Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, appellata dall’imputato e dal Procuratore Generale, in accoglimento di quest’ultimo appello, ritenuta l’equivalenza tra l’attenuante e la recidiva contestata ha condannato l’imputato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ricorre il difensore del N., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la mancanza di motivazione in relazione allo specifico motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato perchè la Corte territoriale, diversamente da quanto si afferma in ricorso, ha dato atto dello specifico motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti del valore lieve e delle generiche;

in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, come richiesta dal P.G. appellante; ha ritenuto superfluo il riconoscimento di ulteriori attenuanti atteso che il giudizio comparativo poteva essere solo in termini di equivalenza; ma va rilevata la genericità della doglianza.

2.1 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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