T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 01-06-2011, n. 1029 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente, premesso di aver partecipato al bando indetto dall’Assessorato al Lavoro alla Previdenza Sociale, alla Formazione Professionale e all’Emigrazione della Regione Sicilia, per una procedura di finanziamento relativa alla presentazione di progetti formativi a valere sulla misura 3.09 – linea b) – P.O.R. Sicilia 2000/2006, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti. Con un unico articolato motivo di gravame, contesta in punto di diritto la violazione della lex specialis, dell’art.97 Cost. e dell’art.1 L.241/90, oltre che l’eccesso di potere sotto diversi profili. In particolare, costituisce oggetto di doglianza il modus procedendi con cui l’Amministrazione ha ritenuto di formulare una graduatoria unicamente sulla base dell’ordine di presentazione dei progetti, senza vagliarne (oltre che il dato formale della completezza della documentazione) anche la bontà.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione eccependo l’inammissibilità del mezzo, considerata la tardiva impugnazione della lex specialis. Nel merito ne richiede il rigetto.

Resiste altresì la controinteressata MCG Manager Consulting, articolando difese ed eccezioni.

Con ordinanza n.433 del 10/4/2006 la domanda cautelare è stata accolta.

Con ricorso per motivi aggiunti, da valere anche quale istanza per esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare elusa dall’Amministrazione, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

Con ordinanza n.649 del 6/6/2008 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

L’Amministrazione ha depositato in data 10/07/2008 nota prot.1821 del 01/07/2008.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, presenti i procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione.
Motivi della decisione

Si controverte sulla legittimità degli atti della procedura selettiva, compresa la disposizione della lex specialis, con cui l’Amministrazione Regionale ha provveduto a redigere la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo sulla base unicamente dell’ordine di presentazione.

Va in primo luogo disattesa, siccome infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata sia dall’Amministrazione regionale che dalla controinteressata.

Ed invero, come evidenziato dalla parte ricorrente anche con memoria del 06/04/2006, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "l’onere di immediata impugnazione delle clausole" di una procedura pubblica è necessaria quando le disposizioni risultino immediatamente lesive delle posizioni dei singoli potenziali candidati, andando ad incidere -ad esempio- sulle condizioni di ammissibilità e partecipazione degli stessi (cfr. Consiglio di Stato, sez.IV, n.478/2005).

Nel caso in esame, le doglianze articolate dalla parte ricorrente investono le modalità con cui la Commissione ha dato attuazione alla lex specialis in relazione alla formazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento: previsione che non può essere considerata immediatamente lesiva preesistente alla gara ma connessa alo suo stesso svolgimento.

Venendo al merito della controversia, come evidenziato in fatto, la questione attiene alla formazione della graduatoria per il riconoscimento di finanziamenti pubblici nell’ambito di contributi comunitari da valere 3.09 l linea b).

A tal fine il bando prevedeva che "i progetti valutati secondo l’ordine cronologico di presentazione, non saranno soggetti a valutazione comparativa, al dine di garantire per tutti l’ammissione a finanziamento in presenza delle condizioni che lo consentono. Al fine di garantire un accesso più esteso possibile delle imprese a finanziamenti disponibili ed evitare eventuali situazioni di monopolio settoriale, territoriale o di gruppi di imprese nell’utilizzo di finanziamenti, nella selezione dei progetti si terrà conto del rapporto tra costo del progetto e numero di occupati realizzati".

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa, la predisposizione di una graduatoria in ragione del solo ordine cronologico della presentazione delle istanza ha rilievo "solo nel contesto del procedimento a sportello, che è una sorta di procedimento aperto da utilizzare quando le risorse disponibili non sono predeterminate" (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08 novembre 2006, n. 1689).

Nel caso di specie l’Amministrazione, pur non indicando quantitivamente le risorse disponibili, ha individuato le stesse in ragione delle risorse residue della misura cit. o in quelle che si sono rese disponibili (o che si renderanno disponibili) a causa di disimpegno.

Sul piano normativo, l’art.5 del D.Lgs.123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) disciplina due differenti procedure valutative, rispettivamente previste al comma 2 (procedimento "a graduatoria") e al comma 3 (procedimento "a sportello").

Per quest’ultima procedura, la fase istruttoria è prevista secondo l’ordine di presentazione delle domande. Tuttavia, per espressa previsione normativa, occorre tenere conto della "definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative". Da questo punto di vista, le disposizioni della lex specialis risultano conformi al dato normativo, atteso che -come sopra riportato- nella selezione dei progetti l’Amministrazione procedente si è impegnata a tener conto del rapporto tra costo del progetto e numero di occupati realizzati.

Errata, e non conforme alla norma, risulta di converso l’applicazione pratica che la Commissione ha ritenuto di operare in specie, laddove la graduatoria impugnata è stata redatta unicamente sulla base del solo ordine cronologico della presentazione delle domande (pervenute nel brevissimo intervallo di tempo tra le 9,00 e le 9,06 dell’08/08/2005) e senza alcuna valutazione sulla ammissibilità a finanziamento dei singoli progetti in ragione del parametro sopra indicato.

Tale modus operandi, connesso alla impossibilità (a pena di inammissibilità) per le imprese di potere avanzare richiesta prima dello scadere del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione in gazzetta (G.U.R.S. dell’8 luglio 2005), ha comportato una lesione delle aspettative dell’impresa ricorrente. Ed invero, l’impresa che si fosse affidata anzitempo al servizio postale per la trasmissione della istanza, secondo quanto sul punto previsto dal bando (che contemplava altresì la possibilità della consegna brevi manu) avrebbe corso il rischio di vedere dichiarata inammissibile la propria domanda ove la stessa fosse stata recapitata dallo stesso servizio postale antecedentemente al temine sopra detto. Contemporaneamente, la spedizione nella stessa giornata dell’8/8/2005 ha impedito che l’istanza della ricorrente pervenisse all’Assessorato nello stesso intervallo di tempo in cui sono state protocollate le altre domande ammesse (sulla base del solo criterio cronologico e senza alcuna ulteriore istruttoria secondo il parametro previsto nella stessa lex specialis).

Non convincono in senso opposto le differenti argomentazioni dell’Avvocatura erariale e della controinteressata MCG volte a evidenziare la ritualità della procedura seguita dall’Amministrazione. Come già evidenziato, pur nell’ambito di una procedura "a sportello", l’Amministrazione deve procedere a vagliare l’ammissibilità ad istruttoria delle domande pervenute in ragione della coerenze del progetto presentato rispetto alle soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative da finanziare.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso risulta quindi fondato e meritorio di accoglimento nei limiti sopradetti con annullamento -per quanto di ragione- dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, dovendo l’Amministrazione procedere -ai fini della predisposizione della graduatoria- ad un esame delle domande pervenute tenendo contro, oltre che del dato cronologico di presentazione delle stesse, della rispondenza delle singole istante al parametro previsto dallo stesso bando dato dal rapporto tra costo del progetto e numero di occupati realizzati.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per quanto di ragione, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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