Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 01-06-2011, n. 21864 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa l’11/10/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di D.S. M., P.R., L.G. in proprio, nonchè della Agricola 92 srl, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Velletri in data 15/09/010 ed avente per oggetto l’immobile ubicato in (OMISSIS) – dichiarava inammissibile l’istanza di riesame avanzata nell’interesse della Agricola 92 srl; confermava il decreto impugnato nei confronti di D. S.M., P.R. e L.G..

I predetti D.S., P. e L. proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Trattavasi di immobili realizzati in base a legittimo titolo abilitativo e conformi agli strumenti urbanistici vigenti nella zona in questione.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

La difesa dei ricorrenti presentava, il 02/05/011, memoria difensiva con la quale insisteva nelle proprie richieste.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione Il sequestro preventivo oggetto del riesame – disposto dal Gip del Tribunale di Velletri in data 15/09/010 – attiene ad un fabbricato ubicato in (OMISSIS), realizzato dalla srl Agricola 92, in ordine alla quale D.S.M. è socio e rappresentante legale, mentre P.R. e L.G. sono soci della stessa.

Tanto premesso si rileva che il Tribunale di Roma ha ravvisato il fumus commissi delicti nel reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Trattasi di fabbricato in corso di realizzazione, sito in zona F Comparto Industriale del P.R.G., autorizzato mediante permessi di costruire finalizzati per insediamenti a servizi privati, commerciali per esposizione, per laboratori e per logistica.

Nel corso della realizzazione dell’immobile era stato effettuato dalla società Agricola 92 – tramite i predetti indagati, nelle rispettive qualità – il cambio di destinazione d’uso dei manufatti, che, in concreto, erano stati adibiti ad appartamenti residenziali;

il tutto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti nella zona.

Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella necessità di evitare la prosecuzione e la ultimazione delle opere abusive.

Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e art. 321 c.p.p., non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze – inerenti all’assunto difensivo principale secondo cui non vi sarebbe stato il mutamento della destinazione d’uso degli appartamenti in corso di costruzione – costituiscono, peraltro, eccezioni in punto di fatto attinenti alla fondatezza in concreto dell’accusa. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n. 153 del 04/05/07.

Quanto alle deduzioni avanzate nella memoria difensiva del 02/05/011, si rileva che trattasi di memoria inammissibile sia perchè presentata tardivamente oltre il termine di gg. 15 di cui all’art. 611 c.p.p., sia perchè inerente a censura nuova, relativa a declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’Agricola 92 srl, censura dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D.S.M., P.R. e L.G., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *