T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 1040 Ammissione al concorso Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, l’odierna ricorrente ha impugnato la graduatoria provvisoria del concorso per soli titoli a 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo dei beni culturali, indetto con decreto dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, pubblicato sulla G.U.R.S. 14.04.2000, n. 4, nonché il parziale rigetto dell’opposizione a detta graduatoria, ritenendo che il punteggio attribuitole fosse inferiore a quello effettivamente spettante in base ai titoli posseduti.

Affida il gravame alle seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6 della l.r. n. 8/1999, nonché del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 19.06.1996 come modificato dal decreto 02.10.1997 – eccesso di potere per difetto sui presupposti – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 18/1991 e dell’art. 27 della l.r. n. 116/1980 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del bando di concorso.

Il parziale rigetto dell’opposizione presentata dalla ricorrente, nella parte in cui non è stata accolta la richiesta di valutazione del servizio prestato come catalogatore presso il Consorzio Agorà, in quanto non riconducibile ad alcuna delle leggi citate dall’art. 6 della l.r. n. 8/99, sarebbe illegittimo per contrasto con le norme calendate, avendo la ricorrente espletato un servizio, come architetto rilevatore, avente contenuto omogeneo a quelli previsti dal menzionato art. 6, e nell’ambito di una convenzione sottoscritta con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Ha chiesto, quindi, il riconoscimento di detto servizio prestato per diciotto mesi, dal 30 aprile 1988 al 6 settembre 1989, con conseguente attribuzione di ulteriori punti 2,70.

B. – Al fine di resistere al ricorso, si è costituito in giudizio l’intimato Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.

C. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto del 02.10.2007, di approvazione della graduatoria finale generale di merito del concorso in interesse, nonché gli atti presupposti (verbali di valutazione titoli e bando di concorso), lamentando la collocazione in detta graduatoria alla posizione n. 771 con punti 41,00, anziché in una posizione migliore, articolando le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6 della l.r. n. 8/1999, nonché del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 19.06.1996 come modificato dal decreto 02.10.1997e del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 11.06.2002 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 18/1991 e dell’art. 27 della l.r. n. 116/1980 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del bando di concorso e degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per difetto sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento e sviamento.

Nel riprodurre la censura già proposta con il ricorso introduttivo, la ricorrente lamenta la mancata valutazione del servizio prestato come catalogatore presso il Consorzio Agorà, con le medesime argomentazioni già prospettate nel gravame introduttivo, precisando, tuttavia, di avere svolto detto servizio dal 7 marzo 1988 al 6 settembre 1989, chiedendo l’attribuzione di ulteriori punti 2,70.

2) Violazione e/o falsa applicazione di: artt. 6 e 18, co. 2, l. n. 241/90, e s.m. e ii.; art. 6 l.r. n. 10/1991; art. 71, co. 3, D.P.R.. n. 445/2000; dei principi di regolarizzazione ed integrazione documentale, nonché del contraddittorio e della partecipazione al procedimento; dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, travisamento e sviamento.

Lamenta la ricorrente che la P.a., in sede di formazione della graduatoria definitiva, le ha detratto due punti originariamente assegnati, ritenendo di non ammettere a valutazione né l’abilitazione all’insegnamento per la classe 61 (storia dell’arte), in quanto conseguita oltre la scadenza dei termini concorsuali; né l’abilitazione alla classe di concorso A028, per mancata produzione di certificazione.

Quanto al primo titolo, si sostiene la valutabilità, in quanto l’esame finale – come dichiarato nella domanda di partecipazione e con apposita dichiarazione sostitutiva – si è svolto (24.03.2000) prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (14.05.2000).

Deduce, altresì, la disparità di trattamento rispetto al candidato V., al quale sarebbe stata valutata la medesima abilitazione sulla scorta di una attestazione avente ad oggetto la data di pubblicazione del solo elenco provvisorio.

3) Violazione e/o falsa applicazione: dell’art. 3 del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 19.06.1996 e ss.mm. e ii.; dell’art. 4 del bando di concorso – motivazione erronea – eccesso di potere per difetto sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità, arbitrarietà e travisamento.

Si lamenta la mancata valutazione di una pubblicazione, in quanto non si evincerebbe il contributo del candidato; laddove dalla relativa certificazione si evince l’espressa menzione della ricorrente; con conseguente auspicata attribuzione di ulteriori punti 0,50 per le pubblicazioni a stampa regolarmente registrate.

