T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 4951 CE Circolazione delle persone

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

La società ricorrente, la quale svolge come esclusiva attività quella di organismo di attestazione ex art.40 del D.lgvo n.163/2006 e del DPR n.34/2000, nel gennaio 2010, aveva chiesto delucidazioni all’intimato ministero in ordine all’eventuale abrogazione da parte dell’art.2 del D.L. n.223/2006 del sistema di tariffa minimo obbligatorio che le società di attestazione devono applicare ai propri clienti di cui al DPR n.34/2000.

Successivamente l’odierna istante con nota del 28 luglio del 2010 ha comunicato alla resistente Autorità il proprio intendimento di voler offrire, a decorrere dal 1° ottobre 2010, uno sconto sui corrispettivi previsti dal DPR n.34/2000 al fine di ottenere il rilascio di un’attestazione di qualificazione.

In relazione alle suddette iniziative:

a) la menzionata Autorità con la gravata nota ha diffidato la ricorrente dal dare seguito al proprio manifestato intendimento di offrire alle imprese a far data dal 1° ottobre 2010 sconti sui corrispettivi richiesti ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, sul presupposto dell’inderogabilità della tariffa prevista dal DPR n.34/2000;

b) il resistente Ministero con la contestata nota ha fatto presente che l’abrogazione dei minimi tariffari statuita dall’art.2, comma 1, lett.A, della L. n.248/2006, non poteva essere stesa al regime tariffario di cui al DPR n.34/2000.

Avverso tali atti nonchè avverso il sistema tariffario de quo di cui agli artt.70, 71 e 73 del DPR n.34/2000 è stato proposto il presente gravame affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 del Decreto Legge n.223/2006 convertito nella L. n.248/2006;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt.51, 101, 102, 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi comunitari in materia di concorrenza; Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alla Direttiva 12.12.2006 n.2006/123/CE; Violazione e falsa applicazione dell’art.16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n.241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, erroneità, illogicità, irragionevolezza, perplessità, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento.

Nelle more del giudizio, a seguito del deposito di atti da parte della resistente Autorità e dell’entrata in vigore del DPR n.207/2010, il quale, agli artt.70, 71 e 73 e all’allegato C ha mantenuto il sistema delle tariffe e dei minimi tariffari sui corrispettivi che le soa possono richiedere per lo svolgimento dell’attività di attestazione, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti di doglianza, reiterando integralmente le censure già dedotte in via principale.

Si sono costituite entrambe le intimate amministrazioni contestando analiticamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Sono intervenute ad opponendum l’Associazione Unionsoa (Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione) e la soa

SOA C.Q.O.P spa, le quali con dovizia di argomentazioni hanno confutato l’attendibilità delle dedotte doglianze chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto delle presente controversia è la legittimità del sistema normativo di cui agli artt.12 e 14 del DPR n.34/2000 ed integralmente ripreso dagli artt.70, 71 e 73 del DPR n.207/210, che ha previsto il sistema delle tariffe e dei minimi tariffari sui corrispettivi che le soa possono richiedere per lo svolgimento dell’attività di attestazione.

Preliminarmente deve essere precisato che la proposizione del gravame in trattazione è stata originata dal provvedimento, ritualmente impugnato, con cui l’intimata Autorità, facendo seguito alla nota con cui la ricorrente aveva manifestato il proprio intendimento di voler offrire alle imprese a far data dal 1° ottobre 2010 sconti sui corrispettivi richiesti ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, ha diffidato quest’ultima dal dare concreta attuazione a quanto sopra indicato, ritenendo, in sostanza, che il sistema di tariffa minima fosse inderogabile.

