T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4948 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, la signora V.C. ha impugnato – chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività – la determinazione con la quale i competenti organi del Ministero della Difesa (preso atto del giudizio di inidoneità fisica espresso, nei suoi confronti, dall’apposita Commissione esaminatrice) l’hanno esclusa dal concorso pubblico indetto per il reclutamento, nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, di 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV s.s., n.81 del 20.10.2009).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 18.5.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato "in prime cure", le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessata è, in realtà, pienamente idonea (ovviamente: dal considerato punto di vista "internistico") allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondata: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento la proposta impugnativa.

Per quel che concerne la liquidazione del compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio stesso delega il proprio Presidente: il quale provvederà (con decreto: e su documentata istanza dell’avente titolo) ai sensi dell’art.66, IV comma, del d.lg. n.104/2010.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza – che, cura della Segreteria, dovrà esser trasmessa (per gli incombenti di competenza) al Comando Generale della G.d.F. – sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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