Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22190 Prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del foro di Trapani che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8/10/2009 il Giudice di Pace di Trapani assolveva S.E. dal reato di lesioni colpose in danno di L. A. per non aver commesso il fatto.

Contro così fatta statuizione la parte civile costituita proponeva appello.

Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 2 luglio 2010, rigettava l’appello proposto, per i soli interessi civili, avverso la sentenza del giudice di primo grado che confermava.

Avverso tale sentenza la parte civile L.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento ai soli effetti civili e il conseguente rinvio al giudice di appello competente per valore.

La parte civile ricorrente proponeva altresì tempestiva memoria in cui ribadiva le proprie conclusioni.

Anche l’imputato S.E. presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

La parte civile ricorrente L.A. ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza di norme giuridiche, violazione dell’art. 2051 cod. civ. e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107. Violazione dell’artt. 28 e 97 Cost.. Secondo il ricorrente il Giudice di appello non avrebbe considerato che la condotta posta in essere dall’ing. S.E. integra la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., con la conseguente responsabilità dello stesso a risarcire il danno patito dal ricorrente. Conseguentemente, ai sensi della disposizione sopra indicata, spetterebbe allo stesso custode fornire la prova del caso fortuito che lo esonererebbe da responsabilità. 2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria, in quanto, da un lato, aveva riconosciuto la responsabilità del Comune e per esso degli organi preposti, quale soggetto giuridicamente competente alla realizzazione dei controlli necessari per la manutenzione della sede stradale, dall’altro, aveva asserito che l’organo competente alla sorveglianza delle strade ed alla segnalazione di eventuali dissesti era la Polizia Municipale.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 36760 del 4.06.2004, Rv. 230270;

Cass., Sez. 4, Sent. n. 21040 dell’1.04.2008, Rv. 240218) integra il reato di lesioni colpose la condotta omissiva del responsabile dell’ufficio tecnico comunale nella attività di manutenzione di una strada sulla quale, per tale causa, si è verificato un incidente.

Pertanto, nel caso in cui un incidente si sia verificato per l’insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell’ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto. Sul punto questa Corte ha precisato che la responsabilità dell’addetto alla manutenzione può essere esclusa soltanto quando la condotta dell’utente della strada si configuri come evento eccezionale o abnorme, non altrimenti prevedibile, nè evitabile.

Tanto premesso si osserva che la sentenza impugnata ha riconosciuto che le lesioni subite dalla persona offesa sono legate da nesso causale con le buche presenti sull’asfalto della strada comunale, ove si verificò l’evento e che se l’ente comunale, e per esso gli organi preposti, avesse adoperato i necessari controlli diretti a garantire la manutenzione di quella sede stradale l’incidente non si sarebbe verificato.

Peraltro la sentenza impugnata ha ritenuto di escludere la responsabilità del S. in ordine al reato di lesioni colpose perchè, secondo il riparto delle competenze, egli aveva la responsabilità della manutenzione, ma tale responsabilità dipendeva dalla segnalazione di eventuali dissesti da parte della Polizia Municipale, che aveva effettuato tale segnalazione solo a seguito del sinistro.

Tale ragionamento effettuato dai giudici di appello non è condivisibile, poichè non tiene conto nè della disposizione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 1 che dispone che:"la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo", nè della disposizione di cui all’art. 107, comma 6 sopra indicato secondo cui: "i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione".

Tale disposizione infatti attribuisce compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo. Una generale norma di diligenza pertanto impone agli organi di amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata nella prospettiva degli interessi civili e gli atti trasmessi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene demandato il regolamento delle spese tra le parti private.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nella prospettiva degli interessi civili e rimette gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, a quel giudice demandando il governo delle spese tra le parti private.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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