Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21813

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza 21.5.2010 della corte di appello di Torino, di conferma della decisione del primo giudice – il tribunale di Torino in data 16.11.209 che lo condannava per i delitti, in continuazione ed in concorso, di rapina pluriaggravata, furto pluriaggravato, porto abusivo di coltello, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, deducendo, erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Le quali, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto concedersi, in vista del suo leale comportamento processuale collaborativo tanto fa giustificare la concessione della attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 ritenuta dai giudici di merito prevalente nel giudizio di comparazione con le aggravanti contestate.

Ma il ricorso non merita accoglimento perchè generico e, comunque manifestamente infondato: a fronte della motivazione stringente sul punto resa dai giudici di merito i quali hanno fatto riferimento ai numerosi e precedenti specifici del ricorrente per reati commessi anche dopo i reati di cui al procedimento.

Sul punto giova richiamarsi ai principi di diritto reiteratamente formulati da questa Corte in punto di sufficienza della motivazione di rigetto delle richieste attenuanti generiche.

Da un lato, infatti, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà di motivazione nel caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali dell’imputato e di contemporanea concessione di altra attenuante, nella specie L. n. 203 del 1991, ex art. 8 trattandosi di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad identici presupposti (per una fattispecie analoga, Sez. 2^, 4.11.2008/7.1.2010, Maretta ed a. Rv 2460459).

Dall’altro nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^, 16.6/23.9.2010, Giovane ed a. Rv 248244).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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