T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 01-06-2011, n. 1036 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, notificato il 27/8/2007 ed in pari data depositato, i ricorrenti premettono;

– di aver partecipato, avendone titolo, al corso/concorso riservato indetto con D.M. 3/10/2006 in G.U.R.I. n.76 del 6/10/2006 per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

– che ai sensi dell’art.1 del relativo bando, il concorso era riservato a coloro che avessero effettivamente ricoperto per almeno un anno, entro l’anno scolastico 2005/06, le funzioni di preside incaricato, oppure di vice direttore incaricato oppure di vice direttrice incaricata di istituti educativi;

– che la procedura si articolava su base regionale.

Lamentano che, in conclusione della prima fase della procedura concorsuale, ultimato il periodo di formazione, l’Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia, cui compete l’espletamento della procedura nel suddetto ambito regionale cui hanno concorso i ricorrenti, non ha proceduto alla tempestiva indizione degli esami finali. Considerato che solo in data 8 agosto 2007, con prot.19479, è stato emanato il calendario degli esami finali, previsti per il 12 settembre 2007 (quindi oltre il termine del 31/8/2007 utile per consentire ai ricorrenti vincitori di essere nominati in ruolo già dall’anno 2007/2008), i ricorrenti prendevano coscienza delle immediata lesività di una precedente nota ministeriale con la quale l’Amministrazione aveva fissato i criteri di nomina dei vincitori sia del concorso ordinario sia del concorso riservato: in particolare, la suddetta nota prevede che ove le procedure riservate si fossero concluse oltre la data del 31/08/2007, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto procedere ad accantonare per l’anno 2007/2008 i posti relativi al corso/concorso riservato da assegnare si soggetti che, entro l’anno 2005/2006, avessero svolto almeno un anno di incarico di presidenza (identico requisito previsto dal bando). Inoltre con nota del 10 luglio 2007 prot.AOODGPER/1480, lo stesso Ministero, intervenendo sui criteri precitati, ha introdotto una differente e più gravosa disciplina significando che, per le regioni che non avessero concluso la procedura concorsuale riservata in tempo utile per la nomina dei vincitori per l’anno scolastico 2007/2008, i candidati del corso/concorso riservato (malgrado l’accantonamento già menzionato) sarebbero stati nominati nell’anno scolastico successivo e senza precedenza rispetto ai soggetti individuati ai punti 1.1 e 1.2 dell’allegato 1 della precedente circolare n.40.

Il ricorso è affidato ad un unico profilo di doglianza connesso alla violazione di legge ed eccesso di potere, sotto differenti profili, in ordine al colpevole ritardi nell’espletamento dell’esame finale, cui è da imputare il ritardi nell’assunzione.

Hanno chiesto i ricorrenti l’annullamento dei procedimenti impugnati, previa sospensione degli effetti ed emanazione di idonea misura interinale, articolando altresì domanda di risarcimento del danno in via gradata nel caso di mancata sospensione cautelare.

Con decreto presidenziale n.1527 del 27/8/2007 è stata rigettata la domanda ex art.205/2000.

Con ordinanza collegiale n.1631 del 27/8/2007 è stata rigettata la domanda cautelare.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che con successiva memoria in termini ha chiesto il rigetto del ricorso e preliminarmente eccependo eventuali profili di inammissibilità della domanda di annullamento.

Resiste altresì il controinteressato G.V., contestando con semplice memoria la competenza del Tribunale adito, nonché la necessità della integrazione del contraddittorio e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso e della domanda cautelare contestualmente proposta.

In prossimità della udienza di trattazione i ricorrenti hanno depositato documenti e memorie insistendo per l’accoglimento delle domande spiegate, con particolare riferimento al risarcimento del danno.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente ritiene il Collegio che vada disatteso quanto contestato dal controinteressato in ordine alla competenza territoriale di questo Tribunale Amministrativo, stante che la relativa questione è stata eccepita con semplice memoria (depositata il 26/009/2007) e non con regolamento di competenza ai sensi della (pregressa) normativa di cui all’art.31 L.1034/71 nel cui regime le questioni di competenza non potevano essere rilevate d’ufficio.

Né oggi, considerato il differente regime previsto dal nuovo Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs.104/2010) la relativa questione può essere d’ufficio sollevata da questo decidente. Ed invero, in ordine alla operatività delle nuove disposizioni sul ricorsi pendenti la giurisprudenza amministrativa ha avuto già modo di precisare che "L’esercizio del nuovo potere giudiziale di rilievo ufficioso dell’incompetenza territoriale del T.A.R. adito (previsto dall’art. 16 del codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104 del 2010, ed entrato in vigore il 16 settembre 2010), resta precluso nel caso in cui, al momento dell’entrata in vigore del codice, sia già spirato il termine previsto dall’art. 31 della L. 1034 del 1971 per la proposizione del regolamento di competenza" (T.A.R. Campania – Napoli, SEZ. VII – sent. 3 novembre 2010 n.22276).

Ciò posto, stante la manifesta infondatezze del gravame, per le considerazioni che seguiranno, ritiene il Collegio di poter prescindere sia dai profili di inammissibilità eccepiti dall’Avvocatura erariale, sia -per economia dei mezzi processuali- dalla richiesta integrazione del contraddittorio potendo trovare applicazione in specie la disposizione di cui al comma 2 art.49 cod. proc. amm. ai sensi del quale "L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74".

Quanto appena premesso, il ricorso è immeritevole di accoglimento in quanto manifestamente infondato.

