Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22240 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ELLO Luigi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lanusei, in sede di riesame, il 3 dicembre 2010, pronunziava ordinanza con la quale rigettava l’istanza di riesame presentata nell’interesse di H.A. e confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 4.11.2010 ed eseguito nei suoi confronti in data 11.11.2010.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione H. A. a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con tutte le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex artt. 3, 24, e 111 Cost. in relazione all’art. 14, comma 3, lett. a) Patto Int.le Diritti Civili e Politici (New York 16.12.1966); art. 6 Conv.Europea Dir. Umani in relazione all’art. 143 c.p.p. ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). Lamentava la difesa del ricorrente che, sebbene dagli atti emergeva che egli non conosceva la lingua italiana, pur tuttavia il provvedimento impugnato non gli era stato comunicato tradotto in lingua araba, così che egli potesse intenderne il significato.

2) Violazione di legge ex art. 321 c.p.p., commi 3 bis e ter ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) – Contraddittoria motivazione comportante violazione di legge ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)).

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe inefficace anche per violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis in relazione al comma e) ter stessa norma, dal momento che il decreto di sequestro non era stato convalidato dal G.I.P. nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta in precedenza inoltrata dalla Procura della Repubblica. Pertanto, essendosi la Procura limitata a richiedere soltanto il sequestro della vettura di proprietà dell’istante senza domandarne la convalida, non avendo il G.I.P. convalidato la misura cautelare adottata dalla P.G. nel termine di dieci giorni, lo stesso sequestro avrebbe finito con il perdere la sua efficacia.

3) Violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S. in relazione all’art. 321 c.p.p. ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)).

Contraddittoria motivazione comportante violazione di legge. Rilevava sul punto il ricorrente che, avendo egli contestato di avere commesso il reato per cui si procede ed avendo ottenuto la restituzione della propria patente di guida, il sequestro della sua autovettura non doveva essere mantenuto dal momento che il giudice civile gli aveva riconosciuto il diritto di poter esercitare la guida.

4) Violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S. in relazione all’art. 321 c.p.p. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379.

Motivazione contraddittoria. Rilevava sul punto il ricorrente che il Tribunale di Lanusei aveva omesso di rilevare quanto da lui eccepito in sede di istanza di riesame in relazione al corretto funzionamento dell’etilometro con cui sarebbe stato accertato il suo stato di ebbrezza.

Violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S. e all’art. 321 c.p.p.. Contraddittoria motivazione. Rilevava sul punto la difesa del ricorrente che il mezzo in sequestro gli doveva essere quanto meno affidato in custodia in conformità di quanto disposto dalla Circolare emanata il 26.05.2008 n. 300/A dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e dall’art. 321 c.p.p., comma 3 bis.

Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Quanto al primo i giudici del Tribunale del riesame di Lanusei hanno correttamente evidenziato, citando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte, che l’obbligo del giudice di disporre la traduzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti di un cittadino straniero sussiste soltanto allorquando, al momento della emissione e della notifica del provvedimento, emerga in modo certo dagli atti che il cittadino straniero non conosca la lingua italiana,circostanza che non ricorre nella fattispecie di cui è processo. Nel caso di misure cautelari reali, comunque, che sono atti il cui compimento non può essere ritardato, la mancata traduzione potrebbe influire soltanto sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, che decorre dal giorno in cui l’indagato ha preso effettiva conoscenza dell’atto. Nella fattispecie che ci occupa, peraltro, l’odierno ricorrente ha preso contezza del provvedimento di sequestro preventivo, che ha correttamente impugnato davanti al Tribunale del Riesame.

Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso, in quanto il G.I.P. ha emesso legittimamente un autonomo provvedimento di sequestro preventivo dell’autovettura guidata dal ricorrente.

Nessun rilievo ha poi la circostanza che gli sia stata restituita la patente di guida, atteso che, come correttamente osservato dal Tribunale, il sequestro preventivo in oggetto è finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo e il giudice è quindi esonerato da qualsiasi valutazione discrezionale sulla sussistenza del periculum, operata dal legislatore in via preventiva e correlata alla confiscabilità del bene con cui è stato commesso il reato.

Correttamente poi il provvedimento impugnato ha ritenuto che, in tale contesto, non sussistevano ragioni per affidare all’odierno ricorrente la custodia del veicolo, mentre assolutamente generiche sono le sue osservazioni in merito ad un asserito non corretto funzionamento dell’etilometro.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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