T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 1041 Competenza e giurisdizione

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e da verbale;
Svolgimento del processo

I. Con ricorso notificato in data 1314/11/2007 e depositato in data 26/11/2007 l’Istituto ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati aventi ad oggetto la revoca del finanziamento relativo al cantiere di lavoro affidato in gestione all’Istituto medesimo per la sistemazione di un edificio di sua proprietà ai sensi della l.r. n. 25/1993, motivato in ragione dell’esito negativo del collaudo per mancata produzione della documentazione richiesta dal collaudatore all’ente gestore.

Avverso il provvedimento di revoca deduce:

1) Eccesso di potere, sotto i profili della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’abuso di potere, della illogicità e contraddittorietà e della ingiustizia manifesta, atteso che nel 1988 l’Istituto ricorrente ha presentato un progetto per il recupero di un immobile di sua proprietà, progetto che nel 1989 ha ottenuto il finanziamento dell’Assessorato, a valere sul Fondo Siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. I lavori sono stati ultimati nel 1990 e il pagamento delle somme è stato effettuato dal tesoriere (il B.D.S.).

Il tecnico collaudatore, peraltro nominato dall’Assessorato solo nel 1996, richiedeva la produzione di vari documenti per l’effettuazione del collaudo, solo nel 2004, e quindi non avendoli ottenuti, provvedeva ad emettere verbale di collaudo negativo, dal che ne è scaturita la revoca del finanziamento.

Ritiene l’Istituto ricorrente che sia contrario ai principi di buon andamento ed efficienza della p.a., da un lato, che il collaudatore sia stato nominato dopo sei anni dal completamento dei lavori e che il collaudatore si sia occupato del proprio incarico solo nove anni dopo averlo ricevuto e, dall’alto lato, che la p.a. abbia recepito acriticamente un verbale di collaudo negativo fondato su responsabilità in realtà riferibili a se stessa o a propri rappresentanti.

Spettava, invero, all’ufficio vigilatore dei lavori (l’Ufficio del genio civile) e al tesoriere (mandatario dell’Assessorato) verificare la regolarità dei lavori e della documentazione esistente.

Si deve quindi presumere che le somme siano state regolarmente erogate non potendo peraltro addebitarsi all’Istituto ricorrente la colpa di non essere in possesso dei documenti richiesti.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.

Si sono costituite in giudizio le sole Amministrazioni regionali, senza peraltro spiegare difese scritte.

Con ordinanza n. 1981/2007 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati tenuto conto del periculum in mora.

All’udienza pubblica del giorno 4/5/2011, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Rileva in via preliminare il Collegio la tardività del deposito della memoria difensiva di parte ricorrente (depositata in data 21/4/2011), per violazione del termine di cui all’art. 73, c. 1, c.p.a.

Rileva inoltre il Collegio che, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a. nel corso dell’udienza pubblica del giorno 4/5/2011, il Collegio ha sollevato la questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. adito.

Ritiene il Collegio che la questione sia fondata.

Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; Cass. civ., s.u., 18 luglio 2008, n. 19806; T.a.r. Sicilia Palermo, sez. I, 29 novembre 2010, n. 14192).

Nel caso di specie la p.a. ha provveduto alla revoca del finanziamento assumendo non che esso sia stato illegittimamente erogato, ma assumendo che non sia stato regolare il riscontro contabile successivo all’erogazione per effetto della mancata produzione della documentazione richiesta dal collaudatore; si tratta quindi di un presunto inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo (superamento positivo del collaudo).

Segue da ciò che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla presente controversia.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, fermi restando gli effetti della domanda ai sensi dell’art. 59, c. 2, l. n. 69/2009, laddove essa venga riproposta al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salve eventuali preclusioni e decadenze eventualmente già intervenute.

Ritiene il Collegio che sussistono comunque le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c. per poter compensare tra le parti costituite le spese del giudizio tenuto conto della natura della controversia.

Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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