T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-06-2011, n. 4941 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 5 marzo 1998 e depositato il successivo 17 marzo 1998 la sig.ra M.A. ha impugnato il diniego, oppostole il 22 gennaio 1998 dalla Direzione centrale del personale e AA.GG. dell’A.C.I., al riconoscimento del beneficio della fruizione integrale del contratto collettivo nazionale biennale 1 gennaio 199631 dicembre 1997 sul suo stipendio. Ha chiesto la condanna dell’A.C.I. alla riliquidazione del trattamento stipendiale e della relativa buonuscita sulla base della totalità dei miglioramenti previsti nel contratto di lavoro, a far data dalla sua decorrenza giuridica, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Espone, in fatto, di essere stata collocata a riposo, a domanda, il 1° febbraio 1997, nella vigenza degli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo biennale 1 gennaio 199631 dicembre 1997 e di essere stata esclusa dall’ulteriore fruizione retributiva mensile del 1997, i cui benefici economici decorrevano dall’1 luglio 1997, laddove la sua validità giuridica decorreva dall’1 gennaio 1997. Afferma che tale esclusione è illegittima perché la circostanza che il pagamento di una frazione di stipendio sia stato differito nel tempo, ai soli fini del contenimento della spesa pubblica, non esclude che la quota degli aumenti non debba essere calcolata sullo stipendio, all’atto del collocamento a riposo.

2. Si è costituito in giudizio l’Automobile Club d’Italia che, premesso che alla ricorrente sono stati corrisposti due dei tre scaglioni di aumento in quanto maturati mentre era ancora in servizio, ha eccepito la nullità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

3. All’udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni preliminari proposte dal resistente A.C.I. perché il ricorso è del tutto infondato nel merito.

2. Ed invero, dopo iniziali incertezze interpretative, che hanno dato occasione a decisioni giurisprudenziali discordanti, e in dichiarata revisione delle stesse, è stato definitivamente chiarito sia dal giudice ordinario (Cass. civ., s.u., 4 gennaio 2007 n. 14; Id., sez. lav., 4 ottobre 2000 n. 13222) che dal giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2009 n. 1791; Id., 15 giugno 2006 n. 2721; Tar Lazio, sez. III, 23 maggio 2007 n. 4727) che il diritto del pubblico dipendente a percepire lo stipendio, da assumere anche a base del trattamento di fine rapporto, matura alla scadenza di ogni singolo scaglione contrattualmente stabilito, con conseguente inibizione per l’Amministrazione di corrispondere somme afferenti a "scaglioni non operativi" e neppure coperti dalla connessa contribuzione.

Osserva peraltro il Collegio che alla base di questa conclusione non sono soltanto le argomentazioni, del tutto condivisibili, svolte dalla succitata giurisprudenza, ma anche un’ulteriore osservazione, che ha carattere assorbente.

Il frazionamento nel tempo degli aumenti retributivi contrattualmente previsti trova completa spiegazione nelle limitate disponibilità economiche di cui l’Amministrazione dispone, e alla quale fa riscontro l’obbligo, costituzionalmente sancito, che ad ogni spesa pubblica sia assicurata previa e completa copertura finanziaria, a prescindere dalla fonte (legislativa, regolamentare o pattizia) che la prevede. Il frazionamento risponde quindi alla necessità, responsabilmente avvertita nel caso in esame da tutte le parti contraenti, di assicurare all’aumento retributivo detta copertura che, in presenza di ridotte disponibilità finanziarie, è risultato che può ragionevolmente conseguirsi solo se l’esborso è diluito nel tempo. Segue da ciò che un anticipato pagamento al pubblico dipendente dell’intera somma contrattualmente fissata, comprensiva anche dello scaglione dovuto in data successiva al suo collocamento a riposo e, quindi, non ancora disponibile, comporterebbe una spesa a carico dell’Erario, o comunque del soggetto tenuto al pagamento, priva di copertura finanziaria, il che è illegittimo, comportando violazione di un obbligo costituzionalmente imposto ( art. 81 Cost.).

3. Il ricorso deve pertanto essere respinto ma, considerato anche il tempo decorso dalla sua proposizione, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti in causa costituite le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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