Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 01-06-2011, n. 21863 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dario, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, B.A. e S.M..
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20/09/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di B. A. e S.M. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 14/07/010 – rigettava il gravame limitatamente al reato di cui al capo c) della contestazione, L. n. 394 del 1991, ex art. 3.

Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie non ricorrevano il fumus commissi delicti relativo al reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30 (capo c) della rubrica) – posto a base del sequestro preventivo de quo – poichè le opere in questione erano state autorizzate mediante il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; il tutto ai sensi della L.R. n. 21 del 2004.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

II Gip del Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso il 14/07/010 – nell’ambito del procedimento penale n. 4030/2010 RGNR pendente nei confronti di B.A. (quale rappresentante legale della società "Bracciano Ambiente S.p.A.") e S.M. (quale progettista e direttore dei lavori) – disponeva il sequestro preventivo delle opere di movimento terra e di scavo per la realizzazione di laghetti artificiali come indicati in atti, ubicati in (OMISSIS); il tutto in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a) della rubrica);

D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b)); L. n. 394 del 1991, art. 30 (capo c)), trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a Protezione Speciale ai sensi delle Delib. Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.

Il Tribunale del Riesame di Roma con ordinanza emessa il 20/9/010, confermava il decreto impugnato limitatamente al reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30 (capo c) della rubrica).

B.A. e S.M. proponevano l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che il Tribunale di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del riesame ha evidenziato – per quanto attiene alla imputazione di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30 – che l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 25/05/07, come rilasciato in atti, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, artt. 5 e 7, non era titolo abilitativo sufficiente ai fini della realizzazione di laghetti artificiali (per un totale di mq 900,00 circa) connessi all’impianto di smaltimento di rifiuti, gestito dalla S.p.A. "Bracciano Ambiente".

In particolare i laghetti erano finalizzati alla raccolta del percolato.

Detti invasi erano opere da realizzare all’interno della zona a Protezione Speciale denominata "Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate" (ai sensi della Delib. Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651) – per cui era necessario anche il nulla-osta del competente Ente Parco preposto alla gestione del citato comprensorio, L. n. 394 del 1991, ex art. 30.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.

L’assunto difensivo – secondo cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituiva, ai fini della realizzazione delle opere in esame anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del citato comprensorio – è errato in diritto, poichè non conforme alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 59 del 2005, artt. 5 e 7. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale, invero, sostituiva ed assorbiva tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, ma non sostituiva il nulla-osta richiesto dalla L. n. 394 del 1991, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione diretta a tutelare le zone a protezione speciale, ed avente una propria specifica peculiarità.

Nè risulta, peraltro, che l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/07, come rilasciata in concreto a favore della "Bracciano Ambiente S.p.A.", prevedeva esplicitamente che la stessa sostituiva /o assorbiva anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione della citata Zona a Protezione Speciale di cui al "Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate".

Quanto poi all’ulteriore assunto difensivo – secondo cui i laghetti o invasi in esame non erano destinati a contenere il percolato, bensì acqua demineralizzata che del processo di bonifica del percolato era il risultato – si rileva che lo stesso costituisce censura in punto di fatto inerente alla fondatezza in concreto dell’accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa (Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n. 153 del 04/05/07).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da B.A. e S.M., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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