Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/09/2010 il G.U.P. presso il Tribunale di Brescia applicava a V.R., imputato in ordine ai reati: a) artt. 337, 582, 585 e 576 c.p.; b) art. 81 cpv., art. 635 c.p., comma 2, n. 3; c) L. n. 110 del 1975, art. 4; d) art. 186 C.d.S., comma 2 (guida in stato di ebbrezza con esiti alcoltest: 1,70 g/l 1,67 g/l), la pena complessiva di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di ammenda; disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi diciotto e ordinava la confisca e distruzione del materiale di cui alla affiliazione n. 21, del cacciavite, del bastone e del coltello in sequestro.

Avverso tale statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa confisca del veicolo condotto dall’imputato con ogni conseguente provvedimento di legge.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunzia l’omessa confisca dell’autovettura guidata dall’imputato in stato di ebbrezza e di sua proprietà.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 (cd. C.d.S.) prevede l’obbligo, senza spazio alcuno di discrezionalità, di disporre la confisca del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato, con la sentenza di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, qualora, come nella fattispecie di cui è processo, sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

L’obbligo di disporre la confisca del veicolo di proprietà dell’imputato sussiste anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, come nella fattispecie di cui è processo, in quanto, benchè il patteggiamento si sostanzi nell’applicazione di una pena senza giudizio, esso postula pur sempre un accertamento limitato, basato sull’accordo delle parti e sulla verifica del giudice, donde la compatibilità con l’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da legge speciali che, stante la loro natura atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto, come appunto si verifica per la confisca dell’autovettura nella fattispecie di cui è processo.

A nulla rileva pertanto che la sanzione di che trattasi non abbia formato oggetto dell’accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla parte che ha omesso la confisca dell’autovettura e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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