Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 01-06-2011, n. 22099 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 5 ottobre 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Sanremo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava, tra l’altro, l’istanza avanzata nell’interesse di G.R.D. volta a ottenere la declaratoria di illegittimità dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Pubblico Ministero in data 28 agosto 2010 sul presupposto che ben poteva quest’ultimo porre in esecuzione la pena, ancorchè gravata dal beneficio della sospensione condizionale, atteso che aveva contestualmente richiesto al medesimo giudice la revoca del beneficio stante la condizione di obbligatorietà e automaticità della stessa.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il G. chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Con il porre in esecuzione una pena gravata da sospensione condizionale della pena il Pubblico Ministero aveva anticipato il provvedimento giudiziale che solo poteva spettare al giudice in esito a una udienza da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

2.1 – Con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria il 14 aprile 2011, il difensore ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per raccoglimento delle medesime.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – Occorre per vero osservare che il ricorrente, a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza o meno della censura da lui avanzata, non ha interesse all’annullamento del provvedimento impugnato atteso che non risulta essere stata gravata dall’odierno ricorrente la decisione del giudice che ha deciso la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. In altri termini, anche se si addivenisse all’annullamento dell’ordinanza impugnata, la decisione non avrebbe nessuna ricaduta sul beneficio in parola che continuerebbe a permanere revocato, conseguendone la carenza di interesse, da parte del G., alla rimozione del provvedimento detto.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende che si reputa adeguato determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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