T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 318 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato hanno impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 2074/96 di approvazione della variante generale del programma di fabbricazione del Comune di Campolieto e del regolamento edilizio collegato nonchè la presupposta delibera di adozione assunta in via definitiva con atto del Consiglio comunale n. 48 del 9.9.1994.

Riferiscono di essere proprietari nell’agro del Comune di Campolieto di diverse particelle di terreno identificate al foglio 16 nn. 3, 250, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 304 classificate sin dall’anno 1974 come edificabili, ricompresse in zona C di nuova espansione e conservate con identica destinazione dalla variante generale al programma di fabbricazione approvata nel 1980.

Riferiscono ancora che i terreni in questione sarebbero stati interessati da una convezione di lottizzazione stipulata con il Comune di Campolieto, successivamente attuata con la vendita di numerosi lotti e la realizzazione di due fabbricati.

Lamentano che gli atti impugnati avrebbero immotivatamente mutato la destinazione di gran parte dei predetti terreni da edificabile in terreni agricoli, destinandone una parte ad edilizia scolastica.

In particolare hanno dedotto il seguente complesso motivo di censura:

1. Eccesso di potere in tutti i profili. Violazione di legge. Mancanza di motivazione. Violazione della legge 241 del 1990.

La scelta pianificatoria sarebbe immotivata in quanto muterebbe un assetto urbanistico consolidato da oltre 20 anni senza una attenta e compiuta analisi della situazione di fatto e senza neppure tenere in debita considerazione l’intervenuta stipula di una convenzione di lottizzazione, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie e la realizzazione di spazi e vie pubbliche. La nuova destinazione urbanistica avrebbe poi frustrato le aspettative edificatorie dei ricorrenti che avrebbero dovuto necessariamente essere messi nelle condizioni di poter partecipare al procedimento. Inoltre la scelta pianificatoria non avrebbe garantito una adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati vieppiù necessaria in presenza di una situazione di affidamento ingenerata dalla stipula di una convezione di lottizzazione che impone un obbligo di motivazione rafforzata laddove l’autorità decida di mutare la destinazione dell’area da edificabile in agricola, non potendosi ritenere sufficienti in tal caso i criteri tecnico urbanistici enucleabili dal piano. La pretesa criticità geologica dell’area, accertata in sede istruttoria, non sarebbe circostanza idonea a giustificare il mutamento della destinazione urbanistica della zona 3 (dove insistono i terreni degli esponenti) da zona di espansione a zona agricola anche perché fondata su acquisizioni meramente provvisorie, espresse con formule dubitative ed astratte e smentita dalla parziale edificazione dell’area seguita al rilascio di regolari concessioni edilizie; le predette criticità geologiche sarebbero invece documentate nella nuova area da destinare a zona C illogicamente prescelta con la variante.

Si è costituta in giudizio la Regione Molise per chiedere il rigetto del gravame. Analoghe conclusioni ha rassegnato il Comune di Campolieto.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di documenti e memoria difensiva con cui il Comune intimato ha controdedotto alle doglianze articolate nel ricorso introduttivo, invocando l’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità comunale in materia di scelte pianificatorie anche perché nel caso di specie non sarebbero configurabili situazioni di affidamento meritevoli di tutela e tali configurare un obbligo di motivazione aggravato in ordine alle scelte operate, non essendo stata stipulata alcuna convenzione di lottizzazione.

Il ricorso è infondato.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni; in sostanza le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, sono date dal superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; dalla lesione dell’affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (così di recente Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7492 ma già Cons. Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999, n. 24).

Inoltre con riguardo alla natura del piano regolatore generale, cui la giurisprudenza assimila le varianti generali, l’Adunanza Plenaria con sentenza 22 dicembre 1999, n. 24 ha osservato che il procedimento di adozione del piano già prevede modalità partecipative attraverso la possibilità di presentare osservazioni che l’amministrazione è tenuta a valutare donde l’improponibilità di un generale obbligo di motivazione sfornito di base normativa nell’ambito di un procedimento sufficientemente tipizzato. Può ancora aggiungersi, e la circostanze è di per sé dirimente, che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 241 del 1990 non sussiste l’obbligo di motivazione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, tra i quali va sicuramente annoverato la variante generale al piano regolatore.

Tanto premesso in punto di diritto osserva il collegio che dalla lettura complessiva degli atti relativi al procedimento di adozione della variante, emergono comunque, con sufficiente chiarezza, le esigenze poste a fondamento della decisione di mutare la destinazione d’uso dei terreni in proprietà dei ricorrenti privandoli della possibilità di sfruttamento per fini edificatori.

