Cass. pen., sez. I 31-10-2008 (16-10-2008), n. 40678 Esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione – Decorrenza del termine di prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Catania rigettava l’istanza avanzata da N.L. volta ad ottenere la prescrizione della pena di anni due di reclusione, parte di una pena a venti anni, residuata a seguito di revoca di un condono. Osservava che la prescrizione non era applicabile in quanto le condanne che avevano determinato la revoca del condono integravano la recidiva di cui all’art. 99 c.p. e, pertanto, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 7, determinavano una incompatibilità soggettiva alla prescrizione della pena.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:
– violazione dell’art. 172 c.p. in quanto la pena di anni due era divenuta eseguibile nel 1996 quando era intervenuta la causa della revoca del condono, indipendentemente dall’accertamento giudiziale, e, pertanto, era decorso il termine decennale ai fini dell’art. 172 c.p.;
– violazione dell’art. 99 c.p. in quanto la recidiva doveva essere contestata e ritenuta dal giudice e non produceva alcun effetto solo perchè ne sussistevano in astratto le condizioni per la contestazione, per cui non era causa di esclusione dalla prescrizione della pena;
– con memoria successiva osservava che i due anni di reclusione erano pena autonoma, conseguente alla revoca del condono e non parte dell’originaria pena già scontata negli anni 80, e quindi il termine di prescrizione era decennale.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato anche se per motivi diversi da quelli esposti nell’ordinanza impugnata. Infatti non sussiste alcuna delle condizioni soggettive ostativa alla concessione della prescrizione della pena; il condannato ha riportato la condanna in data 24/2/1984, mentre la sentenza relativa a delitto della stessa indole era intervenuta il 13/2/1996 e quindi oltre il termine decennale per la prescrizione; non era possibile utilizzare le condanne riportate successivamente per ravvisare l’elemento ostativo della recidiva, visto che questa non era stata nè contestata, nè ritenuta dal giudice.
Per quanto attiene poi al decorso del termine decennale per la prescrizione della pena, deve rilevarsi che sussiste un contrasto giurisprudenziale tra una decisione che ritiene che il tempo necessario all’estinzione decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti della revoca del beneficio precedentemente concesso, ad esempio l’indulto (Sez. 1^ 12 dicembre 2006 n. 41574, rv. 236015), ed altra secondo cui il dies a quo si deve computare dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa di revoca (Sez. 1^ 13 marzo 2008 n. 14939, rv. 240145). La Corte ritiene che sul punto debba preferirsi la prima decisione in quanto non pone a carico del condannato il danno per il ritardo col quale viene presa la decisione.
Nel caso di specie però deve rilevarsi che il problema principale è quello di stabilire se la pena di due anni, oggetto della revoca dell’indulto, debba essere considerata pena autonoma o parte integrante di quelle inflitta nel 1984, pari a 20 anni di reclusione, per la quale il termine di prescrizione non è decennale ma trentennale, ai sensi dell’art. 172 c.p.p., comma 1.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della prescrizione della pena deve prendersi in considerazione quella comminata dal giudice e il termine rimane invariato qualora venga condonata una parte di quella pena (Sez. 1^ 21 ottobre 2005 n. 43874, rv. 232890; Sez. 1^ 1 giugno 2006 n. 21867, rv. 234638).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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