T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 354 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, coltivatore diretto, avendo subito l’occupazione di un uliveto di sua proprietà (mappa 3 p.lla 124 del catasto terreni di Venafro), insorge per chiedere l’accertamento e la declaratoria dell’utilizzazione e modifica "sine titulo" del terreno di sua proprietà da parte dell’Amministrazione resistente. Chiede altresì l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia dei provvedimenti di pubblica utilità D.P. n. 5426/B4490 del 17.10.2003 e n. 7401 del 23.12.2003 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Campobasso e di tutti gli ulteriori atti preordinati, consequenziali e connessi, ivi compreso il provvedimento prot. n. 5035/5638/15099/NA datato 18.11.2004 del Dirigente amministrativo del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti Campania – Molise – Settore infrastrutture – Ufficio espropri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il ricorrente chiede poi l’accertamento e la declaratoria del suo diritto di proprietà, in ordine al terreno illegittimamente occupato, espropriato e trasformato dall’Amministrazione e la conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione in suo favore dell’area occupata, espropriata e modificata "sine titulo", previa riduzione in pristino della stessa. Il ricorrente chiede ancora la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione dell’area in questione, a partire dalla data di immissione in possesso sino alla data di effettiva restituzione dell’area nello "status quo ante". Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)giurisdizione del giudice amministrativo; 2)illegittimità della procedura espropriativa, occupazione"sine titulo", illiceità dell’accessione invertita, violazione dell’art. 3 della legge 1.8.2002 n. 166 e dell’art. 43 commi 3 e segg. del D.P.R. n. 327/2001.

Con i motivi aggiunti del 13.4.2007, il ricorrente insorge nuovamente per chiedere l’annullamento, la disapplicazione o la declaratoria di inefficacia del decreto prot. n. 891/B4495 datato 1.3.2007, con il quale il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c. 14 e dell’art. 26 c. 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l’esecuzione entro il termine di legge del deposito della somma complessiva di euro 76.357,147 presso la Cassa Depositi e Prestiti – tesoreria di Isernia, spettanti quale rideterminato corrispettivo per la cessione volontaria dell’immobile di proprietà della ditta ricorrente, censito in catasto al foglio n. 3 p.lla n. 124 (uliveto di seconda classe) della superficie di mq. 6990,00, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori concernenti la costruzione delle nuove sedi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in Venafro. Chiede altresì l’annullamento di ogni atti connesso, compresi la nota prot. n. 4719 del 9.8.2004 e il provvedimento n. 5035 dell’11.8.2004. Il ricorrente deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. della legge n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327/2001 in particolare degli artt. 20, 26 e ss., 43 e ss., eccesso di potere sotto diversi profili, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.

Con i motivi aggiunti del 20.6.2007, il ricorrente insorge per la terza volta, per chiedere l’annullamento, la disapplicazione o la declaratoria di inefficacia del decreto di esproprio n. 1833/B4490 dell’11.5.2007, emesso dal Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato opere pubbliche della Campania e del Molise, della nota prot. n. 1900/B4490datato 16.5.2007 e di ogni atto connesso. Deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. della legge n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327/2001 in particolare degli artt. 13, 20, 21, 22, 22bis, 26 e ss., 43 e ss., eccesso di potere sotto diversi profili, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con successiva memoria e con note di deposito, il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con l’ordinanza presidenziale n. 101 del 2011, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza dell’11 maggio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è inammissibile, stante il difetto di giurisdizione, atteso che la questione riguarda, nella sostanza, l’occupazione acquisitiva dell’immobile di proprietà del ricorrente, censito in catasto al foglio n. 3 p.lla n. 124 (uliveto di seconda classe) della superficie di mq. 6990,00, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori concernenti la costruzione delle nuove sedi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in Venafro.

III – Quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti del 13.4.2007, vi è palese inammissibilità di essi, conseguente al rilevato difetto di giurisdizione.

IV – E" orientamento di un autorevole indirizzo di giurisprudenza ritenere che, in caso di cessione volontaria di un bene immobile assoggettato a espropriazione per pubblica utilità, non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la relativa domanda si fonda sul diritto soggettivo all’indennizzo per la perdita del bene, che trova tutela nello speciale modello procedimentale previsto dalla vigente normativa, la quale non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione. Né, d’altro canto, la procedura di cessione volontaria, in considerazione del suo carattere vincolato rispetto ai parametri legali, è sussumibile nel modello degli accordi integrativi o sostitutivi le cui controversie, a norma dell’art. 11 commi primo e quinto, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sussiste dunque, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia riguardante la cessione volontaria dei beni oggetto di una procedura espropriativa (cfr.: Cass. civile, sez. un., 6.12.2010 n. 24687). Anche in base all’art. 133 lett. g) del c.p.a., la domanda proposta per la restituzione dell’area, o per la determinazione dell’indennità o per il risarcimento dei danni conseguenti all’illecito utilizzo di un immobile oggetto di cessione volontaria, nell’ambito di una procedura espropriativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa sottende l’esistenza di diritti soggettivi, la cui tutela è affidata appunto al giudice ordinario (cfr.: Cass. civile, sez. un., 28.10.2009 n. 22756; T.A.R. Lazio Latina I, 24.1.2011 n. 37; T.A.R. Torino II, 22.1.2011 n. 46). Ciò è ancor più vero, se si considera che la Corte Costituzionale ha abrogato, per incostituzionalità, l’istituto dell’espropriazione coattiva sanante, previsto dall’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, rendendo così impossibile all’Amministrazione di intervenire "ex post", con provvedimenti autoritativi, su una occupazione ormai avvenuta per effetto della cessione volontaria (cfr.: Corte Cost. 8.10.2010 n. 293).

V – I motivi aggiunti del 20.6.2007, a tutta prima, sembrano improcedibili. Infatti, con essi viene impugnato il decreto di esproprio n. 1833/B4490 dell’11.5.2007, emesso dal Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato opere pubbliche della Campania e del Molise. Invero, detto provvedimento ablatorio è superato dal fatto che l’Amministrazione ha inteso dare seguito – sia pure in un momento successivo e alla luce di un ripensamento – all’accordo bonario per la cessione volontaria dell’immobile di proprietà della ditta ricorrente. Ma, a ben vedere, il provvedimento di esproprio impugnato con i motivi aggiunti del 20.6.2007 è da ritenersi nullo, in quanto – come già osservato – la Corte Costituzionale ha abrogato, per incostituzionalità, l’istituto dell’espropriazione coattiva sanante, previsto dall’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, rendendo così impossibile all’Amministrazione di intervenire "ex post", con provvedimenti autoritativi, su una occupazione ormai avvenuta per effetto della cessione volontaria. Ne consegue l’inammissibilità anche dei secondi motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione.

VI – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, stante il difetto di giurisdizione. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione tra le parti.delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe indicati, li dichiara inammissibili, stante il difetto di giurisdizione.

Indica nell’Autorità giudiziaria ordinaria il giudice nazionale fornito di giurisdizione in materia.

Sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 11 comma terzo del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, allegato I), gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo sarà riproposto – entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza declinatoria di giurisdizione – innanzi al giudice indicato.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

All’Autorità amministrativa è fatto ordine di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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