Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19982 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data il 15 settembre 2001 il Pilota di Porto, Comandante P.N., conveniva in giudizio l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia spa esponendo che a seguito di una caduta nell’espletamento della sua attività nel porto di (OMISSIS) aveva subito una frattura al malleolo sinistro per cui, sottoposto ad intervento chirurgico con applicazione di placca metallica a viti, era stato giudicato permanentemente non idoneo alla sua attività dalla Commissione medica prevista dal D.P.R. n. 328 del 1952 e cancellato dal registro dei Piloti, con decorrenza dal 18 marzo 2000, dal capo del compartimento marittimo di (OMISSIS). Ciò premesso, considerato altresì che l’Assitalia si era rifiutata di corrispondergli l’indennizzo spettante gli in virtù della polizza assicurativa stipulata dal Fondo sociale di Mutua Assistenza e Previdenza tra i piloti dei Porti e l’Agenzia di Napoli, conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice per sentir liquidare la somma non inferiore ad Euro 67.139,40 oltre interessi e rivalutazione. In esito al giudizio in cui si costituiva la convenuta eccependo la prescrizione del diritto azionato il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese.

Avverso tale decisione il P. proponeva appello ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 9 maggio 2008 in riforma dell’impugnata sentenza condanna l’Assitalia a pagare al P. la somma di Euro 26.855,75 oltre interessi ed oltre spese di lite. Avverso la detta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l’Ina Assitalia che ha proposto a sua volta ricorso incidentale in due motivi. Il ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 del cod. proc. civ..
Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Passando all’esame del ricorso principale, va osservato che con la prima doglianza, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., il ricorrente lamenta l’erroneità del procedimento interpretativo seguito nella sentenza impugnata non avendo la Corte di Appello verificato, come invece avrebbe dovuto, la correlazione esistente tra le varie clausole contrattuali. In tal modo, avrebbe disatteso la parte del contratto che riguarda l’ammontare del capitale assicurato, ritenendo erroneamente che la percentuale di indennizzo andasse calcolata sulla base del capitale di polizza di L. 200 milioni, spettante ai piloti aventi oltre 31 anni di attività e agli incaricati di pilotaggio secondo la previsione dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 3 cond. part. polizza, in luogo di quella maggiore di L. 500 milioni, spettante ad esso ricorrente secondo la previsione dell’art. 2.

La seconda doglianza, articolata sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 112 c.p.c.) si fonda sulla considerazione che sia in primo che in secondo grado l’odierno ricorrente aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo sulla base dell’art. 2 delle condizioni particolari di contratto mentre la Corte in motivazione avrebbe invece applicato l’art. 1 con riferimento al requisito dell’anzianità di servizio in luogo di quello dell’età senza motivare circa l’applicazione di una percentuale di indennizzo su di un capitale inferiore a quello di polizza.

I motivi in questione vanno trattati congiuntamente per l’intima connessione che li lega. Al riguardo, ancor prima di esaminare il merito del loro contenuto, appare opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che nel proprio controricorso l’Ina Assitalia S.p.a. ha eccepito l’inammissibilità delle questioni oggetto di doglianza in quanto con esse il P. avrebbe introdotto "un argomento ed un’interpretazione diversi dai precedenti che configurano una domanda nuova". Infatti, come risulta dalla lettura degli atti processuali, sia in primo grado (pag. 1 comparsa conclusionale) sia nell’atto di appello (pag. 12 terzo capoverso) il P. aveva sempre invocato l’operatività del massimale di L. 200 milioni concordando in ciò con la compagnia assicuratrice mentre, soltanto, in sede di ricorso per cassazione, ha invece invocato l’operatività del massimale di 500 milioni. Da ciò, la novità della domanda che comporta un’indagine di merito che è certamente inibita alla Corte di legittimità.

L’eccezione merita attenzione. Ed invero, premesso che l’Ina- Assitalia, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha opportunamente riportato nel controricorso i brani degli atti in cui il ricorrente aveva chiesto l’applicazione del massimale di lire 200 milioni, mette conto di rilevare che l’esame della fondatezza o meno delle doglianze proposte dal ricorrente determina la necessità della verifica della ricorrenza dei requisiti e dei presupposti, anche di fatto, legittimanti l’applicazione del massimale più elevato. E ciò, in quanto il complesso delle condizioni particolari di polizza, che disciplinano la liquidazione dell’indennizzo, contempla quattro distinte fattispecie, ciascuna delle quali trova applicazione in relazione alla presenza di determinati requisiti soggettivi e di una determinata anzianità di servizio, che variano caso per caso e che prevedono un diverso massimale.

Ora, è appena il caso di sottolineare come l’esame dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nella diversa fattispecie contrattuale collegata al massimale di 500 milioni, in luogo di quella collegata al massimale di 200 milioni su cui le parti avevano convenuto nei giudizi di merito, comporta nel medesimo tempo un nuovo tema da accertare oltre a richiedere una indagine di merito che è certamente preclusa alla Corte di legittimità. Ma v’è di più. Ed invero, le doglianze in esame sono altresì infondate. Infatti, premesso che 1’interpretazione dei contratti e della volontà delle parti trasfusa nelle varie clausole contrattuali costituisce attività discrezionale del giudice dì merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità, oltre che in presenza di vizi della motivazione, soltanto in caso di violazione dei criteri dell’ermeneutica contrattuale, giova sottolineare che la violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti si concretizza nella violazione dei criteri generali ed astratti per accertare la comune intenzione dei contraenti, perchè solo essi possono essere considerati vere e proprie norme giuridiche.

