Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 01-06-2011, n. 22056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 29 gennaio 2008, depositata in cancelleria il 5 febbraio 2008, il Tribunale di Savona dichiarava S.A. colpevole del reato a lui ascritto di cui all’art. 651 c.p. condannandolo alla pena di Euro 60,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata S.A., nel corso di un intervento da parte delle forze dell’ordine per una lite condominiale, si rifiutava di mostrare un documento identificativo e di dichiarare le proprie generalità al maresciallo dei Carabinieri procedente.

1.2. – Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistite dalle dichiarazioni del verbalizzante.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Trucco Luigi, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione il S. rilevando erronea applicazione dell’art. 651 c.p. per travisamento del fatto e carenza di motivazione in ordine alla memoria presentata dalla difesa ove si faceva presente che il prefato si era solo rifiutato di presentare al maresciallo un documento identificativo posto che lo stesso era già a conoscenza delle generalità del prevenuto avendolo peraltro incolpato ingiustamente di essere stato la causa del litigio condominiale. Il S. si era comportato in tale maniera perchè turbato dal comportamento del milite e perchè ultraottantenne oltre che in precarie condizioni di salute.
Motivi della decisione

3. – Occorre dare atto che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso (in data (OMISSIS), come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 18 ottobre 2010 dal Comune di Albissola Marina e in atti) dell’imputato S.A.. Per l’effetto, i reati contestati al medesimo si sono estinti, ai sensi dell’art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.

Deve per vero osservarsi che la morte dell’imputato, intervenuta in seguito alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento in questione, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, essendo preclusa la pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, quando non ne risulti l’evidenza dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie (Sez. U, 25 ottobre 2000, n. 30, Poggi Longostrevi, rv. 217245).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *