Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 01-06-2011, n. 21858 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ersona del dott. D’AMBROSIO Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di L’Aquila con ordinanza emessa il 14/10/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di F.B. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip il 20/09/010 – accoglieva il gravame e revocava il decreto di sequestro preventivo.

Il PM presso il Tribunale di L’Aquila proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al periculum in mora, che nella fattispecie doveva ritenersi sussistente.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 27/04/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso del PM è fondato.

Il Gip del Tribunale di L’Aquila, con decreto emesso il 20/09/010, disponeva il sequestro preventivo del manufatto ubicato in (OMISSIS); il tutto nei confronti di F.B. indagato in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e art. 483 c.p..

Il F. – secondo la contestazione del PM – aveva realizzato la piattaforma ed il sovrastante manufatto (rispettivamente mq 129 e 95) in un’area che il P.R.G. del Comune di L’Aquila destinava a "verde pubblico attrezzato". Orbene il tribunale di L’Aquila – dopo aver ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti relativo ai citati reati ipotizzati e contestati dal PM – affermava, nella sostanza, che l’ultimazione delle opere abusive, di per sè solo, escludeva il periculum in mora, poichè la disponibilità del manufatto abusivo non poteva recare ulteriore danno all’assetto territoriale violato dalla costruzione abusiva.

Trattasi di statuizione errata in diritto, poichè l’ultimazione delle opere abusive non esclude che l’uso del manufatto possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato; il tutto con particolare riferimento all’aggravio del carico urbanistico, da accertare, però, in modo specifico nel caso concreto.

Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila in data 14/10/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte:

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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