T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-06-2011, n. 4950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 1° dicembre 2010 il Sig. G.C. ha chiesto l’annullamento della comunicazione 4 novembre 2010 di non idoneità alla prova di efficienza fisica del concorso a 952 allievi finanzieri deducendo:

Violazione di legge ed eccesso di potere per avere (l’Amministrazione) erroneamente interpretato ed applicato l’art. 16 del bando di concorso, non essendo stato consentito al candidato di ripetere la prima prova di efficienza fisica a seguito dell’accertamento, avvenuto il giorno successivo, della

inidoneità per infortunio;

violazione del principio di tutela della partecipazione (posto che il bando, nel prevedere il differimento, per condizioni fisiche non idonee, dello svolgimento delle prove senza altro precisare deve essere interpretato nel senso di consentire il rinnovo di tutte le prove di efficienza fisica).

Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2010 questa Sezione accoglieva la domanda di sospensiva ritenendo che il ricorrente avesse titolo "ad ottenere il differimento anche della prima prova atletica, perché non potè a suo tempo effettuarla per ragioni patologiche accertate da un sanitario convenzionato con la stessa GDF";

Il consiglio di Stato, IV Sezione, con ordinanza n.834 del 2011 ha respinto l’appello dell’Amministrazione ritenendo che "ad una sommaria delibazione non pare infondata las tesi di ritenere da ripetere ogni prova del giorno al quale si riferisce l’episodio dell’infortunio"

Il ricorrente, con atto di motivi aggiunti depositato il 7 aprile 2011, ha esteso l’impugnazione all’atto di approvazione della graduatoria in quanto non lo ricomprende, per illegittimità derivata e per intempestività (in pendenza dei termini di impugnazione delle esclusioni).

L’Avvocatura dello Stato chiede il rigetto del ricorso e, nella seconda memoria (depositata tardivamente ma con l’adesione del ricorrente), ha rappresentato che il ricorrente stesso, riconvocato in ottemperanza al giudicato cautelare, ha poi superato le prove fisiche ed è stato quindi ammesso alla frequenza del corso di formazione.

Valutato tuttavia che l’Amministrazione, nella memoria ultima, non ha espressamente chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere e che quindi il ricorso debba essere deciso nel merito;

Ritenuto peraltro di confermare l’orientamento esposto in sede cautelare, di primo e di secondo grado, ritenendo illegittima la mancata ammissione a ripetizione anche della prima prova, verosimilmente svolta in non perfette condizioni fisiche in considerazione della diagnosi fatta da un medico di fiducia dell’Amministrazione il giorno successivo a quello della prova fallita, attestante la necessità di riposo e cure riabilitative per 10 giorni;

Ritenuto di conseguenza di accogliere il ricorso, con annullamento degli atti impugnati anche con motivi aggiunti e di limitare la condanna alle spese dell’Amministrazione ad Euro 1500,00;
P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida nella misura di Euro 1500 (millecinquecento).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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