T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-06-2011, n. 4972 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale n.51 del 19.1.1999, il Comune di Roma indiceva una gara per licitazione privata da esperire con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare diurna, notturna e festiva agli anziani autosufficienti ospiti delle case di riposo denominate "Roma 1 – Roma 2 – Roma 3", per il periodo corrente dal 1° aprile 1999 al 30 giugno 2001.

A detta licitazione veniva invitata anche la cooperativa D. che partecipava in r.t.i. con le cooperative Punto service e O., con le quali presentava un’offerta congiunta.

L’indicazione dei criteri contenuta nella lettera di invito prevedeva un totale di 100 punti, di cui 60 sarebbero stati assegnati in base all’offerta tecnica, 35 dei quali da assegnare in base al "valore tecnico e funzionale della soluzione proposta".

Presentavano le offerte tre partecipanti: il raggruppamento ricorrente, la coop. "I.C." e la coop. "I.Q.".

La Commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale n.443 dell’8.4.1999, iniziava i lavori il 12.4.1999 decidendo "di articolare i 4 parametri di valutazione di cui al bando di gara ed al capitolato speciale d’Appalto in subparametri che consentano di individuare ancor meglio le specialità progettuali delle singole offerte".

In particolare il "Valore tecnico e funzionale della situazione proposta" veniva scomposto nelle seguenti voci: 1) attività finalizzata alla cura della persona; 2) organizzazione del lavoro e modalità di articolazione degli interessati; 3) attività di cura dell’ambiente, vigilanza e controllo; 4) attività di animazione e socializzazione; 5) attività esterne e trasporto.

Nel corso della seduta del 22.4.1999 veniva dichiarata inammissibile l’offerta della cooperativa Il Quadrifoglio che veniva esclusa dalla gara.

Il 23.4.1999 veniva analizzata l’offerta tecnica della cooperativa I.C., cui venivano attribuiti 52 punti, di cui 32 (su 35) per il "valore tecnico e funzionale della soluzione proposta", con la motivazione che detta cooperativa aveva "valorizzato l’offerta degli operatori", prevedendone un "numero superiore a quello previsto nel capitolato" e che l’attività di animazione era ritenuta "particolarmente apprezzabile" per monte orario settimanale, attrezzature ed "articolazione funzionale".

Il 30.4.1999 la Commissione procedeva all’esame dell’offerta del raggruppamento ricorrente, che si vedeva attribuire 42 punti, di cui 19 (su 35) per il "valore tecnico e funzionale della soluzione proposta", a causa della mancanza di una "precisa articolazione delle attività giornaliere per fasce orarie" tale da agevolare i controlli dell’Amministrazione, nonché di "perplessità sull’attività di animazione proposta", affidata in gran parte agli assistenti domiciliari, che sarebbero stati così distolti dai loro compiti istituzionali.

Il 17.5.1999 la Commissione di gara procedeva all’apertura delle offerte economiche.

In conclusione il servizio veniva aggiudicato alla cooperativa I.C..

Avverso tale provvedimento la cooperativa D. ha proposto ricorso innanzi a questo TAR chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni.

In corso di causa la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, a seguito dell’acquisizione (mediante accesso) di ulteriori documenti.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione comunale ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Anche le controinteressate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.

Infine, all’udienza del 13.4.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell’art.12 del D.Lgs n.157/1995 e dell’art.29 della Direttiva 92/50/CEE, deducendo:

– che la normativa richiamata precedeva l’esclusione dalla gara del soggetto che "si fosse reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali" o che "si fosse reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili… (…)…";

– e che la cooperativa "I.C." (aggiudicataria e contro interessata nel presente giudizio) non è stata esclusa non ostante l’A.U.S.L. di Bologna Sud le avesse revocato, per inadempimento in sede di esecuzione, l’aggiudicazione del servizio di fornitura O.T.A. per l’anno 1999.

La censura non può essere condivisa.

Ben vero è che l’A.U.S.L. di Bologna Sud ha revocato alla cooperativa "I.C." l’aggiudicazione, precedentemente deliberata, del servizio di fornitura di prestazioni O.T.A. per l’anno 1999.

Ma è altrettanto vero che ciò non è avvenuto a cagione di violazioni considerabili "gravi".

