Cass. pen., sez. I 31-10-2008 (16-10-2008), n. 40685 Patrocinio esercitato in procedure incidentali – Liquidazione delle spese – Competenza del giudice del procedimento principale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Ragusa declinava la propria competenza alla liquidazione del compenso al difensore di fiducia di M. G., ritenendo competente il Tribunale del riesame che aveva disposto l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale del riesame di Catania sollevava conflitto di competenza per materia richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto competente alla liquidazione delle spese e degli onorari sostenute nelle fasi incidentali il giudice del procedimento principale, anche in caso di ammissione al gratuito patrocinio.
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto in rito, perchè dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l’intervento di questa Suprema Corte.
La Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza per materia del GIP presso il Tribunale di Ragusa. La giurisprudenza di legittimità, dopo un primo orientamento contrario, si è ormai assestata nel ritenere che in tema di gratuito patrocinio, poichè l’ammissione è valida in ogni grado e fase del giudizio, e quindi anche per le procedure incidentali, la competenza a provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari appartiene, ai sensi della L. n. 217 del 1990, art. 12, comma 2, al giudice di ogni fase e grado del procedimento; tale competenza unitaria sussiste, anche se la disposizione di cui sopra non è stata ripetuta nel D.Lgs. n. 113 del 2002 (Sez. 1^ 22 maggio 2002 n. 23233, rv. 221644; Sez. 1^ 25 settembre 2002 n. 35071, rv. 222331; Sez. 1^ 17 settembre 2003 n. 40869, rv. 226834).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Ragusa cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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