Cass. pen., sez. I 31-10-2008 (16-10-2008), n. 40675 Certificato generale e certificato civile, rilasciati a richiesta dell’interessato – Sentenza dichiarativa di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da C.K.M. e C.K. M., volta ad ottenere la cancellazione dal certificato generale e civile del casellario giudiziale della annotazione della dichiarazione del loro fallimento.
Osservava che, pur corrispondendo al vero che era stata abolita dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 152, a partire dal 16/7/2006, la possibilità di ottenere la riabilitazione del fallito, prima prevista dal R.D. n. 267 del 1942, art. 142, non vi era stata alcuna abrogazione del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24 e 26, nella parte in cui prevedevano l’iscrizione della dichiarazione di fallimento nel certificato del casellario e nei certificati rilasciati a richiesta di parte, e tale abrogazione tacita non poteva essere ritenuta dal giudice, dovendo sul punto intervenire il legislatore.
Avverso la decisione presentavano ricorso gli interessati e deducevano errata interpretazione della legge in quanto l’avvenuta abrogazione esplicita dell’istituto della riabilitazione determinava automaticamente la necessità, una volta chiuso il fallimento, di eliminare l’indicazione della dichiarazione di fallimento dai certificati generale e civile del casellario, rilasciati a richiesta dell’interessato; in caso contrario doveva rilevarsi l’illegittimità costituzione di dette norme perchè contrastanti con l’abrogazione della procedura di riabilitazione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata senza rinvio. L’esame della nuova normativa nel suo complesso porta a ritenere che l’intento del legislatore sia stato quello di eliminare le conseguenze negative della dichiarazione di fallimento in relazione al godimento dei diritti civili, fermo restando un regime di pubblicità riservato al registro delle imprese. La disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 ha stabilito che i fallimenti dichiarati in data antecedente all’entrata in vigore della nuova normativa, e le procedure ancora pendenti, debbono essere definiti secondo la legge anteriore, ma ovviamente tale norma si riferisce alle procedure in corso e non a quelle ormai concluse. Pertanto, in tale ultimo caso, poichè i falliti non possono più accedere alla procedura di riabilitazione che è stata abrogata, senza disposizioni transitorie, resterebbero esposti agli effetti negativi delle iscrizioni nel casellario, senza aver alcuno strumento per riabilitarsi. Lo spirito del legislatore può essere correttamente interpretato, prevedendo la possibilità di escludere dal certificato generale e civile, rilasciato a richiesta di parte, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24 e 26, del casellario giudiziale l’annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento, sempre che il fallimento sia stato chiuso. Si tratterebbe comunque del rilascio di una annotazione, non più prevista dalla legge, visto che la norma è formulata nel senso che l’annotazione non deve comparire se vi è stata riabilitazione, e quest’ultimo rimedio è stato abrogato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l, dispone che nei certificati rilasciati ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24 e 26 non sia fatta menzione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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