Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 01-06-2011, n. 22102 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 20 luglio 2010, depositata in cancelleria il 23 luglio 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione avanzato nell’interesse di D. A. volto ad ottenere la revoca della sentenza 15 ottobre 2007 del GIP del Tribunale di Napoli (irrevocabile il 2 marzo 2010) che lo aveva condannato per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa per duplicazione di giudicato e in subordine di veder scomputata dalla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione la pena di anni quattro di reclusione già sofferta all’estero sempre per il medesimo fatto.

Il giudice chiariva che non poteva accedersi alla richiesta di riconoscimento di duplicazione di giudicato non risultando che la sentenza emessa dall’autorità tedesca il 15 ottobre 2005 (che lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione) fosse passata in cosa giudicata non risultando altresì che il D. avesse scontato la relativa pena. Inoltre, seguitava il GIP, si trattava di due fatti del tutto diversi in quanto il reato commesso in (OMISSIS) riguardava un sequestro di droga, mentre quello contestato dall’Autorità giudiziaria italiana riguardava la partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga commesso in territorio italiano.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il D. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione del principio del ne bis in idem in riferimento sia all’art. 649 c.p.p. che all’art. 738 c.p.p., comma 1; violazione degli artt. 54 e 56 della Convenzione di Schengen di cui alla L. n. 338 del 1993, degli L. n. 350 del 1989, artt. 1 e 3 che recepisce la Convenzione di Bruxelles del 25 luglio 1987, dell’art. 669 c.p.p. con riferimento al disposto dell’art. 738 c.p.p., comma 1 e dell’art. 138 c.p.; veniva osservato che, sebbene al D. fosse stata contestata dall’Autorità giudiziaria italiana la partecipazione a un’associazione criminosa dedita al narcotraffico, egli aveva svolto il solo ruolo di corriere con acquisti in (OMISSIS) e relativa importazione in Italia delle sostanze stupefacenti (in ispecie cocaina), sicchè il sequestro di 30 chili di cocaina eseguito dalla polizia tedesca in (OMISSIS) (per il quale veniva tratto in arresto) si inquadrava in tale contesto operativo per essere destinata tale droga, appunto, all’importazione in Italia. Il Tribunale tedesco aveva contestato altresì al D. di avere perpetrato tra il (OMISSIS) reati di traffico di sostanze stupefacenti quale socio di un’associazione a delinquere. Veniva inoltre osservato che, in allegazione all’incidente di esecuzione, era stata depositata la sentenza del Tribunale di Kassel con l’annotazione del suo passaggio in giudicato. In relazione alla detenzione sofferta in (OMISSIS) (pari ad anni due e mesi quattro) il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto richiedere ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 5 la documentazione relativa necessaria. Si trattava dunque in realtà dello stesso fatto e della stessa associazione per cui il giudice avrebbe dovuto riconoscere la duplicazione del giudicato o quantomeno scomputare la pena.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Napoli.

3.1 – Il provvedimento gravato si palesa carente (oltre che erroneo) in punto motivazionale non avendo approfondito le tematiche agitate con l’incidente di esecuzione, atteso che il giudice si è arrestato a valutazioni d’ordine formale che avrebbe potuto e dovuto per contro superare attivando i propri poteri istruttori ex officio ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 5 anche e soprattutto richiedendo la documentazione eventualmente mancante all’autorità giudiziaria tedesca in relazione al periodo di carcerazione sofferto dal richiedente.

Nel merito il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto inoltre scrutinare quanta e quale parte del giudicato della sentenza straniera fosse sovrapponibile a quella italiana (ritenuto peraltro che la legislazione tedesca prevede una fattispecie penale analoga a quella dell’associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti) esaminando in particolare non solo quanto facente parte della contestazione, ma ancor più quanto ritenuto dal giudice della cognizione. La decisione risulta altresì erronea in relazione all’aver ritenuto non provata la irrevocabilità della decisione tedesca, atteso che tale condizione emergeva dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Il giudice inoltre avrebbe dovuto verificare se la sentenza emessa dall’autorità giudiziaria tedesca fosse stata o meno riconosciuta dall’autorità giudiziaria italiana. Le lacune e gli errori rilevati concretano vizio di legittimità rilevabile in questa sede.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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