4) Violazione e/o falsa applicazione: dell’art. 3 del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 19.06.1996 e ss.mm. e ii.; dell’art. 4 del bando di concorso; degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per difetto sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità e travisamento.

L’amministrazione avrebbe errato nell’attribuire all’arch. Bartolone n. 1 punto per dieci "pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati", atteso che dall’esame di dette pubblicazioni non risulterebbe alcun contributo della predetta concorrente.

5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del bando di concorso – eccesso di potere per difetto di istruttoria, di presupposti e di motivazione, erroneità, arbitrarietà e travisamento.

Si lamenta la riduzione delle riserve in maniera errata, perché non si sarebbe rispettato il criterio proporzionale, in quanto la PA avrebbe tenute ferme le percentuali delle prime quattro riserve, limitandosi a ridurre solo la percentuale per la quinta riserva (di cui fa parte la ricorrente).

D. – Con memoria depositata il 09.01.2008, la resistente amministrazione regionale ha sostenuto l’infondatezza dei gravami, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare e, nel merito, del ricorso.

E. – Con ordinanza n. 55 del 14.01.2008 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

F. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la rettifica della graduatoria generale del concorso in interesse, deducendo il vizio di invalidità derivata, nonché assumendo come vizi propri della graduatoria rettificata da ultimo, tutti i vizi già denunciati con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti.

G. – Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la graduatoria generale, come ulteriormente rettificata in autotutela dalla resistente amministrazione, nella quale la predetta risulta collocata, con un punteggio pari a 43,55, in posizione n. 545, affidando il gravame alle seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione: dell’articolo 6 della l.r. n. 8/1999; del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 19.06.1996 e ss. mm. e ii.; dell’art. 6 della l.r. n. 18/1991 e dell’art. 27 della l.r. n. 116/1980; dell’art. 4 del bando di concorso; degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, travisamento e sviamento – illegittimità derivata.

Lamenta la mancata valutazione del servizio prestato come catalogatore presso il Consorzio Agorà; e, nell’ipotesi che l’attribuzione di ulteriori punti 2,55 sia da attribuire a tale valutazione, chiede la valutazione di n. 18 mesi, e non – come pare sia stato effettuato – n. 17 mesi, con ulteriore incremento del punteggio di punti 0,15.

2) Violazione e/o falsa applicazione di: artt. 6 e 18, co. 2, l. n. 241/90, e s.m. e ii.; art. 6 l.r. n. 10/1991; art. 71, co. 3, D.P.R.. n. 445/2000; dei principi di regolarizzazione ed integrazione documentale, nonché del contraddittorio e della partecipazione al procedimento; dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, travisamento e sviamento – Illegittimità derivata.

Lamenta la ricorrente che la P.a., in sede di ulteriore rivisitazione della graduatoria definitiva, le ha detratto due punti originariamente assegnati, ritenendo di non ammettere a valutazione l’abilitazione all’insegnamento per la classe 61 (storia dell’arte), in quanto conseguita oltre la scadenza dei termini concorsuali.

Sostiene la valutabilità, in quanto l’esame finale – come dichiarato nella domanda di partecipazione e con apposita dichiarazione sostitutiva – si è svolto (24.03.2000) prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (14.05.2000); e sostiene, in via subordinata, l’illegittimità del bando di concorso, se inteso nei termini prospettati dall’amministrazione.

Deduce, altresì, la disparità di trattamento rispetto al candidato V., al quale sarebbe stata valutata la medesima abilitazione sulla scorta di una attestazione avente ad oggetto la data di pubblicazione del solo elenco provvisorio.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del bando di concorso, dell’art. 3 del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 19.06.1996 e ss. mm. e ii. – dell’art. 3 del decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali 11.06.2002 – motivazione erronea – eccesso di potere per difetto sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità, arbitrarietà, e travisamento – Illegittimità derivata.

Si lamenta la mancata valutazione di una pubblicazione a stampa, in quanto non si evincerebbe il contributo del candidato; laddove dalla relativa certificazione si evince l’espressa menzione della ricorrente; con conseguente auspicata attribuzione di ulteriori punti 0,50 per le pubblicazioni a stampa regolarmente registrate.

