T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-06-2011, n. 4960 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 15 dicembre 2003 e depositato il successivo 14 gennaio 2004 i ricorrenti – tutti dipendenti del Ministero della salute, inquadrati sino al 19 novembre 2002 nella categoria B, posizione economica B2 – hanno impugnato i decreti ministeriali di inquadramento del novembre 2002, nella posizione economica B3 in luogo della posizione economica C1.

Espongono, in fatto, che con decreto direttoriale del 4 maggio 2001 è stata avviata la procedura selettiva per i passaggi interni alle aree funzionali (cd. corsi di riqualificazione) e per i passaggi tra aree funzionali diverse (cd. corsi concorsi).

Nel 2001 è stata predisposta la graduatoria per titoli e sono stati svolti i corsi di formazione. Il 12 aprile 2002 sono state stabilite le date per gli esami finali, superati da tutti ricorrenti, che sono così entrati definitivamente nella graduatoria per la promozione alla posizione economica C1.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002, che censurava le procedure del concorso interno presso il Ministero delle finanze perché limitative dell’accesso dall’esterno e per il troppo peso che era dato all’anzianità di servizio, il direttore generale del Dipartimento organizzazione, bilancio e personale ha chiesto un parere motivato all’Avvocatura generale dello Stato sulla coerenza dei criteri posti in sede di contrattazione integrativa con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza. A seguito di detto parere il Ministero della salute ha prospettato la soluzione di collocare gli odierni ricorrenti nella posizione B3, e cioè in quella immediatamente superiore alla posizione di appartenenza, collocandoli in coda a detta graduatoria, per non pregiudicare la posizione dei dipendenti che avevano partecipato ab origine al concorso per la progressione economica in B3 ed erano risultati vincitori.

2. Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti sono insorti denunciandone l’illegittimità sul rilievo dell’inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002, avendo essi partecipato ad una procedura concorsuale per il passaggio in un’area diversa da quella di appartenenza (dalla B alla C).

3. Il Ministero della salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

4. Il sig. P.S., individuato come controinteressato dai ricorrenti ma senza alcuna specificazione al riguardo, non si è costituito in giudizio.

5. Con ordinanza n. 256 del 13 gennaio 2011 sono stati disposti incombenti istruttori.

6. All’udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa, i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della salute inquadrati sino al novembre 2002 nella categoria B, posizione economica B2, hanno impugnato i decreti ministeriali del 19 novembre 2002 di inquadramento nella posizione economica B3 in luogo della posizione economica C1, per accedere alla quale avevano partecipato alla relativa selezione.

Il ricorso, notificato in data 15 dicembre 2003 e depositato il successivo 14 gennaio 2004, in quanto proposto dal sig. Giuseppe Ponti è irricevibile, poiché, a differenza di tutti gli altri ricorrenti, non ha adito prima il giudice ordinario, con la conseguenza che il gravame, proposto solo nel dicembre 2003 avverso un provvedimento di un anno antecedente, è ampiamente tardivo.

Dalla documentazione versata in atti a seguito dell’istruttoria disposta da questa Sezione risulta che il ricorso proposto da tutti gli altri dipendenti è tempestivo.

2. L’istruttoria era volta anche a verificare l’esistenza di controinteressati ai quali il ricorso, già notificato al sig. P.S., dovesse eventualmente essere notificato.

Afferma l’Amministrazione nella relazione depositata il 24 marzo 2011 che relativamente alla selezione per l’accesso alla posizione economica C1 sono state formate due graduatorie: la prima del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore (B3); la seconda, nella quale sono stati inclusi i ricorrenti, relativa al personale proveniente dalla posizione economica B2.

La posizione in ruolo del personale che ha concorso per la posizione economica C1 è strettamente condizionata dalla definizione del presente gravame. Se il ricorso venisse accolto, gli attuali ricorrenti confluirebbero nella posizione economica C1 unitamente al personale proveniente dalla posizione economica B3, e la posizione in ruolo di detti dipendenti sconterebbe il punteggio da ciascuno ottenuto all’esito della selezione. Se il ricorso venisse, invece, respinto, gli attuali ricorrenti confluirebbero nella posizione economica B3, unitamente al personale proveniente dalla posizione economica B2, e anche in questo caso la posizione in ruolo di detti dipendenti sconterebbe il punteggio da ciascuno ottenuto all’esito della selezione.

Corollario obbligato di tale premessa è la configurazione di controinteressati, da individuare nei dipendenti provenienti dalla posizione economica B3 inclusi nella prima delle due graduatorie relative alla selezione per la posizione economica C1. In altri termini, perché sia configurabile l’esistenza di un controinteressato al presente gravame non è necessario che si verifichi l’ipotesi estrema dell’esclusione, dalla graduatoria dei vincitori della selezione C1, di concorrenti inclusi nella prima delle due graduatorie relative a tale posizione economica – situazione questa che nel caso in esame non è configurabile perché, come affermato dall’Amministrazione nella relazione del 24 marzo 2011, i posti messi a bando nella posizione economica C1 sono in numero tale da comprendere i dipendenti inclusi nelle due graduatorie relative a detta posizione – ma è sufficiente che, per effetto del diverso punteggio da ciascun concorrente ottenuto, un dipendente della prima graduatoria, all’atto dell’individuazione della posizione in ruolo, sia scavalcato da un dipendente della graduatoria formata dai ricorrenti.

E’ appena il caso di aggiungere che non è invece controinteressato il personale proveniente dalla posizione economica B2 e che ha partecipato con esito positivo alla selezione indetta per il passaggio alla posizione economica B3, sebbene anch’esso pregiudicato dalla pronuncia che definisce il giudizio, ma questa volta in caso di reiezione del ricorso. Tale personale è infatti cointeressato all’accoglimento del gravame e quindi avrebbe dovuto, al più, costituirsi con intervento ad adiuvandum.

Questa conclusione non determina però, ad avviso del Collegio, improcedibilità del ricorso ex art. 35, primo comma, lett. c, c.p.a..

E’ ben vero, infatti, che la Sezione aveva ordinato ai ricorrenti, nell’istruttoria n. 256 del 13 gennaio 2011, di estendere il contraddittorio ai controinteressati entro trenta giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, dell’avvenuto deposito della documentazione da parte del Ministero della salute, ma è altresì vero che proprio l’Amministrazione, nella relazione (incompleta) depositata il 24 febbraio 2011, aveva escluso la configurabilità di contro interessati, inducendo così in errore i ricorrenti.

Sussistono dunque gli estremi per il riconoscimento dell’errore scusabile.

Il Collegio rinnova quindi l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti inclusi nella graduatoria del personale che, proveniente dalla posizione economica B3, ha partecipato con esito positivo alla selezione per la posizione economica C1.

Tale incombente dovrà essere effettuato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione a cura della Segreteria di detto deposito.

Sempre a pena di improcedibilità, il ricorso, nei successivi dieci giorni dalla notificazione, dovrà essere depositato, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la Segreteria del Tribunale.

E’ fissata sin d’ora, ai sensi dell’art. 65, comma 2, c.p.a., la successiva udienza di trattazione della causa per il giorno 26 ottobre 2011.

Resta sospesa ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la nuova udienza pubblica alla data del 26 ottobre 2011

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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