Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22241 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito di indagini avviate nei confronti di R.V., per violazione della legge sugli stupefacenti, il GIP presso il Tribunale di Roma, disponeva – ex art. 321 c.p.p., comma 2, – il sequestro dell’auto Smart tg. (OMISSIS), di proprietà di P. N., in uso al R.: il G.I.P. motivava detto provvedimento evidenziando, per un verso, la sussistenza a carico del R. di gravi indizi di colpevolezza per molteplici episodi di detenzione a fini di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti – quali desumibili dall’ordinanza di custodia in carcere emessa nei confronti del R., esplicitamente richiamata dal GIP stesso – e sottolineando, per altro verso, come l’auto in argomento fosse nella disponibilità del R. e venisse da costui utilizzata per gli spostamenti relativi all’attività criminosa e per il trasporto di sostanza stupefacente.

Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame la P., ed il Tribunale del riesame di Roma confermava l’impugnato provvedimento condividendo le argomentazioni svolte dal G.I.P. nell’ordinanza impositiva del vincolo reale. Ricorre per cassazione la P., tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta strumentalità dell’auto oggetto del sequestro all’illecita attività contestata al R..

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su censure che, pur se dedotte con l’enunciazione di violazione di legge, attengono però a vizi motivazionali con riferimento alle valutazioni del Tribunale del riesame in ordine alle risultanze processuali. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, "in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (S.U. 28 gennaio 2004, p.c. Ferazzi in c. Bevilacqua, RV 226710; conformi: Sez. 3^, 5.5.2004, Sainato, RV 228738; Sez. 4^, 21.1.2004, Sguerri, RV 227095;

Sez. 6^, 16.12.2003, Marei, RV 227650; Sez. 6^, 18.10.1999, Albanese, RV 214953; si veda anche Sez. 6^, 4.4.2003, p.m. in c. De Palo, RV 225578, secondo cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge;

con la conseguenza che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e)).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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