E a tal fine, il ricorrente non può limitarsi a fare astratto richiamo al canone che, a suo avviso, sarebbe stato inosservato ma ha l’onere di spiegare perchè, a suo avviso, l’interpretazione della clausola sarebbe stata condotta con criteri. diversi da quelli previsti dalla legge e di chiarire per quali ragioni ritiene che la comune intenzione dei contraenti non sarebbe stata determinata secondo le regole fissate dal legislatore, indicando specificamente il punto ed il modo in cui 1’interpretazione si sarebbe discostata dai canoni di ermeneutica.

Ciò posto, torna utile richiamare l’attenzione sul rilievo che, nel caso di specie, il ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione. del ed. metodo di interpretazione sistematico, ha dedotto in realtà che il giudice del merito non aveva, a suo avviso, correttamente individuato la fattispecie contrattuale applicabile in relazione all’ammontare del rischio assicurato, limitandosi a contrapporre un’interpretazione alternativa rispetto a quelle adottata dal Giudice di seconde cure, senza assolvere l’onere che gli competeva ovvero senza spiegare le ragioni della dedotta violazione, evidenziando in tal modo che mirava ad ottenere solo una nuova interpretazione del contratto, conforme ai suoi interessi. Ne deriva l’infondatezza delle ragioni di censure alla luce del principio di diritto, secondo cui "in materia di ermeneutica contrattuale di cui alle regole fissate dall’art. 1362 c.c. e segg., la violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti si concretizza nella violazione dei criteri generali ed astratti fissati dalla legge per accertare la comune intenzione dei contraenti, perchè essi soltanto possono essere considerati vere e proprie norme giuridiche. In particolare, il ricorrente, che deduca la violazione del criterio sistematico di cui all’art. 1363, deve tener presente che la violazione dedotta postula un’oggettiva divergenza tra l’interpretazione compiuta sulla sola base letterale della singola clausola e quella che si sarebbe invece ottenuta con il coordinamento delle varie clausole. Pertanto, non può limitarsi a lamentare la violazione del canone ma ha l’onere di spiegare perchè l’interpretazione della clausola sarebbe stata condotta con criteri diversi da quelli previsti dalla legge e di chiarire per quali ragioni la comune intenzione dei contraenti non sarebbe stata determinata secondo le regole fissate dal legislatore, indicando specificamente i punti in cui l’interpretazione della volontà negoziale non sarebbe stata correttamente accertata, malgrado il chiaro significato letterale della singola clausola, e perchè sarebbe stato invece necessario interpretare la clausola in questione a mezzo delle altre, contrapponendo all’interpretazione censurata quella diversa desumibile attribuendo alla clausola il senso che risulterebbe dal complesso dell’atto".

Passando all’esame del ricorso incidentale, va osservato che la prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2052 e 2943 c.c., si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe sbagliato nell’attribuire valore interruttivo del termine prescrizionale ad una comunicazione con cui il legale del P. aveva inviato all’Assitalia la documentazione pur in difetto di un’espressa intimazione ad adempiere ed in mancanza di una precisa individuazione e specificazione del credito richiesto.

La censura è inammissibile. Al riguardo, vale la pena di premettere che la Corte territoriale ha motivato le ragioni della decisione, ponendo l’accento sul contenuto della lettera in questione e facendo particolare riferimento sia al fatto che l’invio della documentazione era stato espressamente rapportato all’indennizzo in relazione all’art. 2 delle condizioni particolari della polizza indicata in oggetto sia al fatto che il mittente, dopo aver precisato di essere in attesa di una sollecita risposta, aveva avvertito che trascorso inutilmente il termine di dieci giorni il termine dal ricevimento della lettera si sarebbe sentito libero di prendere le opportune decisioni, evidentemente, di carattere giudiziario. Risulta pertanto con sufficiente chiarezza che, ad avviso della la Corte napoletana, la missiva non era una mera comunicazione interlocutoria di trasmissione di documenti ma si configurava invece come un atto interruttivo della prescrizione, esplicitando l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto anche in sede giudiziaria ove fosse decorso infruttuosamente il termine fissato.

Ciò posto, è appena il caso di sottolineare come, secondo il costante orientamento di questa Corte, la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisca apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici.

(cfr ex multis Cass. n. 23821/2010, Cass. n. 9016/02).

Quanto alla seconda doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, ne va dichiarata l’inammissibilità perchè non risulta accompagnata dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), volto a circoscriverne puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o 1’insufficienza della motivazione sia 1’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ciò premesso, posto che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08), deve essere dichiarata l’inammissibilità della censura in esame.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

In considerazione del tenore dell’adottata decisione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *