T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 339 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme percepite dal Comune di Campobasso a titolo di Livello Economico Differenziato previsto dall’art. 35 DPR 333\90 con delibere della Giunta Comunale del 1996.

La pretesa dei ricorrenti si fonda sulla pretesa decorrenza dell’aumento contrattuale dalla data di entrata in vigore del contratto che ha creato la nuova voce stipendiale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Campobasso che chiedeva il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16.3.99 veniva respinta la richiesta di provvedimento cautelare teso ad ovviare gli effetti del silenzio dell’amministrazione sulla richiesta dei ricorrenti.

Il ricorso non è fondato.

L’emolumento inserito dalla contrattazione collettiva e recepito dell’art. 35 DPR 333\90 non era applicabile indistintamente a tutti i dipendenti, ma solo ad una percentuale di essi che la norma indicava partitamente per ogni qualifica funzionale sulla base di una selezione tra i potenziali aventi diritto regolata dal successivo art. 36.

La norma in questione così dispone: "1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti indicati nell’art. 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.".

Circa la decorrenza economica dei benefici stipendiali ai fini del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria è necessario distinguere il caso in cui il beneficio tragga origine direttamente dalla previsione normativa da quello in cui sia necessario effettuare un’ulteriore attività.

Sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, tardivamente soddisfatti, sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali (corrispettivi) con decorrenza dalla data di maturazione del diritto che si configura diversamente in ragione della differente fonte del credito; pertanto, se il diritto trova fonte direttamente nella legge o, comunque, in un atto normativo, la data della sua maturazione è quella della scadenza dell’emolumento o del suo rateo quand’anche l’Amministrazione debba porre in essere uno o più atti (paritetici) al fine della ricognizione e dell’adempimento della propria obbligazione mentre, se il diritto trae la sua fonte da un atto amministrativo autoritativo ovvero da un provvedimento (quali gli atti di inquadramento e di conferimento di nomine), la data della sua maturazione è quella dell’adozione del provvedimento stesso, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (vedasi TAR Molise 200\1997 e 146\1997 e TAR Lazio 589\1998).

Pertanto, nel caso di specie in applicazione del principio sopra menzionato, il diritto a ricevere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non può che decorrere dal momento in cui sono state effettuate le selezioni ex art. 36 DPR 333\90 e non dalla decorrenza giuridica dell’emolumento integrativo.

La condotta del Comune di Campobasso non è pertanto censurabile sul punto.

Quanto al ritardo con cui sono state espletate le selezioni cui era subordinata la corresponsione dell’emolumento non è possibile in questa sede valutarne la legittimità poiché sarebbe stato necessario a suo tempo diffidare l’amministrazione a porre in essere le procedure previste dal DPR 333\90 attivando i rimedi previsti avverso il silenzioinadempimento.

Stante la natura della controversia e tenuto conto della condotta del Comune che solo dopo molti anni dalla previsione contrattuale a posto in essere le procedure necessarie per attribuire il beneficio economico ai dipendenti aventi diritto, appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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