In realtà la revoca è stata pronunciata per omessa produzione di documenti; e ciò in quanto la cooperativa in questione aveva fornito con ritardo l’elenco delle risorse umane destinate all’espletamento del servizio.

Si è trattato, dunque, di un mero ritardo, e cioè di un disguido, ecomunque dell’inadempimento ad un mero "onere" (id est: di una obbligazione strumentale all’esercizio di una facoltà o all’acquisizione di un vantaggio), e non della violazione di un vero e proprio "obbligo" contrattuale o, ciò che sarebbe ancor più grave, di un "dovere" giuridico).

E certamente non si è trattato di una grave inesattezza nel fornire informazioni; che è ciò che avviene quando si forniscono informazioni false o erronee.

Non sussistono quindi ragioni per ritenere illegittima la scelta della Commissione di gara di non escludere la controinteressata.

1.2. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell’art.23, comma 2°, del D.lgs n.157/1995, dell’art.3 della L. n.241/1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà, deducendo:

– che la lettera di invito non conteneva alcuna predeterminazione dei subcriteri da seguire in sede di valutazione dell’offerta tecnica;

– che i subcriteri stabiliti dalla Commissione sono stati dalla stessa disattesi (per l’omessa indicazione sia della percentuale di punteggio o del massimale numerico da attribuire a ciascuna delle "voci" di valutazione; sia delle percentuali e/o dei punti in concreto poi assegnati a ciascuna di tali voci).

La doglianza non può essere condivisa.

1.2.1. Le Commissioni di gara sono di regola libere di decidere se scomporre in sottovoci o sottoparametri, voci o parametri relativi ai profili di valutazione previsti genericamente dalla legge, dai bandi o dalle lettere di invito trasmesse dalle Amministrazioni.

Purchè lo facciano prima di aprire le buste.

Ed è ciò che, correttamente, ha fatto la Commissione di gara nella fattispecie per cui è causa.

1.2.2. D’altro canto, nessuna norma imponeva alla Commissione di indicare la percentuale di punteggio o il massimale numerico da attribuire a ciascun sottoparametro.

E poiché in sede di enucleazione dei subparametri la Commissione non ha indicato – com’era sua facoltà – tali elementi, correttamente e coerentemente, i singoli componenti della stessa non hanno specificato, in sede di votazione, quanto – in termini numerici – intendevano attribuire a ciascun sottoparametro.

Se a ciò si aggiunge che la giurisprudenza ha ormai definitivamente chiarito, al riguardo, che la scomposizione di una voce o di un parametro di giudizio in subvoci o in subparametri, non implica anche la disaggregazione del relativo punteggio (C.S., IV^, 7.12.1994 n.1753; TAR Campania, 6.2.1998 n.48), non resta che concludere che il comportamento della Commissione resiste sotto ogni profilo alla dedotta censura.

1.3. Con i due motivi aggiunti la ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento degli atti e per contraddittorietà, deducendo che erroneamente la Commissione ha ritenuto:

che l’aggiudicataria abbia fornito un numero di operatori maggiore a quello richiesto (50 anzicchè 41);

che la sua offerta di animazione fosse articolata in un numero di ore minore rispetto a quella dell’aggiudicataria.

1.3.1. Il primo profilo di doglianza non merita accoglimento.

L’aggiudicataria (contro interessata) ha dichiarato di disporre di (e di offrire) nove (9) unità aggiuntive destinate alla sostituzione, ed è evidente che tali unità sostituibili sono in esubero rispetto a quelle (trattasi delle quarantuno unità) ordinariamente utilizzabili per le sostituzioni.

Il che, innegabilmente, aggiunge garanzie rispetto alla copertura completa delle fasce orarie.

1.3.2. Il secondo profilo di doglianza è inammissibile oltrecchè infondato.

1.3.2.1. Inammissibile per genericità e per difetto assoluto di prova, in quanto la ricorrente non ha depositato in giudizio la propria offerta tecnica, il che rende impossibile la comparazione con quella dell’aggiudicataria.

1.3.2.2. Ed infondato in quanto quand’anche fosse stato provato che entrambe le cooperative hanno offerto un numero pari di ore settimanali (38) di animazione – ciò che non è – non può essere escluso che la Commissione abbia inteso valutare e valorizzare la differente qualità del servizio offerto.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto. Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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