Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 01-06-2011, n. 21865 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza emessa il 13/10/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di F.A., avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania in data 23/09/010 ed avente per oggetto il manufatto ubicato come in atti – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che il provvedimento impugnato era privo di motivazione, poichè quella indicata nell’ordinanza de qua era meramente apparente.

Il manufatto realizzato dal F., comunque, era legittimo poichè costruito in virtù di valido titolo abilitativo, come ampiamente documentato ed allegato in atti.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/05/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il Gip del Tribunale di Tempio Pausania con decreto emesso il 23/09/010 disponeva, nuovamente, il sequestro preventivo del manufatto realizzato all’interno del terreno di proprietà di F. A., ubicato in (OMISSIS), distinto al Catasto f. 26, mappa 1420, 1422, 1424, 1426, 1366.

Trattasi di immobile ricostruito a seguito di demolizione dello stesso a causa delle sue condizioni di estrema fatiscenza, tali da non consentire il risanamento; il tutto eseguito senza il prescritto permesso di costruire.

Orbene il Tribunale di Tempio Pausania, in sede di riesame – pur avendo dato atto che il Comune di Olbia, in accoglimento dell’istanza presentata dal F. il 28/07/010, aveva autorizzato la fedele ricostruzione del fabbricato demolito con variante rispetto alla concessione n. 453 del 2008 – affermava che il ricorso era infondato sussistendo sia il fumus commissi delicti D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) sia il periculum in mora.

In ordine a tale affermazione il Tribunale non forniva motivazione alcuna.

Tanto premesso si rileva che l’ordinanza impugnata nella sostanza è priva in modo radicale di motivazione, non essendo possibile individuare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del riesame per dar conto in modo idoneo delle ragioni poste a base della decisione medesima, con conseguente nullità ex art. 606 c.p.p., lett. c).

Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania in data 13/10/010 con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte:

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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