T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 01-06-2011, n. 892 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sso – Motivi della decisione

1.Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Questore di Genova ha rigettato l’istanza, presentata dal P., volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. A sostegno dell’impugnato diniego l’Amministrazione ha rilevato che:

nel 1964 il P. aveva riportato una condanna a cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso, condanna ostativa, ai sensi dell’art. 43 del TULPS, al rilascio o al rinnovo della licenza di portare armi;

nel 1975 il P. ha ottenuto, dalla Corte d’Appello di Firenze, la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 cod. pen.;

a fronte della suindicata riabilitazione l’Ufficio ha più volte rinnovato la licenza all’interessato;

peraltro, a seguito di un quesito sulla interpretazione da dare al citato art. 43 il Ministero dell’interno ha espresso l’avviso che le disposizioni di cui all’art. 43 attengano a "speciali incapacità che non possono essere estinte per automatico effetto della riabilitazione", non potendo farsi salvi gli effetti della riabilitazione medesima: di qui il contestato diniego di rinnovo del titolo, avverso e per l’annullamento del quale il ricorrente ha formulato due articolate censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Resiste l’Amministrazione.

Con ordinanza n. 87/11 la Sezione, "in relazione a precedenti specifici di questo Collegio, (ha ritenuto che il ricorso presentasse) elementi di fondatezza" e ha accolto la domanda di misure cautelari.

All’udienza del 1° giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento a entrambe le censure proposte.

Come si è accennato al p. 1., l’Amministrazione, a giustificazione dell’impugnato diniego, ha sottolineato il carattere speciale dell’art. 43 del TULPS rispetto ai principi indicati dall’art. 11 del testo unico stesso, e gli effetti circoscritti derivanti dalla riabilitazione.

Ai fini dell’accoglimento del presente ricorso questo Collegio non ha che da fare richiamo, in modo sintetico (arg. ex art. 74 c.p.a.), ad alcuni precedenti conformi della Sezione (si vedano le sentenze nn. 313 del 2011, 1188 e 162 del 2010; v. anche Tar Lombardia -Milano, n. 5244/08), le cui argomentazioni e conclusioni si ritiene di poter condividere. In particolare la Sezione, nell’accogliere ricorsi analoghi a quello odierno, ha ripetutamente messo in luce:

il carattere risalente -e unico- del reato ritenuto ostativo;

la circostanza che la licenza di porto di fucile per uso caccia era stata rilasciata dopo la condanna riportata in sede penale, e rinnovata in via continuativa per un lunghissimo periodo di tempo, determinando così, in capo all’interessato, un ragionevole affidamento sull’ottenimento di rinnovi ulteriori del titolo (sulla rilevanza dell’affidamento nella materia, intuitivamente affine, dei dinieghi di rinnovo di licenza di porto di pistola per difesa personale v., di recente, Tar Veneto, III, sent. n. 19 del 2011);

l’ottenimento della riabilitazione da parte dell’interessato;

l’insussistenza di ragioni sopravvenute tali da giustificare il diniego di rinnovo del titolo.

Se alle considerazioni su esposte, adattabili pienamente al caso in esame, caratterizzato da una condanna penale a cinque mesi e dieci giorni per furto riportata nel 1964, dal conseguimento della riabilitazione nel 1975 e dall’ottenimento, nel 1978, della licenza, rinnovata in modo ininterrotto, di anno in anno, fino al 2009, si aggiunge l’esigenza, correttamente posta in luce dal difensore del ricorrente, di seguire una interpretazione costituzionalmente orientata, secondo ragionevolezza, del citato art. 43, si può concludere anche nel ricorso odierno nel senso che l’Amministrazione, prima di rifiutare il rinnovo della licenza, avrebbe dovuto addurre una motivazione puntuale tale da giustificare sul piano concreto la decisione -lo si ribadisce, di segno opposto rispetto a quanto fatto in un trentennio di ininterrotti rinnovi- assunta con l’atto impugnato, anziché limitarsi a fare richiamo alla portata direttamente precettiva dell’art. 43 del TUPLS che, per le ragioni sopra riassunte, non trova applicazione immediata e diretta nella fattispecie "de qua".

In conclusione il ricorso va accolto per la insufficiente motivazione dell’atto impugnato, e l’atto in epigrafe va annullato. L’Amministrazione, nel ripronunciarsi sulla istanza in esecuzione della presente sentenza, dovrà tenere conto anche della intervenuta riabilitazione e del comportamento mantenuto dal P. dopo l’intervenuta condanna.

Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare le spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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