H. – Con memoria depositata in vista della pubblica udienza, l’Avvocatura dello Stato ha reso edotto il Collegio dell’intervenuta valutazione, in favore della ricorrente, del servizio di catalogazione prestato dalla predetta presso il Consorzio Agorà; insistendo, al contempo, per la reiezione delle altre censure e, quindi, del terzo ricorso per motivi aggiunti, previa declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introduttivo e ai primi due gravami aggiuntivi.

I. – All’udienza pubblica del 4 maggio 2011, il ricorso, su richiesta dei difensori delle parti costituite, presenti come da verbale, è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, a causa della sopravvenuta sostituzione della graduatoria impugnata con detti ricorsi con altra successiva e definitivamente rimodulata, impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente all’annullamento delle precedenti graduatorie, come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato.

Permane, invece, l’interesse della ricorrente alla decisione del terzo ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata, appunto, contestata la graduatoria finale come da ultimo riformulata.

B. – Nel merito, ritiene il Collegio che il terzo gravame aggiuntivo sia infondato.

B.1. – La prima censura – con cui si lamenta la mancata valutazione del servizio prestato presso il Consorzio Agorà – non merita accoglimento.

Va precisato, in primo luogo, che la P.A. procedente, in sede di ulteriore rettifica della graduatoria generale e in ottemperanza ai principi statuiti dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (decisioni nn. 875878/2008), ha attribuito alla ricorrente il punteggio aggiuntivo, pari a punti 2,55, per il servizio di catalogazione reso dalla predetta presso il Consorzio Agorà.Di talché la censura, prospettata come mancata valutazione del servizio in questione, si presenta infondata in punto di fatto.

Residua l’ulteriore doglianza dedotta da parte ricorrente, secondo cui l’amministrazione, nell’effettuare detta valutazione, avrebbe dovuto computare non già – come ha fatto – n. 17 mesi, bensì n. 18 mesi, con auspicata attribuzione di ulteriori punti 0,15.

Detta censura non coglie nel segno.

Va premesso che, in base a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati avrebbero dovuto compilare, unitamente alla domanda di partecipazione, una "scheda descrizione titoli", nella quale era espressamente chiarito che il concorrente avrebbe dovuto, per i servizi prestati presso enti pubblici, indicare il periodo di servizio reso (cfr. fac simile scheda descrizione titoli del bando di concorso).

Ciò premesso quanto alla lex specialis, dal complessivo esame dei numerosi atti di causa emerge:

– nel ricorso introduttivo, l’indicazione di un periodo complessivo di mesi 17, indicato, precisamente, dal 30 aprile 1988 al 6 settembre 1989: periodo confermato nel ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente, e poi respinto dalla P.A., allegato al ricorso originario;

– una attestazione, rilasciata dalla Tara s.r.l. – socio di maggioranza del Consorzio Agorà – allegata alla domanda di partecipazione, indicante in maniera generica come periodo di servizio prestato "marzo "88 – settembre "89;

– nel primo ricorso per motivi aggiunti, l’indicazione di un periodo diverso, indicato come decorrente dal 7 marzo 1988, sebbene emerga dalla scheda descrizione titoli presentata dalla predetta, ed allegata a detto ricorso aggiuntivo, l’indicazione del periodo inferiore e di un momento iniziale diverso (dal 30.04.1988 al 06.09.1989).

Poiché la valutazione dei titoli si è basata innanzitutto sulla scheda descrizione titoli, la P.A. ha correttamente preso in considerazione solo il periodo esattamente indicato dalla ricorrente, non potendo avvalersi, quanto all’esatta quantificazione del periodo temporale, dell’attestazione sopra menzionata, la quale, sia con riferimento all’inizio, sia con riferimento al momento di cessazione di tale servizio, si è limitata ad indicare genericamente il mese; uno dei quali, peraltro, neppure corrispondente a quanto indicato specificamente dalla ricorrente nella scheda descrizione titoli (marzo "88, laddove la ricorrente ha indicato la fine di aprile 1988).

La censura, pertanto, come prospettata, non può trovare accoglimento.

B.2. – Il secondo motivo – tendente ad ottenere l’attribuzione di ulteriori n. 2 punti per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento – non può essere accolto.

