito la consapevolezza della gravità delle malattie contratte, della loro possibile dipendenza da causa di servizio e delle loro eventuali conseguenze invalidanti, in momenti successivi alle date di dimissioni ospedaliere, ed, in specie, dopo la notifica del verbale in data 7 aprile 1981 della C.M.O. di Roma che ha accertato definitivamente il suo stato di infermità inabilitata al lavoro, causata da motivi di servizio.

Il ricorrente, ha dimostrato, in sostanza, che solo in questo preciso momento è stato in grado di percepire tanto il collegamento con le condizioni ambientali di svolgimento del servizio, quanto gli effetti invalidanti collegati alle infermità stesse, che non solo non hanno consentito la normale ripresa dell’attività lavorativa, ma addirittura, hanno determinato il congedamento dal servizio; a tanto consegue che illegittimamente l’Amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente, siccome non ancora decaduto dall’esercizio del diritto dell’equo indennizzo, avendo presentato la relativa istanza in data 10 agosto 1981.

Alla fondatezza delle censure introdotte da parte ricorrente consegue, dunque, l’accoglimento del gravame, con annullamento dell’atto ivi impugnato, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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