Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22187 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 gennaio 2008 il Tribunale di Udine dichiarava S.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 e lo condannava alla pena di giorni quindici di arresto ed Euro 400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 16 dicembre 2009, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza il S. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 157, 161 e 162 c.p.p., art. 484 c.p.p., comma 1, art. 552 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 cod. proc. pen..

Sosteneva sul punto di non essere stato in grado di difendersi nel giudizio di primo grado, in quanto il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore di ufficio in data 6.08.2007, mentre egli aveva già provveduto alla nomina di due difensori di fiducia in data 31.07.2007 e aveva eletto domicilio presso il loro studio. Rilevava inoltre che la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia e la nullità della notifica all’imputato avevano già formato oggetto di eccezione da parte del difensore di fiducia all’udienza del 16.01.2008, eccezione che era stata peraltro rigettata. Tale eccezione era stata peraltro riproposta nell’atto di appello e di nuovo rigettata. Rilevava ancora il S. che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all’imputato in data 24.07.2007 presso il domicilio da lui indicato in (OMISSIS) ed era stato consegnato ad una incaricata al ritiro, tale C.A., senza alcun accertamento sul rapporto tra la stessa e l’imputato in violazione dell’art. 157 cod. proc. pen..

2) erronea applicazione della legge penale per violazione ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 58, artt. 163 e 164 cod. pen. – carenza di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata in merito al diniego delle attenuanti generiche era soltanto apparente in quanto non erano state spiegate le ragioni di tale scelta, essendosi la sentenza limitata al mero richiamo ai suoi precedenti penali dell’anno 2004 e 2005. Lamentava infine il ricorrente che la Corte territoriale aveva errato nell’omettere l’esame del motivo di gravame riguardante la contemporanea valutazione dell’esistenza di precedenti specifici ai fini della determinazione della pena, della negazione delle attenuanti generiche, della negazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, della negazione della sospensione condizionale della pena. I proposti motivi di ricorso sono infondati.

Per quanto attiene al primo motivo deve rilevarsi che la sentenza impugnata con motivazione dettagliata e con preciso riferimento ad atti processuali ha spiegato le ragioni per cui nessuna nullità aveva inficiato il decreto di citazione a giudizio nel corso del giudizio di primo grado.

Per contro il ricorrente ha riproposto la questione con il ricorso per Cassazione in maniera del tutto generica in quanto non sono stati indicati gli elementi di fatto che la supportano.

Per quanto riguarda poi il secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha indicato, con motivazione logica e congrua,le ragioni per cui ha ritenuto, come già il giudice di prime cure, che non fossero concedibili le attenuanti generiche, dal momento che l’odierno ricorrente, che ha precedenti specifici, non ha manifestato nessun segno di resipiscenza e di acquisita consapevolezza della pericolosità della condotta criminosa contestatagli. Per le stesse ragioni correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di confermare il diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta con quella pecuniaria dal momento che, avendo il S. commesso per la quarta volta il reato di guida in stato di ebbrezza, si deve ritenere che la pena pecuniaria non abbia avuto alcun effetto preventivo nei suoi confronti. Per gli stessi motivi infine correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non concedibile la sospensione condizionale della pena, che è preclusa dalla constatazione che non è possibile sciogliere in senso a lui favorevole la prognosi circa l’astensione in futuro dalla commissione di ulteriori reati.

Il ricorso proposto deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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