Va, su tale specifico punto, richiamato il principio enunciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale, in ordine alla validità delle abilitazioni conseguite dopo la scadenza del bando ha chiarito che: "Le abilitazioni valutabili nella procedura in esame sono state conseguite ai sensi della legge n. 124 del 1999 e della Ordinanza Ministeriale n. 153 del 1999.

Orbene, nel procedimento speciale introdotto da tale normativa, il decreto di approvazione della graduatoria finale emanato dal Provveditore, costituisce l’atto finale della procedura di abilitazione, e pertanto a tale data si deve fare risalire la validità giuridica della abilitazione stessa.

Pertanto, non sono valutabili le abilitazioni conseguite a seguito di decreto di approvazione delle graduatorie emanato in data successiva al 15 maggio 2000, data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso qui all’esame." (C.g.a. in sede giurisd., decisione 4 novembre 2008, n. 878).

Del tutto correttamente, quindi, l’amministrazione regionale non ha valutato l’abilitazione conseguita dalla ricorrente, in quanto, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dalla predetta, la graduatoria finale è stata approvata solo in data 12.12.2000, in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (cfr. attestazione del Ministero dell’Istruzione, allegato al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti).

Quanto appena rilevato rende priva di consistenza la censura, articolata in via subordinata, avverso il bando di concorso; e ciò, a prescindere dalla genericità della stessa, non avendo parte ricorrente chiarito in che cosa, e in quale punto, il bando di concorso dovrebbe essere annullato.

B.3. – Il terzo motivo – con cui si censura la mancata valutazione di una pubblicazione a mezzo stampa – non può essere condiviso.

Il D.A. 03.02.1992 stabilisce, all’art. 4, lett. d), che sono valutabili con punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2 le "pubblicazioni a stampa regolarmente registrate".

In giurisprudenza, invero, è stato chiarito che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi, quando sia possibile enucleare l’effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro; con la conseguenza che, in caso di impossibilità di individuare con un buon margine di esattezza l’apporto dato dal concorrente al lavoro, la Commissione deve astenersi dalla valutazione (Consiglio di Stato, VI, 28 marzo 2003, n. 1615).

E’ stato, in particolare, osservato che "Nei pubblici concorsi, le pubblicazioni scientifiche scritte dal candidato che le produce in collaborazione con altri studiosi possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione di concorso, in quanto risultino scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori (Consiglio Stato, sez. V, 1.10.2001, n. 5182) e quindi si possa enucleare l’apporto del candidato e si possa verificare che esso sia autonomamente apprezzabile sia nella fase dello studio e della ricerca, sia nel momento di redazione della pubblicazione (Consiglio Stato, sez. VI, 8.4.2000, n. 2045) con conseguente attribuzione di punteggio solo se possibile scindere l’apporto dei singoli autori.(Consiglio Stato, sez. IV, 13.5.1998, n. 803)" (C.g.a., 22 aprile 2009, n. 255).

Nel caso in specie, la ricorrente risulta menzionata nella parte relativa alla "Elaborazione della ricerca, dei testi, dei rilievi, delle foto e delle elaborazioni informatiche delle 168 piazze selezionate nel campione di progetto", per la regione Sicilia, insieme a molti altri soggetti, senza che sia possibile estrapolare il suo contributo.

La predetta, peraltro, non risulta nemmeno quale "coautore" della pubblicazione in interesse: ne consegue la correttezza della motivazione addotta dalla P.A. a sostegno della non valutabilità del titolo.

B.4. – La reiezione di tutte le censure tendenti a conseguire un maggiore punteggio rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la doglianza, articolata in via subordinata, tendente ad ottenere la decurtazione del punteggio attribuito, per l’abilitazione all’insegnamento per la classe 61, al controinteressato V. G., per mancato superamento della prova di resistenza.

Invero, atteso che il predetto ha conseguito un punteggio complessivo pari a 45,70, anche decurtandogli due punti, conseguirebbe il punteggio di 43,70, comunque superiore a quello, in atto attribuito alla ricorrente (43,55).

C. – Per tutto quanto sopra, il ricorso introduttivo, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; il terzo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.

D. – Attesi gli specifici profili della controversia, e la parziale reciproca soccombenza, derivante dalla fondatezza di una delle censure svolte (vd. valutazione Consorzio Agorà), le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte improcedibile e, per il resto, lo rigetta, secondo quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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