T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-06-2011, n. 4961 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con istanza presentata in data 14 ottobre 2010 ex artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 la s.r.l. B. Italia, consociata di B. Se (soggetto notificante della sostanza attiva Dimetomorf) ha chiesto al Ministero della sanità l’accesso alla documentazione relativa alla procedura di valutazione tecnica di conformità di cui all’art. 2 D.M. 31 luglio 2007, relativa a taluni prodotti fitosanitari della s.r.l. M.A.I., contenenti la suddetta sostanza attiva. Non avendo avuto risposta, e sul presupposto che la sua istanza doveva ritenersi respinta ex art. 25, comma 4, cit. L. n. 241 del 1990, con atto notificato in data 13 dicembre 2010 e depositato il successivo 24 dicembre ha proposto ricorso (n. 11975/2010) a questo Tribunale avverso il silenzio serbato dal Ministero, deducendo il suo interesse a conoscere le ragioni per le quali era stata rilasciata alla controinteressata l’autorizzazione ad immettere sul mercato prodotti che utilizzavano il principio attivo di cui essa era titolare, e l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione. Avendo l’Amministrazione intimata provveduto, nella pendenza del giudizio, a rilasciare il richiesto permesso di accesso, ma limitatamente solo ad alcuni documenti afferenti al predetto procedimento, è insorta contro il provvedimento di parziale accesso nella via dei motivi aggiunti notificati il 16 febbraio 2011 e depositati il successivo 2 marzo, deducendo contro di esso la censura di difetto di motivazione e la non riconducibilità dei documenti, oggetto del divieto di accesso, fra quelli riservati o secretati, e chiedendone l’annullamento in parte qua.

2. Contro lo stesso provvedimento la controinteressata s.r.l. M.A.I. ha proposto ricorso incidentale con atto notificato in data 18 febbraio 2011 e depositato il successivo 23 febbraio e ne ha chiesto l’annullamento nella parte in cui consente l’accesso a taluni documenti, deducendo l’inammissibilità del ricorso principale sotto un duplice profilo (genericità dell’istanza di accesso; omessa indicazione dell’interesse concreto ed attuale ad essa sotteso) e l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione dei suoi interessi partecipativi e delle norme che tutelano la segretezza commerciale e industriale e l’uso esclusivo delle banche dati. Gli stessi motivi di doglianza sono stati dedotti dalla controinteressata con ricorso autonomo, portato per la sua definizione alla stessa udienza di discussione. Con memorie depositate in data 21 gennaio, 2 marzo e 4 maggio la ricorrente incidentale ha riproposto i predetti motivi di doglianza senza il supporto di ulteriori argomentazioni.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della salute, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

4. Alla camera di consiglio del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Visti gli atti di causa il Collegio dichiara innanzi tutto l’intervenuta improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’atto introduttivo del giudizio atteso che il silenzio – serbato dal Ministero della salute sull’istanza presentata, ex artt. 22 ss L. n. 241 del 1990, dalla s.r.l. B.I. il 14 ottobre 2010 – deve intendersi superato dal diniego parziale di accesso, opposto dallo stesso Dicastero con nota del 17 gennaio 2011 ed impugnato dall’interessata nella via dei motivi aggiunti.

2. Nella disamina dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale e del ricorso incidentale della controinteressata, il Collegio ritiene di dover dare la precedenza, per ragioni di economia processuale, a quest’ultimo, atteso che con esso si chiede che sia inibito all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente principale il permesso di accesso a tutti gli atti del procedimento di valutazione tecnica di conformità dei suoi prodotti fitosanitari e, quindi, l’annullamento in toto del provvedimento che, al contrario, autorizza un accesso parziale. Di conseguenza l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale renderebbe improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il ricorso proposto nella via dei motivi aggiunti da B. I. per l’estensione dell’accesso all’intera documentazione procedimentale.