Con il primo motivo di doglianza è stato sostenuto che il contestato regime di minimi tariffari risulterebbe in palese contrasto con l’art.2 del D.L. n.223/2006, convertito nella L. n.248/2006, il quale stabilisce che "In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti"

La prospettazione ricorsuale è avversata dalle intimate amministrazioni sul presupposto che:

a) la menzionata disposizione del D.L. n.223/2006 non si applicherebbe all’attività espletata dalle soa per il rilascio di certificazioni, atteso che la richiamata disciplina è riferibile unicamente alle attività libero professionali ed intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi sottoposti al controllo dei rispettivi ordini o collegi professionali;

b) le soa in virtù della funzione specifica loro affidate sono annoverabili tra le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse generale ed esercitano, quindi, funzioni di natura pubblicistica, con la conseguenza che il corretto svolgimento della suddetta attività sarebbe irrimediabilmente compromesso se fosse prevista la possibilità di derogare alle tariffe minime.

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

I) la menzionata disposizione di cui al decreto Bersani stante la genericità con cui è stata formulata è in grado di applicarsi anche alla fattispecie in esame, atteso che non può essere seriamente contestato che l’attività espletata dalle soa ben può essere considerata un’attività intellettuale;

II) la circostanza addotta, peraltro, senza alcuna valida argomentazione a sostegno dalle intimate amministrazioni secondo cui la disposizione de qua si applicherebbe unicamente all’esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi od elenchi sottoposti al controllo dei rispettivi ordini o collegi professionali, omette di considerare che anche per le soa è previsto un albo delle stesse gestito dall’Autorità di Vigilanza.

In ordine poi all’asserito impatto pubblicistico dell’attività espletata dalle soa, non può essere seriamente contestato che tale elemento non impedisce in alcun modo di considerare che l’attività dalle ripetute società sia un’attività imprenditoriale espletata inoltre in un sistema concorrenziale, e, pertanto, non si vede in base a quale corretto fondamento la disposizione della bersani, finalizzata ad incentivare la concorrenza, non possa applicarsi al sistema tariffario in questione in ragione delle ricadute pubblicistiche de quibus.

Infine, come correttamente rilevato da parte ricorrente in sede di memoria conclusionale, lo stesso ordinamento individua un’ipotesi, quale è quella delle società di revisione, in cui le suddette società pur svolgendo un’attività di valenza pubblicistica, sono pacificamente sottoposte integralmente alle regole della concorrenza.

Alla luce di tali argomentazioni ne consegue che la censura in esame deve essere accolta.

Collegata alla censura testè esaminata è la doglianza rubricata al n.3) con cui è stata contestata l’altra ragione addotta negli impugnati provvedimenti per sostenere la legittimità del regime dei minimi tariffari.

In merito le resistenti amministrazioni hanno sostenuto che la qualità del servizio offerto dalle soa sarebbe gravemente pregiudicata se fosse consentito un regime di concorrenza sul prezzo tra le suddette società.

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

I) è assolutamente indimostrato che un regime di concorrenza piena, quindi basata anche sui prezzi praticati a terzi, comporti automaticamente uno scadimento sotto il profilo qualitativo del servizio offerto dalle soa;

II) il legislatore ha configurato un regime di concorrenza tra le società de quibus, per cui ne consegue, razionalmente, che una tale sistema competitivo per essere effettivo non possa essere privato di un elemento fondamentale quale è quello della libertà delle singole imprese in tema di scelta dei prezzi praticati a terzi dei servizi da loro offerti;

III) infine la tesi delle resistenti amministrazioni non considera un presupposto essenziale consistente nella circostanza che le soa non hanno alcuna autonomia nell’ambito delle modalità di gestione dell’attività di certificazione, atteso che quest’ultima deve essere effettuata in rigida osservanza di una serie di criteri prefissati prima dal DPR n.34/2000 e successivamente dal DPR n.207/2010 ed è soggetta alla vigilanza dell’intimata Autorità; da tale pacifico presupposto ne discende che non è in alcuna modo ravvisabile la paventata correlazione tra scadimento qualitativo del servizio offerto e derogabilità dei minimi tariffari.

Ciò premesso, le doglianze rubricate ai nn.1) e 3) sono suscettibili di favorevole esame, ed il proposto gravame va accolto, con conseguente assorbimento della doglianza di cui al punto 2).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.9714 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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