T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 310 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il sindaco del Comune di Campobasso gli ha intimato di rimuovere la veranda realizzata nell’appartamento in Campobasso alla via Scarano n. 1/A.

L’ordine di demolizione segue una segnalazione del locale comando dei vigili urbani che, in seguito a sopralluogo, con nota prot. 2374 del 19.9.1996 ha relazionato in merito alla realizzazione da parte dell’odierno esponente, in assenza di concessione edilizia, di una veranda in alluminio anodizzato e vetri delle dimensioni di m 3,00 x 1,30 e 2,40 x 1,60 e dell’altezza di m 2,90 con superficie di circa mq 8,00 e volume di circa mc 22,00, mai condonata.

Avverso la predetta ordinanza è insorto il ricorrente il quale, nel rappresentare di aver realizzato la veranda al solo fine di creare una camera d’aria per poter proteggere dalle intemperie climatiche il proprio appartamento esposto a nord, ha contestato la legittimità dell’ordine di demolizione per violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento e perché fondata sull’erroneo presupposto della necessità, nel caso di specie, del preventivo rilascio della concessione edilizia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per contestare la fondatezza dei motivi di censura, concludendo per la reiezione del gravame nel merito.

Alla camera di consiglio del 17.12.1996 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 20.4.2011 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memoria difensiva con cui il ricorrente ha ulteriormente esposto in diritto le proprie tesi difensive.

Il ricorso è infondato.

La censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990 è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di indicare i contributi partecipativi che avrebbe potuto introdurre nel procedimento ove tempestivamente notiziato dell’avvio del procedimento.

Infondato è anche il motivo con cui si censura la predicata necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della veranda in questione.

Anche di recente la giurisprudenza ha infatti precisato che realizzazione di una veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa comporta, in conseguenza dell’aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione. L’intervento in questione – secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 – deve essere assentito con permesso di costruire, nella fattispecie non conseguito dall’interessato, il che comporta la legittimità della prescrizione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 settembre 2010, n. 32098).

Si tratta di principio consolidato dal quale non v’è motivo per discostarsi anche perché nel caso di specie non è contestato né che trattasi di struttura permanente e neppure che la realizzazione della veranda abbia comportato aumento di volumetria, come del resto emerge inconfutabilmente dalla documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi depositata dal Comune di Campobasso.

Per questi motivi il ricorso dev’essere respinto mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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