3. Peraltro il ricorso incidentale deve essere respinto, risultando prive di pregio tutte le censure con esso dedotte.

Ciò è a dirsi innanzi tutto per la censura con la quale si deduce l’inammissibilità dell’istanza di accesso per mancata "descrizione" dei documenti richiesti e indicazione della loro "quantità" e, quindi, per genericità della stessa. E’ agevole infatti opporre che la ricorrente principale ha puntualmente definito l’oggetto della sua istanza di accesso con riferimento ai documenti che l’Amministrazione aveva dovuto necessariamente assumere a base del rilascio del provvedimento di conformità autorizzante la ricorrente incidentale ad immettere nel mercato i suoi prodotti, documenti che ricorrente non conosceva. Di qui la palese infondatezza dell’affermazione, in effetti comune anche al resistente Ministero, di una istanza "generalizzata" in quanto tesa ad un controllo sull’intera attività dell’Amministrazione. Aggiungasi che è quanto meno singolare che la ricorrente incidentale contesti la mancata indicazione, da parte della ricorrente principale, dei singoli documenti chiesti in visione, persino nella loro "quantità", quando la sua strategia difensiva nell’attuale vicenda contenziosa è interamente fondata sull’opposizione a che essa ne prenda conoscenza.

4. Di non maggiore spessore è la censura con la quale si deduce la mancanza d’interesse da parte della ricorrente principale a proporre l’istanza di accesso, perché non diretto, attuale e concreto, atteso che il provvedimento, al quale la richiesta documentazione si riferisce, era stato adottato già da tre anni. Anche in questo caso è agevole opporre che la ricorrente non impugna detto provvedimento, ma il rifiuto di consentirle la visione della documentazione che lo supporta.

Il momento in cui sorge per l’istante l’interesse a conoscere un determinato provvedimento e gli atti endoprocedimentali, che ne hanno determinato l’adozione, non incontra a livello normativo limiti temporali, dovendosi ragiovolmente ritenere rimesso alla sua libera valutazione. Il problema, che semmai si pone, è se esiste effettivamente un interesse conoscitivo tutelato, ma anche in questo caso la risposta sembra ovvia: la ricorrente principale è un operatore economico che opera a livello mondiale sul mercato dei prodotti fitosanitari, che è a conoscenza che sullo stesso mercato opera un altro fabbricante che utilizza per i suoi prodotti un principio attivo di cui essa è stata soggetto notificante e ha quindi tutto l’interesse, limitatamente agli atti endoprocedimentali, a verificare senza limiti di tempo che detto utilizzo avvenga nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo.

6. L’asserita violazione dei diritti partecipativi, in ragione della omessa previa comunicazione di avvio del procedimento, trova una puntuale smentita nella documentazione versata in atti dalla quale risulta una assidua partecipazione, anche fisica, al procedimento dei rappresentanti della ricorrente incidentale, prima che esso si concludesse.

Ed invero il preannuncio alla ricorrente incidentale, da parte del Ministero della salute, della sua "disponibilità " a consentire a B.I. l’accesso solo ad alcuni dei documenti (tutti specificamente indicati) oggetto della sua istanza è del 27 gennaio 2011 e contiene anche l’invito alla stessa a presentare eventuali controdeduzioni nel rispetto dei termini previsti dall’art. 3 D.P.R. n. 184 del 2006. A ciò la ricorrente ha provveduto solo il 10 febbraio 2011 e, quindi, oltre i termini. Ciò nonostante l’interesse di M.A.I. a partecipare al procedimento è stato ampiamente garantito dal Ministero in tutte le sue fasi. In data 7 febbraio 2011 le sono stati rimessi via fax i file relativi ai documenti che si aveva intenzione di ammettere all’accesso, con l’indicazione delle parti che sarebbero state "omesse o oscurate" perché contenenti "dati riservati e sensibili". Il successivo 9 febbraio il rappresentante della società si è incontrato di persona con i competenti funzionari dell’Amministrazione, ai quali ha esposto le ragioni dell’opposizione, ed è stato formalmente invitato a presentarle per iscritto. Al suddetto invito detto rappresentante ha replicato con e mail in pari data, osservando che "aveva già contro dedotto con tempestiva lettera del 2 febbraio 2011" (il che costituisce autoriconoscimento che i diritti partecipativi erano stati rispettati) e che a suo avviso, e fatte salve ulteriori osservazioni merito, non riteneva la "mascheratura" proposta dal Ministero "idonea a proteggere la confidenzialità delle informazioni della sua assistita". Non risulta dagli atti di causa che nel corso del procedimento siano state esplicitate le ragioni dell’inidoneità del rimedio apprestato dall’Amministrazione.