La pretesa sostanziale fatta valere dai ricorrenti con il gravame in esame attiene alla loro posizione giuridica a fronte dell’asserito ritardo nella definizione della procedura concorsuale cui hanno partecipato nell’ambito di un corso/concorso riservato per Presidi scolastici. In particolare, i ricorrenti si dolgono che a causa del suddetto ritardi nella definizione della procedura (con particolare riferimento alla fissazione delle prove orali finali del corso/concorso) e nella predisposizione della graduatoria, gli stessi sono stati immessi in ruolo in ritardo rispetto alla legittima aspettativa di poter essere assunti già per l’anno scolastico 2007/2008. In ciò ravvisando una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione (nei cui confronti tuttavia l’Avvocatura erariale evidenzia come non sia stata formulata alcuna specifica domanda di risarcimento danni, essendo il petitum indirizzato, nel merito, all’annullamento degli atti impugnati).

Il ricorso è infatti proposto avverso le disposizioni, ministeriali e degli uffici periferici, inerenti la sequenza delle nomine dei vincitori della procedura riservata (cui hanno partecipato i ricorrenti) e di quella ordinaria.

Come evidenziato dall’Avvocatura erariale nello scritto a difesa depositato il 31/12/2010, la procedura cui hanno preso parte i ricorrenti si è svolta in due fasi (come previsto dall’art.29 D.Lgs.165/2001) di esclusiva competenza degli Uffici scolastici regionali in ordine alla organizzazione e svolgimento delle stesse. L’assunzione dei vincitori sarebbe quindi avvenuta, come è ovvio, a conclusione dell’intera procedura concorsuale e dell’espletamento quindi di tutte le prove previste, tra cui quella finale come da calendarizzare da parte dell’Ufficio Scolastico regionale di competenza. L’avvocatura erariale evidenzia in particolare come il bando di concorso non prevedeva alcuna vincolante previsione in ordine ai tempi o termini per il completamento della procedura di che trattasi, tanto meno in ordine al termine entro il quale i vincitori dovevano essere assunti. L’assunto non può che essere condiviso. Ed invero, l’articolazione a livello regionale di separati -per quanto paralleli- concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici, anche in presenza di una mera sollecitazione del Ministero al completamento delle residue fasi della procedura in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2007/2008, comporta l’insorgenza di differenti tempistiche sulla definitiva conclusione dei singoli concorsi, inevitabilmente connesse alla peculiarità di ogni singola procedura e delle variabili che possono insorgere (tra cui ad esempio, il numero dei partecipanti, che possono sostanzialmente differenziarsi tra un concorso e l’altro; ovvero eventuali contenziosi sul singolo concorso). La differente tempistica, in assenza di una fissazione vincolante prevista dal bando, comporta che non può in specie ravvisarsi alcuna disparità di trattamento o violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione siccome, come ribadito dall’Avvocatura erariale, risulta evidente "l’assoluta autonomia di ciascuna procedura concorsuale regionale, la cui durata risultava inevitabilmente collegata alle variabili di rilievo meramente locale, non suscettibili di alcuna comparazione astratta".

Differenze tempistiche opportunamente tenute conto dal Ministero nella circolare n.40 del 24/06/2007, oggetto di gravame, con la quale è stata data indicazione dell’ordine da seguire per le assunzioni non solo dei vincitori del concorso riservato, ma anche di quelli del concorso ordinario aventi, è appena il caso di evidenziarlo, titolo di precedenza; nonché dei vincitori del precedente concorso riservato. Per altro, le disposizioni ministeriali, per quelle regioni che non avessero portato a termine le relative procedure concorsuali, ha chiaramente previsto l’accantonamento dei posti sino alla completamento della selezione (con assegnazione provvisoria degli incarichi agli aventi diritto alla conferma o reggenza) senza quindi incidere sulle aspettative degli (ancora allo stato) esaminandi.

Nessun "colpevole" ritardo è in specie ravvisabile da parte dell’Amministrazione in ordine alla tempistica seguita per la definitiva conclusione della procedura concorsuale, atteso altresì che -ripetesi- il bando non prevedeva alcuna vincolante cadenza temporale per la conclusione della stessa. Sul punto l’Avvocatura erariale in modo persuasivo dà cognizione della tempistica seguita dall’ufficio scolastico regionale: considerato che l’attività formativa della prima fase (con i relativi 07/2007 (con una tempistica "perfettamente conforme al bando"), appare non realistico che entro il successivo 31/8/2007 (termine per l’immissione in servizio per l’anno scolastico 2007/2008) l’Amministrazione potesse portare a termine (atteso altresì il rilevante numero di partecipanti, in tutto 298) tutte le ulteriori fasi della procedura concorsuale (svolgimento della prova scritta, espletamento dei colloqui individuali e formazione ed approvazione delle graduatorie di merito distinte per singolo settore formativo).

Quanto sin qui esposto, attesa la mancanza di un termine vincolante per la conclusione della singola procedura concorsuale, postula l’insussistenza della pretesa risarcitoria articolata in via gradata dai ricorrenti. Ciò in quanto l’asserito ritardo di si dolgono i ricorrenti nella definizione della procedura concorsuale non denota, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, alcun comportamento illecito ovvero alcuna "colpa" della stessa P.A., viepiù che "l’interesse del quale si richiede il risarcimento non è quello (già riconosciuto agli interessati all’esito della procedura) all’assunzione come dirigente scolastico, ma quello del tutto distino ad essere assunti già nell’a.s. 2007/2008", che invero rileva in specie come interesse di mero fatto (in mancanza di un obbligo della lex specialis di concludere la procedura entro il 31/8/2007), non tutelabile (vieppiù che al momento della proposizione del ricorso la procedura concorsuale non era ancora definita).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame va respinto in quanto manifestamente infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto manifestamente infondato.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore per metà dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per la restante metà in favore del controinteressato costituito, per complessivi Euro.2000,00 (Euro duemila/00) oltre I.V.A. ed accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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