Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21817 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

no Enzo per i tre imputati, che ha insistito per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza indicata in epigrafe ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Lucera, che aveva condannato D. A., quale direttore dei lavori, F. e P., quali proprietari e committenti delle opere abusive, per il danneggiamento aggravato dell’abitazione di M.M.E. e per le connesse contravvenzioni edilizie.

1.1 In accoglimento dell’appello di D.A.A., unico appellante, il predetto è stato assolto dalla imputazione di danneggiamento perchè il fatto non costituisce reato ed è stata dichiarata la prescrizione dei reati contravvenzionali nel contempo annullando le prescrizioni civili determinate in primo grado.

1.2 La sentenza della Corte territoriale è stata, poi, integrata da un’ordinanza di correzione dell’errore che ha dichiarato l’effetto estensivo della pronuncia relativa all’assoluzione per difetto del dolo ed alla dichiarazione di prescrizione dei reati contravvenzionali anche ai non appellanti F. e P..

1.3 Avverso i predetti provvedimenti, ricorre la parte civile, M.E.M., chiedendone l’annullamento ai fini civili e deducendo a motivo:

a) la nullità della sentenza e dell’ordinanza di correzione per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Alla parte civile non è stato dato avviso dell’udienza camerale di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 c.p.p.. b) la nullità della sentenza e dell’ordinanza di correzione dell’errore che ha immutato i ruoli processuali di F. e P. che non hanno mai appellato la sentenza di condanna a loro carico.

L’effetto dell’assoluzione per mancanza di dolo è stato esteso anche ai due imputati non appellanti senza alcuna motivazione relativa alla pretesa mancanza dell’elemento soggettivo che richiedeva un accertamento in fatto che è mancato e che ha natura assai diversa dal semplice errore materiale o di scrittura che nei fatti non è dato rilevare. c) mancata motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla pronuncia di assoluzione che non ha motivato in ordine alla piena consapevolezza dei tre imputati circa i danni che andavano ad arrecare alla casa della M. con i lavori programmati ed effettuati, così come era stata ritenuta e valutata dal giudice di prime cure;

d) la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di statuizioni civili, essendo stata dichiarata solo la prescrizione per i reati edilizi che costituiscono l’antefatto necessario del reato di danneggiamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è fondato e deve essere totalmente accolto.

2.1 Analizzando separatamente i due provvedimenti impugnati, va innanzitutto rilevato che sicuramente è fondato e merita accoglimento il terzo motivo di ricorso che lamenta la assoluta inadeguatezza della motivazione della sentenza della Corte di merito a ribaltare criticamente la precisa, circostanziata e puntuale trama motivazionale della sentenza di prime cure, che si fonda sul materiale probatorio dichiarativo e di accertamento tecnico acquisito.

2.2 La motivazione della Corte territoriale è innanzitutto sbagliata in fatto perchè afferma che il D.A. è il proprietario committente delle opere edilizie che hanno causato la distruzione di un vano dell’abitazione della parte lesa.

E’, in tal modo, sfuggito alla Corte di merito che il D.A. è il progettista, direttore dei lavori che hanno causato il danno e che, proprio per tale sua particolare condizione rispetto al bene ed alla attività gestita, l’assenza dell’elemento soggettivo doveva essere motivata con particolare attenzione agli aspetti più squisitamente tecnici di tutta la vicenda.

2.3 Sul punto, invece, la motivazione della Corte di merito è meramente assertiva e priva di aggancio con la realtà dei fatti e, pertanto, deve essere annullata.

2.4 Passando ad esaminare l’ordinanza di correzione di errore materiale, che ha dichiarato l’effetto estensivo della pronuncia di assoluzione anche per i due imputati non impugnanti ai sensi dell’art. 587 c.p.p., fondato è il motivo di ricorso relativo alla nullità dell’ordinanza del 02.07.2010, per difetto dei requisiti formali previsti per l’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 c.p.p..

2.5 L’ordinanza infatti è stata emessa inaudita altera parte pur essendo previsto per il provvedimento di correzione di errore materiale, che i giudici hanno inteso prendere, le forme dell’udienza camerale ( art. 130 c.p.p., comma 2) e la mancata notifica dell’avviso dell’udienza alla parte ed al difensore è sicuramente causa di nullità ai sensi dell’art. 180 c.p.p..

2.5 Fondato è anche il motivo di ricorso che attiene al merito dell’ordinanza stessa.

L’errore rimediabile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., è stato individuato dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile) "nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione".

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che: "La decisione, quantunque affetta da errori che ne abbiano potuto influenzare il processo formativo, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di errore materiale, suscettibile di correzione.

Viceversa, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perchè intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, sono sempre ammissibili". 2.6 L’intervento integrativo della Corte territoriale, che con l’ordinanza impugnata ha dichiarato l’effetto estensivo, ex art. 587 c.p.p., sia della sentenza di assoluzione per difetto del dolo sia della prescrizione dei reati contravvenzionali, sicuramente non si inserisce nell’ambito dell’errore rimediabile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.: a tale procedura non può farsi ricorso nel caso di errore di giudizio, ne1 di vizio della volontà del giudice, e neppure di errore nella formazione del giudizio, dovendosi provvedere, in tali casi, con l’uso degli ordinari mezzi di impugnazione, se consentiti. Rv. 192415. 2.7 Fondata è anche la deduzione della ricorrente parte civile che rivendica la nullità dell’ordinanza per l’assenza di ogni indagine volta ad accertare se la carenza del dolo, profilo affatto personale del soggetto impugnante, fosse ravvisabile anche nella condotta degli altri due imputati non appellanti, in relazione al delitto di danneggiamento.

Questa Corte di legittimità ha già precisato che: "il fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all’art. 587 c.p.p., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull’impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendolo partecipe del beneficio conseguito dal coimputato". 2.8 Quanto poi alla prescrizione delle contravvenzioni edilizie, anch’essa coinvolta dai giudici del merito nell’effetto estensivo e oggetto di specifico motivo di ricorso, va ricordato che la Corte di legittimità ha chiarito che l’estensione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 587 c.p.p., non preclude il formarsi "ab initio" del giudicato, con la conseguenza che l’operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo, presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti.

Ed in effetti, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna subito, per la mancata impugnazione da parte di F. e P., in alcun modo poteva essere recuperata in loro favore, la dichiarazione di prescrizione dei medesimi reati per l’imputato D.A. che invece si era fatto parte diligente impugnando la sentenza sul punto. Rv 201245; rv 217393; rv 244674. 2.9 Anche sotto questo profilo, oltre che per gli altri tre sopra indicati, l’ordinanza del 2.7.2010 deve essere annullata.

2.10 In assenza dell’impugnazione del Procuratore Generale, l’annullamento della sentenza e dell’ordinanza ha rilievo solo per gli effetti civili rivendicati, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., con il ricorso: pertanto va disposto il rinvio alla sezione civile della Corte di Appello di Bari, cui è devoluta la piena cognizione dell’illecito aquilano. (Rv 233273).
P.Q.M.

Annulla, agli effetti civili, la sentenza emessa il 30.06.2010 e la successiva ordinanza emessa il 02.07.2010 dalla Corte d’appello di Bari in sede penale e rinvia alla stessa Corte d’appello di Bari, in sede civile, quale giudice civile competente per valore, in grado di appello.

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