T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-06-2011, n. 4952 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la ricorrente ha impugnato la Delibera n. 90 del 20 maggio 2010 emessa dalla Giunta comunale di Cerveteri, con cui è stata annullata d’ufficio la graduatoria della procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di "Operatore di Polizia Locale – Cat. C1" approvata con delibera della Giunta comunale n. 442 del 12 dicembre 2006, nella quale ella ricorrente si era collocata alla posizione n. 11, nonché la Determinazione del Dirigente del Comune di Cerveteri, Dr. Elio Piccolo, registrata in data 7.06.2010, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro e la cessazione dal servizio della ricorrente medesima.

La ricorrente ha nel dettaglio dedotto che: a) con Determinazione n. 51 del 31 agosto 2006, il Responsabile del Servizio organizzazione del personale del Comune di Cerveteri ha attivato la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di "Operatore di Polizia locale – Cat. C1", procedura "da utilizzare anche per eventuali assunzioni a tempo determinato e stagionale… e per la copertura di ulteriori n. 12 posti vacanti e disponibili alla data di pubblicazione dell’allegato avviso"; b) in esecuzione della citata determinazione, il Comune di Cerveteri ha provveduto ad approvare il bando di concorso, nel quale, all’art. 3, era indicato quale requisito di partecipazione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore; c) con Deliberazione n. 342 dell’11 settembre 2006 la Giunta Comunale di Cerveteri ha autorizzato il Responsabile del Servizio Organizzativo del Personale a modificare la precedente disposizione elevando il limite di età per la partecipazione alla selezione da 41 a 47 anni; d) con Deliberazione n. 358 del 21 settembre 2006 la Giunta Comunale di Cerveteri ha nominato la Commissione esaminatrice preposta alla selezione concorsuale; e) in data 22 settembre 2006 la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla citata procedura concorsuale; f) la Commissione esaminatrice, dopo l’espletamento della prova scritta ed orale, in data 30 novembre 2006 ha formato la graduatoria finale di merito; g) con Determinazione n. 65 del 15 novembre 2006, il Responsabile del Servizio dell’Organizzazione del Personale del Comune di Cerveteri ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva, tra i quali la ricorrente, e ne ha disposto l’ammissione alle prove successive; h) con Determinazione n. 71 del 6 dicembre 2006, emessa dal Responsabile del Servizio dell’Organizzazione del Personale del Comune di Cerveteri, è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione, nella quale la ricorrente si è collocata all’undicesimo posto, precedendo le controinteressate Patti Monica e Polidori Elsa, classificatesi, rispettivamente, dodicesima e tredicesima; i) con Deliberazione n. 442 del 12 dicembre 2006, emessa dalla Giunta Comunale di Cerveteri sono stati approvati gli atti delle operazioni concorsuali, è stata nominata vincitrice la Signora Torino Rosa ed è stata dichiarata l’efficacia triennale della graduatoria finale della selezione; l) nel 2007 il Comune di Cerveteri ha utilizzato la citata graduatoria per conferire dodici incarichi di lavoro a tempo determinato, di talché la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato per un periodo, non continuativo, di oltre un anno; m) con nota prot. n. 24453 del 22 giugno 2009, il Dirigente del Servizio dell’Organizzazione del Personale del Comune di Cerveteri ha comunicato alla ricorrente l’intenzione dell’Amministrazione di assumerla con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, invitandola a trasmettere la pertinente documentazione, tra cui la copia autenticata del titolo di studio posseduto; n) con missiva del 25 giugno 2009 la ricorrente ha comunicato al Comune di Cerveteri la propria disponibilità all’assunzione; o) con nota del 30 giugno 2009 la ricorrente ha consegnato al Comune di Cerveteri tutta la documentazione richiestale, tra cui la copia del proprio titolo di studio; p) con nota prot. 25736 del 30 giugno 2009, il Dirigente del Servizio dell’Organizzazione del Personale del Comune di Cerveteri ha comunicato alla ricorrente che "a seguito del riscontro effettuato sulla documentazione presentata" l’Amministrazione avrebbe provveduto ad assumerla a tempo pieno ed indeterminato nei propri ruoli di organico con il profilo professionale di Operatore di polizia locale – Cat. "C" a far data dal 1° luglio 2009; q) in data 1° luglio 2009 la ricorrente ha sottoscritto con il comune di Cerveteri il contratto individuale di lavoro; r) in data 10 dicembre 2009 il Dirigente del Servizio dell’Organizzazione del Personale del Comune di Cerveteri ha chiesto alla ricorrente chiarimenti sul titolo di studio posseduto, di talché, con nota del 14 dicembre 2009, l’avv. Giovanna Anzuini, nell’interesse della ricorrente, ha fornito detti chiarimenti; s) con nota del 18 marzo 2010 il Comune di Cerveteri, avendo ricevuto specifica istanza di autotutela da parte della controinteressata Polidori Elsa, ha richiesto alla ricorrente la presentazione della documentazione attestante la validità del titolo di studio posseduto ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, di talché, con missiva del 29 marzo 2010, la ricorrente medesima ha fornito ulteriori chiarimenti all’Amministrazione; t) con nota comunale prot. 30/SG del 7 aprile 2010, la ricorrente è stata messa a conoscenza dell’"Avvio del Procedimento di revisione della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 442 del 12/12/2006"; u) con lettera raccomandata a/r del 19 aprile 2010, la ricorrente ha chiesto al Comune di Cerveteri di poter accedere a tutti gli atti del procedimento avviato a suo carico compreso lo "specifico parere legale" di cui alla citata nota prot. 30/SG del 7 aprile 2010; v) con la Determinazione prot. n. 17945 del 22 aprile 2010, il Segretario Generale del Comune di Cerveteri ha comunicato alla ricorrente che il richiesto accesso agli atti era consentito "ad eccezione del parere legale", di talché la ricorrente ha impugnato il citato provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (R.G. 4973 del 2010); z) in data 7 giugno 2010 il Comune di Cerveteri ha notificato alla ricorrente la Delibera di Giunta comunale n. 90 del 25 maggio 2010, recante annullamento d’ufficio della graduatoria di concorso approvata con delibera n. 442 del 12 dicembre 2006, nonché la Determinazione dirigenziale registrata in data 7.06.2010, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro e la cessazione dal servizio di Operatore di Polizia Locale – Cat. "C1" della ricorrente medesima.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione di legge per violazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 22 e segg. della L. 241/90; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, insufficienza e perplessità della motivazione, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; 2) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e/o mancata applicazione del Regolamento di Disciplina sull’accesso agli impieghi e sulle altre forme di assunzione; violazione dei principi generali in materia di concorsi; incompetenza; eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento; 3) violazione di legge per violazione degli artt. 3 e 21bis della legge 241/90 ed eccesso di potere per difetto assoluto della motivazione; illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; tardività del provvedimento; ingiustizia manifesta; violazione del principio di affidamento del privato; violazione dell’art. 97 Cost.; 4) Violazione di legge per violazione e/o erronea valutazione del D.lgs. n. 297/1994; violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del bando della procedura selettiva; eccesso di potere per travisamento e mancanza dei presupposti in relazione alla validità del titolo di studio della ricorrente; ingiustizia manifesta; illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; mancanza e/o perplessità della motivazione.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Cerveteri, instando per il rigetto del gravame.

