Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 01-06-2011, n. 21866 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 02/12/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di T. M. e D.M.E., avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone, in data 23/11/010, con la quale veniva disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di T.M., quella degli arresti domiciliari nei confronti di D.M.E., in ordine ai reati di sfruttamento della prostituzione per il T. e di favoreggiamento della prostituzione per il D.M. – annullava l’ordinanza nei confronti del D.M.; confermava il provvedimento quanto al T..

Il PM presso il Tribunale di Frosinone proponeva ricorso per Cassazione limitatamente alla posizione di D.M.E., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/05/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Roma ha congruamente motivato in ordine alla posizione di D.M.E..

La vicenda in esame attiene all’attività di prostituzione effettuata nei locali del night club "Dance 2 Strip" di (OMISSIS), ubicato come in atti e gestito da T.M. nei confronti del quale è stata confermata la misura coercitiva della custodia in carcere.

Tanto premesso, si rileva che il Tribunale – quanto alla posizione di D.M.E. (cui è stato contestato il solo reato di favoreggiamento della prostituzione) proprietario dei locali ove veniva esercitato l’attività del "Dance 2 Strip" – ha evidenziato che le risultanze processuali finora acquisite al procedimento (ossia la frequentazione abituale da parte del D.M. del locale e l’ospitalità concessa ad alcune delle intrattenitrici nel suo appartamento), non avevano la pregnanza processuale di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione diretta del D.M. nel favorire l’attività di prostituzione che avveniva nei locali riservati del Night Club.

Trattasi di valutazioni di merito – peraltro circoscritte allo stato delle indagini finora espletate – immuni da errori di diritto ed evidenti vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte dal PM nel ricorso sono infondate perchè costituenti ad eccezioni in punto di fatto inerenti non ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata:

Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Va respinto, pertanto, il ricorso proposto dal PM.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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