7. Alla loro illustrazione la s.r.l. M.A.I. ha in effetti provveduto con il suo ricorso incidentale deducendo (con argomentazioni sinteticamente riproposte nelle tre memorie) che l’accesso, sia pure circoscritto entro i limiti previsti dall’Amministrazione, comporterebbe una irreparabile violazione dei diritti sul proprio knovhow industriale e vanificherebbe "l’ingente investimento finanziario sostenuto per la registrazione del proprio prodotto". Il che è mera affermazione, non sorretta da alcuna prova e che si scontra con l’interesse della ricorrente principale a conoscere il modo in cui essa ha utilizzato il principio attivo di cui è titolare e che è alla base dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato prima che la ricorrente incidentale se ne servisse per i suoi.

In ogni caso le argomentazioni addotte non sono condivisibili. Ed invero, l’osservazione secondo cui con l’accesso la ricorrente principale verrebbe a conoscenza dei laboratori specializzati di cui si è servita per i suoi studi è davvero di scarso rilievo, atteso che essa avrebbe un senso ove i suddetti laboratori fossero strutture interne alla sua organizzazione aziendale, e non quando si tratta di strutture esterne che mettono la propria capacità professionale a disposizione di qualsiasi utente, fatto salvo l’obbligo per le stesse di tener segretati i risultati delle ricerche da esse effettuate su commissione di un determinatore operatore. Il che è questione del tutto estranea alla materia del contendere perché propone una evenienza futura rispetto alla quale detto operatore ha gli strumenti giuridici per reagire.

Per quanto attiene agli studi, che hanno preceduto l’immissione sul mercato dei suoi prodotti, il Ministero ha tempestivamente e puntualmente indicato alla ricorrente incidentale i dati riservati e sensibili, in essi contenuti, che avrebbe oscurato. A detta specifica e puntuale indicazione la ricorrente incidentale ha opposto solo un mero giudizio di insufficienza, ma non ha indicato quali sarebbero le parti documentali che avrebbero dovuto formare oggetto di analogo intervento.

Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto.

8. Ma alla stessa conclusione va incontro anche l’atto di motivi aggiunti al ricorso principale, atteso che è palesemente inesistente il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione dedotto contro la determinazione dell’Amministrazione. Questa ha infatti saggiamente adottato una determinazione che, indicando per quali documenti avrebbe consentito l’accesso e specificando anche i rimedi che avrebbe adottato per sottrarre alla visione le parti di essi contenenti dati sensibili da ritenere riservati, ha correttamente e compiutamente contemperato i configgenti interessi delle parti in causa. Aggiungasi che la ricorrente principale esaurisce le sue difese nella mera affermazione della prevalenza del diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza del terzo, ma non solo trascura i limiti che una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo ha apposto a tale regola, ma non contesta neppure l’esistenza di possibili dati sensibili nella procedura di riconoscimento dei prodotti della ricorrente incidentale.

9. Il ricorso incidentale della s.r.l. M.A.I. e i motivi aggiunti della s.r.l. B.I. devono pertanto essere respinti. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale proposto da B.I. s.r.l, sui motivi aggiunti dalla stessa proposti e sul ricorso incidentale proposto da M.A.I. s.r.l., come in epigrafe indicati, così dispone: a) dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da B.I. s.r.l.; b) rigetta i motivi aggiunti proposti da B.I. s.r.l. e il ricorso incidentale proposto da M.A.I. s.r.l.; c) condanna le suddette al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio in favore del Ministero della salute, che liquida in Euro 1.000,00 a carico di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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