Ed infatti il responsabile del settore presso l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise nell’esprimere il parere ex art. 13 delle legge n. 64/74 sulla delibera di adozione della variante generale al programma di fabbricazione (delibera del C.C. n. 34 del 12.6.1992) osservava "in relazione a quanto emerso dalle indagini geologiche effettuate a corredo dello studio urbanistico" che l’area indicata come zona 3 (in cui sono ricompresi i terreni dei ricorrenti) "è contraddistinta da fattori fisici e morfologici litostratigrafici e geomeccanici tali da caratterizzare una condizione geostatica a rischio"; pertanto riteneva opportuno "a titolo preventivo e prudenziale" che la predetta zona 3 fosse "interdetta da qualsiasi possibile previsione di edificazione". Tale osservazione veniva integralmente recepita dal Comune di Campolieto che con delibera di C.C. n. 38 del 30.10.1993 adottava nuovamente la variante apportandovi le modifiche necessarie a recepire il parere regionale. Successivamente il Comune adottava la deliberazione n. 21 del 5.3.1994 con cui veniva integrata la precedente delibera n. 38/1993 provvedendo ad esplicitare analiticamente le ragioni di interesse pubblico che, sulla scorta del parere regionale n. 8718 del 28.10.1992, avevano reso opportuna la modifica della destinazione da zona C ad area agricola (cfr. doc. 18 produzione del Comune di Campolieto del 10.3.2011). Seguiva la delibera del C.C. n. 48 del 9.9.1994 con la quale venivano integrate e modificate le norme di attuazione interessate dalla variante e quelle del regolamento edilizio.

Ne discende per le ragioni esposte in diritto ed alla luce delle circostanze di fatto documentate in atti che la censura relativa al dedotto vizio di motivazione, come pure quella relativa alla mancata partecipazione al procedimento di variante, non possono essere condivise e come tali vanno disattese.

I ricorrenti lamentano ancora che il giudizio espresso sulla criticità geologica dell’area sarebbe espresso in modo dubitativo e, in ogni caso, superficiale. In senso contrario deve osservarsi che dall’esame della relazione geologica allegata alla delibera di adozione della variante si apprende (cfr. p. 20 e 21 relazione allegata al doc. 16 depositato dal Comune in data 10.3.2011) che la zona 3 è "ubicata in una zona di compluvio con scarsa regimazione ed evidenti segni di trascorsi dissesti. In questa zona…si sconsiglio l’edificazione". E sulla scorta di tale indagine tecnica che l’assessorato regionale ai lavori pubblici ha reso il parere negativo che ha poi condotto alla decisione di escludere la edificabilità dei suolo in zona 3. A fronte delle risultanze della indagine geologica condotta in sede istruttoria e della valutazioni espresse dal competente organo regionale i ricorrenti non hanno potuto opporre evidenze scientifiche idonee a confutare il giudizio di instabilità del versante. Ne discende che la censura va respinta in quanto infondata nel merito.

Né d’altro canto ha pregio la prospettazione circa la configurabilità di una situazione di particolare affidamento in capo ai ricorrenti in relazione alla pregressa stipula di una convenzione di lottizzazione che avrebbe dovuto indurre il Comune ad operare una rigorosa ed attenta ponderazione di interessi che fosse rispettosa dell’aspettativa edificatoria ingenerata negli esponenti e da esplicitare, in ogni caso, attraverso un analitico iter motivazionale.

I ricorrenti infatti non hanno dimostrato che i terreni in questione siano stati interessati da strumenti convenzionali di pianificazione attuativa, omettendo di depositare in giudizio il testo negoziale dell’accordo mentre il Comune di Campolieto ancora con la memoria depositata il 19.3.2011 ha analiticamente contestato una tale circostanza dimostrando, con la documentazione depositata il 10.3.2011, che in realtà l’istanza di lottizzazione presentata dal procuratore del D.S.M. in data 5.7.1988 fu semplicemente approvata dalla commissione edilizia ma non ha mai formato oggetto di un deliberato del Consiglio comunale e tanto meno di un atto di approvazione regionale e, in ogni caso, non è mia sfociata in un testo negoziale sottoscritto dalle parti. Del resto dall’esame dei rogiti notarili di compravendita dei lotti frazionati dal ricorrente D.S.M. depositati in atti si evince semplicemente che i terreni in questione fanno parte "dello schema di utilizzazione approvato dalla Commissione Edilizia del detto Comune nella seduta del 23 luglio 1988" ma non che al parere della commissione sia anche seguita la stipula della convezione di lottizzazione tant’è che i rogiti medesimi contengono un generico impegno da parte degli acquirenti alla cessione di porzioni di terreno a titolo gratuito in favore del Comune nell’ipotesi in cui una richiesta in tal senso dovesse essere formulata in futuro ("si obbligano in caso di richiesta da parte del Comune di Campolieto, a cedere a titolo gratuito al Comune medesimo, le aree di interesse pubblico relative al terreno utilizzato").

Ne discende che anche sotto tale angolazione il ricorso va respinto tenuto conto che la criticità geologica dell’area in questione addotta per giustificare il mutamento di destinazione urbanistica dell’area deve ritenersi vieppiù idonea allo scopo di comprovare la ragionevolezza delle scelte di piano operate, tenuto conto che in capo ai ricorrenti non si è venuta a determinare alcuna aspettativa, giuridicamente qualificata, alla conservazione della preesistente destinazione di zona e all’utilizzo per fini edificatori dei loro terreni.

Ne discende che il ricorso deve pertanto essere respinto mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tenuto conto che i principi giurisprudenziali richiamati in motivazione si sono consolidati in epoca successiva alla proposizione del gravame.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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