4. Con memoria difensiva depositata il 16 luglio 2010, si è costituita in giudizio la controinteressata Polidori Elsa, concludendo, anch’essa, per il rigetto del gravame.

5. Con ordinanza n. 3468 del 28 luglio 2010, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

6. All’udienza del 16 marzo 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla controinteressata nei propri scritti difensivi, con riferimento all’impugnazione della determina dirigenziale, registrata il 7.06.2010, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro e la cessazione dal servizio di Operatore di Polizia Locale – Cat. "C1" della ricorrente.

Ed invero, tale ultimo gravame, rivolto nei confronti di un atto di gestione del rapporto di pubblico impiego di natura privatistica, fuoriesce dalla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, 7 aprile 2010, n. 992; T.A.R. Campania, sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 377).

2.1 Il ricorso proposto nei confronti della delibera n. 90 del 20 maggio 2010 emessa dalla Giunta comunale di Cerveteri, con cui è stata annullata d’ufficio la graduatoria della procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di "Operatore di Polizia Locale – Cat. C1", approvata con delibera della Giunta comunale n. 442 del 12 dicembre 2006, nella quale la ricorrente si era collocata alla posizione n. 11, si palesa fondato, nei termini appresso precisati.

2.2 Risulta per tabulas che con la delibera n. 90 del 2010, oggetto dell’odierno gravame, la Giunta comunale di Cerveteri ha annullato d’ufficio la graduatoria relativa alla selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Operatore di Polizia locale – Cat. C1" approvata con la delibera di Giunta comunale n. 442 del 12 dicembre 2006, disponendo l’esclusione dalla predetta graduatoria della ricorrente "per difetto del possesso del titolo di studio in capo alla stessa", e contestualmente ha approvato, ora per allora, la nuova graduatoria della selezione, demandando al responsabile del competente servizio di adottare il provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro e la cessazione dal servizio della ricorrente medesima.

E’ del pari documentalmente provato che l’impugnato provvedimento di autotutela è stato adottato in seguito a comunicazione di avvio del procedimento in data 7.04.2010, dopo circa un anno dall’assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (contratto stipulato il 30.06.2009), allorquando l’Amministrazione, ricevuta l’istanza di autotutela a firma della controinteressata Polidori Elsa (collocatasi dopo la ricorrente nella graduatoria della selezione pubblica) in data 25.09.2009, avrebbe accertato, anche sulla base di un parere legale, che la ricorrente non era in possesso di un titolo di studio prescritto dal bando per l’ammissione alla citata selezione pubblica.

