T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4947 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Sergente dell’Esercito S.S. ha impugnato il provvedimento (conosciuto il 28.9.2010: e del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui le competenti Autorità militari – al termine di un apposito Corso di formazione – ne hanno disposto l’impiego presso un Reparto avente sede in Cremona. (Località, evidentemente, a lui non gradita).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 18.5.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che, nel caso di specie, si verte in tema di autoorganizzazione amministrativa: ove la potestà discrezionale dei soggetti pubblici è, tradizionalmente, assai ampia (e sindacabile, correlativamente, entro limiti assai ristretti);

che, per giurisprudenza consolidata, le determinazioni quali quella in esame attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio (su cui, d’altro canto, incidono assai modestamente);

che esse, in quanto sussumibili nell’ambito della categoria degli "ordini", sono sottratte alla disciplina generale della legge n.241/90;

che, "in subjecta materia", le ragioni di servizio (che la resistente ha dimostrato essere effettivamente esistenti) prevalgono – per definizione – su quelle di natura personale e familiare;

che, per i militari, non può (comunque) fondarsi alcuna reale aspettativa di "ius in officio" (non essendo configurabile una posizione giuridicamente tutelata, degli appartenenti a questa particolare categoria di dipendenti pubblici, alla sede di servizio: a fronte della quale debba ritenersi sussistere un onere motivazionale delle esigenze giustificative del relativo provvedimento),

si osserva

che l’atto "de quo" (privo di ogni invalidante vizio di forma) è stato assunto, all’esito di un’approfondita istruttoria, in ossequio alla vigente disciplina di settore;

che, nell’occasione, risultano – altresì – esser stati rispettati i principi di trasparenza e di "par condicio" degli amministrati;

che (a quest’ultimo proposito) nulla induce a ritenere che si sia inteso soddisfare (in danno del ricorrente) interessi diversi da quello protetto dalla norma attributiva del potere concretamente esercitato. (Tenuto anche conto che di disparità di trattamento – cosa di cui, pure, il S. si duole – può parlarsi solo qualora le situazioni prese a raffronto siano, diversamente che nella circostanza: ove – tra l’altro – non si è proceduto a veri e propri atti "di scelta comparativa", perfettamente sovrapponibili).

E dunque; atteso

che le (pur legittime) aspettative dell’interessato non hanno potuto esser soddisfatte in quanto un suo utilizzo presso un Reparto stanziato a Palermo non è risultato rispondere ai criteri di pianificazione recentemente approvati dallo Stato Maggiore dell’Esercito;

che, del resto, un sindacato più penetrante sulle ragioni che possono aver ispirato (le scelte sottese a)i contestati movimenti di personale comporterebbe un’inammissibile intromissione nel merito dell’azione amministrativa (in violazione del fondamentale principio organizzativo della "tripartizione dei Poteri"),

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida, in favore della resistente Amministrazione, in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *