Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22188 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 marzo 2008 il Tribunale di Vibo Valentia assolveva S.G. dal reato di omicidio colposo in danno di C.R. – commesso, secondo la contestazione, con colpa generica e violazione delle norme sulla circolazione stradale – con la formula perchè il fatto non sussiste.

A seguito di gravame ritualmente proposto dal P.M. e dalle parti civili costituite, la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l’impugnata decisione, e, richiamando la dinamica dell’incidente quale ricostruita dal primo giudice, evidenziava in particolare che: a) il C. procedeva ad elevata velocità alla guida dell’auto "Citroen Saxo" tg. (OMISSIS) lungo una strada statale a doppia carreggiata e doppio senso di marcia, allorquando aveva perso il controllo della vettura che era uscita dalla sede stradale andandosi a schiantare con la parte posteriore della fiancata sinistra contro un albero posto nel sottostante terreno vegetale sulla destra della carreggiata; b) contestualmente lo S., che seguiva da tergo l’auto del C. alla guida della "Fiat Punto" tg. (OMISSIS) procedendo anch’egli ad elevata velocità, aveva perso a sua volta il controllo del proprio veicolo, fuoriuscendo dalla sede stradale dallo stesso margine destro impegnato dalla "Citroen Saxo", andando a collidere contro un albero quasi parallelo a quello contro il quale si era schiantata la "Citroen Saxo"; c) entrambi i veicoli procedevano nella corsia opposta a quella di marcia e ad elevatissima velocità; d) in mancanza di testimoni oculari, le acquisite risultanze probatorie non consentivano di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la causa dello sbandamento dell’auto del C. potesse individuarsi in un tamponamento subito ad opera dell’auto condotta dallo S.; e) l’unico elemento conducente in tal senso, e cioè il rinvenimento di tracce di vernice della "Citroen" sul parafango anteriore destro della "Fiat Punto", non appariva univoco, consentendo solo di ritenere avvenuto un contatto tra i due veicoli ma non offriva elementi certi ed idonei a provare le modalità di tale contatto, vale dire se la collisione era avvenuta durante la fase di marcia ovvero dopo lo sbandamento di uno o di entrambi i veicoli; f) i segni presenti sul parafango posteriore sinistro della "Citroen" non erano tali da far ipotizzare che l’eventuale impatto tra i veicoli – ritenuto dal consulente di parte civile causa dell’incidente – avrebbe potuto provocare lo sbandamento dell’auto condotta dal C.: ed invero un urto lieve – tale da non determinare neanche la parziale introflessione del parafango posteriore sinistro dell’auto condotta dal C. – non avrebbe potuto causare la rototraslazione delle auto ed il pesantissimo impatto delle stesse contro gli alberi posti lungo il margine destro della strada; g) durante la folle corsa intrapresa dai due giovani era presumibilmente intervenuto qualche accadimento che aveva determinato la perdita di controllo dei veicoli da parte di entrambi i conducenti, ascrivibile, allo stato degli atti, sia alla condotta di guida dello S. che alla condotta di guida del C.: ed invero, la presenza di vernice sull’auto dello S. poteva anche dimostrare che era stata l’auto del C. a collidere con il parafango di quella dello S. nelle fasi di rototraslazione delle vetture e, dunque, allorquando entrambi i conducenti avevano perduto il controllo delle rispettive autovetture. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territorialmente competente, nonchè, ai soli effetti civili, e tramite il difensore, le parti civili deducendo censure che possono così riassumersi: Procuratore Generale – a) la presenza di vernice dell’auto dell’imputato su quella del C. dimostrerebbe l’avvenuto contatto tra le due vetture, e tale contatto non potrebbe essersi verificato se non durante la fase di marcia delle vetture; b) un contatto, sia pure lieve, ben avrebbe potuto determinare lo sbandamento dell’auto del C. tenuto conto che le due auto procedevano a velocità molto elevata; e) la Corte distrettuale ha del tutto trascurato le deposizioni testimoniali rese da soggetti ai quali nell’immediatezza del fatto lo S. aveva riferito di essere stato il responsabile dell’incidente descrivendone anche le modalità; Parti civili – a) vizio di motivazione in ordine alle valutazioni delle conclusioni del consulente del P.M. ing. P. – per essere state del tutto eluse le argomentazioni formulate dalle parti civili al riguardo – nonchè relativamente alla riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dell’imputato non essendo state prese in considerazione le dichiarazioni testimoniali di quelle persone alle quali io S. avrebbe riferito di sentirsi responsabile del tragico incidente; b) travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale fatto richiamo ad osservazioni e conclusioni del consulente delle parti civili, laddove queste ultime non hanno mai provveduto a nominare nel corso del processo un proprio consulente: solo nella redazione dei motivi di appello il difensore delle parti civili si era avvalso della collaborazione di un proprio consulente (ing. R. G.); c) vizio di motivazione nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, non avendo fornito i giudici di merito adeguate spiegazioni, al riguardo, sul piano logico, nel valutare le conclusioni rassegnate dal consulente del P.M.; la Corte distrettuale avrebbe inoltre seguito un percorso argomentativo contraddittorio posto che, pur dopo aver ritenuto di individuare profili di grave imprudenza nella condotta di guida di entrambi i protagonisti dell’incidente, ha poi mandato assolto l’imputato con la formula "perchè il fatto non sussiste"; d) avrebbe infine errato la Corte distrettuale a porre a carico delle pareti civili le spese del procedimento, posto che il giudizio di appello si era instaurato in conseguenza di impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.
Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.

Ed invero, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, operata dai giudici di merito, si riscontrano incongruenze ed illogicità laddove gli stessi giudici, pur dopo aver premesso di trovarsi nell’impossibilità di ricostruire in modo univoco la dinamica dell’incidente, hanno tuttavia affermato quanto segue: a) "è certo che, prima del sinistro, entrambi i veicoli viaggiassero contro-senso – ossia nella corsia opposta a quella di marcia – e ad elevatissima velocità"; b) i due giovani avevano intrapreso una "folle corsa"; c) il parafango posteriore sinistro della Citroen presentava ammaccature; d) vi erano segni di vernice sull’auto dello S.;

e) entrambi i conducenti avevano perduto il controllo delle autovetture per l’intervento di "qualche accadimelo", ascrivibile in via di ipotesi sia alla condotta di guida dello S. che alla condotta di guida del C.. Orbene, mette conto sottolineare che:

1) i medesimi profili di colpa individuabili a carico della vittima, risultano dunque patimenti ravvisagli nella condotta dell’imputato (elevatissima velocità, circolazione contro mano, "folle corsa"); 2) la presenza di vernice sull’auto dello S. e di segni di scalfittura sul parafango dell’auto del C. rivelano un avvenuto contatto tra le due auto, non essendo stata fornita dalla Corte territoriale alcuna plausibile diversa lettura di dette circostanze, posto che la Corte stessa si è limitata a formulare una mera ipotesi di "probabile assenza di impatto tra i due veicoli" con affermazione assertiva in quanto basata su mera congettura a fronte dei dati oggettivi appena ricordati; 3) non sono state compiutamente indicate le ragioni cui ancorare il convincimento della asserita irrilevanza – sul piano della causalità – di un urto, eventualmente anche lieve, tra le due auto impegnate in una "folle corsa" e ad una velocità elevatissima, vale a dire in una situazione nella quale anche un lieve contatto (peraltro pur sempre tale da lasciare segni visibili sui mezzi coinvolti) ben poteva risultare idoneo (proprio in relazione alla elevata velocità) a determinare uno sbandamento e la conseguente uscita dei veicoli dalla sede stradale; 4) nemmeno risulta adeguatamente chiarita nell’impugnata sentenza la dinamica della "perdita di controllo dei veicoli da parte di entrambi i conducenti", cui ha fatto cenno la Corte distrettuale; 5) la Corte stessa – a fronte delle impugnazioni del P.M. e della parte civile (la quale ha dunque errato laddove ha affermato nel ricorso che la sentenza di primo grado era stata impugnata dal solo P.M.) – ha ritenuto di confermare la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale, senza fornire alcuna plausibile ragione tale da indurre ad escludere anche una colpa concorsuale da parte dell’imputato nell’eziologia dell’incidente in cui ha trovato la morte il C..

Giova evidenziare, ancora, che, per contrastare le conclusioni cui era giunto il primo giudice, gli appellanti avevano dedotto specifiche censure caratterizzate anche dal richiamo ad atti del processo che avrebbero richiesto una risposta certamente più adeguata e puntuale, frutto di una approfondita disamina delle argomentazioni formulate dagli appellanti stessi.

Conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio – per nuovo esame – ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la definitiva disciplina delle spese tra le parti private.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio Corte d’Appello di Catanzaro cui demanda altresì il governo delle spese del procedimento fra le parti private.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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