Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 01-06-2011, n. 22103 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o di dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 14.4.2010, il Tribunale di Milano, in veste di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’Incidente di esecuzione proposto da M.S., in quanto mera riproposizione di istanza già rigettata con ordinanza del 24.3.2010:

inizialmente il prevenuto aveva opposto la non definitività della sentenza del Tribunale Milano 6.5.2009, in quanto gli atti del processo non erano stati a lui ritualmente notificati. Il Tribunale sosteneva che non poteva essere considerato irreperibile, avendo dichiarato domicilio in (OMISSIS), con atto del giorno 8.12.2002 e che da detto domicilio si era allontanato senza dare comunicazione, ragion per cui la notificazione degli atti del processo era stata eseguita presso il difensore, ex art. 161 c.p.p., u.c.. Avverso la decisione di rigetto dell’incidente di esecuzione, l’interessato non proponeva ricorso , ma faceva seguire una seconda istanza, che veniva dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, in quanto ritenuta mera riproposizione dell’istanza già rigettata.

2. Avverso detto provvedimento, ha interposto ricorso per Cassazione l’interessato, per dedurre erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: è stato assunto dal ricorrente di aver avuto contezza del giudizio e della sentenza solo a seguito di notificazione dell’ordine di carcerazione, in quanto mai un atto gli fu notificato personalmente;

per la notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. fu cercato alla precedente residenza, dove non venne trovato e venne indicato come irreperibile, dopo di che gli atti introduttivi del giudizio di primo grado vennero notificati, tre anni dopo, al difensore d’ufficio, senza che venissero eseguite nuove ricerche. Si lamenta dell’intervenuta dichiarazione di contumacia e della notifica dell’estratto contumaciale al difensore.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

4. Con memoria depositata il 13.4.2011, la difesa ripropone il profilo della mancata conoscenza da parte del ricorrente del procedimento penale che portò alla pronuncia della sentenza messa in esecuzione e quindi del suo buon diritto ad essere restituito nel termine per presentare impugnazione. Viene ricordato che a seguito della modifica dell’art. 175 cod. proc. pen. il giudice deve fornire adeguata motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall’interessato che alleghi di non aver avuto conoscenza dell’atto, motivazione che non sarebbe stata offerta dal giudice a quo, che si sarebbe basato su una presunzione di conoscenza, non consentita.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Deve essere premesso che con una prima istanza, erroneamente proposta come ricorso in Cassazione in data 31.12.2009 e riqualificata come incidente di esecuzione, il M. chiedeva di dichiarare la nullità delle notifiche degli atti processuali che avevano portato alla sentenza messa in esecuzione, ivi compresa la notificazione dell’estratto contumaciale, per mancata dichiarazione della sua irreperibilità. Il Tribunale di Milano, in data 24.3.2010, rigettava l’istanza, opinando nel senso che il ricorrente aveva fatto dichiarazione di domicilio e che di conseguenza, una volta non rinvenuto presso detto domicilio, le notificazioni erano state correttamente eseguite ai sensi dell’art. 161 c.p.p., u.c..

Detto provvedimento non veniva impugnato. Nelle more però era stata depositata una seconda istanza, recante la data del 12.3.2010, a firma del difensore di fiducia del M., avv. Elena Luviè, con cui veniva ribadito che mai venne notificato alcun atto a mani dell’interessato, che il difensore d’ufficio gli venne designato nel lontano 8.12.2002, che tra quest’ultimo e l’interessato non vi fu alcun contatto e che il M. venne a conoscenza del processo solo al momento in cui fu data esecuzione alla sentenza di condanna.

Veniva aggiunto che il prevenuto si era allontanato dal domicilio dichiarato fin dal dicembre 2002, a seguito della separazione coniugale, con il che si delineava nettamente la situazione di mancata conoscenza del procedimento che avrebbe dovuto portare all’applicazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2. Su questa specifica istanza però il Tribunale di Milano provvedeva con l’ordinanza del 14.4.2010, dichiarandola inammissibile, in quanto ritenuta mera riproposizione della precedente rigettata in data 24.3.2010.

E’ di immediata evidenza l’errore in cui è incorso il Tribunale, che ha interpretato l’istanza del M. e quella del suo difensore tra loro sovrapponili, laddove invece la seconda sollecitava esplicitamente ad una pronuncia di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, che è del tutto mancata.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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