2.3 Tanto rilevato, osserva il Collegio che la evidente natura di provvedimento di annullamento d’ufficio della delibera impugnata imponeva al Comune resistente di fare applicazione della disciplina di cui all’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, in base alla quale il potere di autotutela può essere esercitato sul presupposto della ricorrenza di un interesse pubblico al ritiro dell’atto illegittimo, della sua prevalenza su eventuali interessi, pubblici e privati, antagonisti, e sempreché sia decorso dall’adozione dell’atto un lasso temporale ragionevole.

Tale disciplina generale è pacificamente applicabile anche ai provvedimenti di annullamento d’ufficio di graduatorie concorsuali, per i quali la giurisprudenza ha declinato l’obbligo delle amministrazioni di tenere adeguatamente conto dell’interesse dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse, e segnatamente di quello dei vincitori già assunti e inseriti nella struttura organizzativa dell’amministrazione datrice di lavoro (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 16 marzo 2009, n. 268; T.A.R. Campania, sez. V, 27 gennaio 2009, n. 406). In tale ultima evenienza, l’amministrazione che annulli d’ufficio la graduatoria concorsuale è invero tenuta a comparare l’interesse pubblico al ritiro in autotutela dell’atto conclusivo della procedura selettiva con l’interesse, anch’esso di natura pubblicistica, alla continuità dell’ufficio al quale il vincitore, assunto nelle more del procedimento di autotutela, sia stato preposto, nonché con quello privatistico di quest’ultimo al mantenimento del proprio posto di lavoro.

Traslando i superiori principi all’odierno gravame, non può che ritenersi la illegittimità del provvedimento impugnato. Ed invero, sebbene il provvedimento di autotutela impugnato risulti adottato dopo circa un anno della assunzione della ricorrente da parte dell’Amministrazione resistente, esso non reca alcun profilo motivazionale inerente l’interesse pubblico al ritiro, la sua eventuale prevalenza sugli interessi, pubblici e privati, antagonisti, la ritenuta ragionevolezza del termine entro il quale il potere di ritiro è stato esercitato.

Il vizio che affligge il provvedimento emerge dall’elaborazione giurisprudenziale ormai sedimentata, secondo cui il provvedimento di annullamento d’ufficio costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere adottato soltanto all’esito di una adeguata ponderazione dei vari interessi configgenti – tra i quali non può darsi alcun rilievo al mero interesse al ripristino della legalità – che tenga debitamente conto delle posizioni consolidatesi in capo ai privati e degli affidamenti ingenerati dall’amministrazione con il proprio comportamento in capo a questi ultimi (cfr. C.d.S., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291; Id. 12 ottobre 2010, n. 7406). Tale ponderazione deve essere tanto più approfondita quanto più tempo è trascorso dall’emanazione del provvedimento suscettibile di ritiro, giacché l’elemento temporale incide sull’affidamento dei privati e ne consolida le posizioni giuridiche soggettive scaturenti dal provvedimento favorevole (cfr. C.d.S., sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178).

Nel caso di specie, la delibera impugnata è intervenuta dopo oltre tre anni dal provvedimento di approvazione della graduatoria e di tutti gli atti della procedura selettiva (determinazione dirigenziale n. 71 del 6.12.2006 e delibera di Giunta comunale n. 442 del 12.12.2006) e dopo circa un anno dall’assunzione con contratto a tempo indeterminato della ricorrente, ma la sua motivazione non contiene alcun riferimento né all’interesse pubblico, connotato da concretezza e attualità, al ritiro, né alla prevalenza di detto interesse sugli interessi antagonisti, né alle ragioni per le quali le posizioni consolidatesi con il passare del tempo in capo alla ricorrente, e tra queste l’interesse al mantenimento del proprio posto di lavoro, debbano risultare recessive rispetto a quello alla cancellazione con effetto ex tunc del provvedimento ritenuto illegittimo.

2.4 Per gli argomenti che precedono si palesa fondato il terzo ordine di doglianze di cui al ricorso in esame, con il quale la ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990.

Ciò è sufficiente per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della delibera impugnata.

Il pronunciato annullamento per le ragioni sopra evidenziate non lascia residuare alcun interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio delle altre censure proposte, che possono ritenersi assorbite.

3. Per la natura della controversia e delle questioni esaminate sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

a) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnativa proposta nei confronti della determina dirigenziale registrata il 7.06.2010, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro e la cessazione dal servizio di Operatore di Polizia Locale – Cat. "C1" della ricorrente;

b) accoglie per il resto il ricorso e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta comunale n. 90 del 20 maggio 2010, nei termini meglio precisati in motivazione;

c) compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *