Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce sentenze : 130/2009

composto dai Signori:

Aldo Ravalli Presidente, Relatore

Luigi Viola Consigliere

Massimo Santini Referendario

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso 2321/1998 proposto da:

L’ASSAINATO MICHELE

ALO’ MARIA

rappresentato e difeso da:

CECINATO LUIGI

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.SCO RUBICHI 23

presso

SEGRETERIA TAR
contro

COMUNE DI TARANTO

rappresentato e difeso da:

CLARY CLAUDIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA PIEMONTE, 8

presso TERMINI FRANCESCO

per l’annullamento

dell’ingiunzione di demolizione n. 254 del 17 aprile 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del giudizio del Comune di Taranto;

Vista la memoria depositata dal ricorrente il 7 novembre 2008;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 19 novembre 2008 il relatore Pres. Aldo Ravalli e udito l’Avv. Calsolaro, in sostituzione di Cecinato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO

Con l’impugnata ingiunzione n. 254 del 17 aprile 1998, il Sindaco di Taranto ha disposto la demolizione di una costruzione per abitazione di mq. 120 circa realizzata senza concessione edilizia in località Lido Torricella.

Da ciò il ricorso proposto dai proprietari della costruzione il 26.9.1998.

Il ricorrente il 7 novembre 2008 ha depositato copia della domanda di sanatoria presentata il 29.12.2004 ai sensi della L. n. 326 del 2003, chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile.

Ciò stante, il Collegio ritiene che nella fattispecie possa farsi riferimento a quella giurisprudenza secondo la quale la presentazione della domanda di sanatoria fa venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso contro l’ordinanza di demolizione dell’abuso (T.A.R. Lecce I 28.5.2004 N. 3302, 29.6.2007 n. 2635 e 10.9.2007 n. 3142 fra le tante, T.A.R. Napoli IV 22.11.2004 n. 16.925 e 9.5.2005 n. 5672, T.A.R. Veneto II 8.10.2004 n. 3611; Cons. St. V 12.10.2004 n. 6513 e 6.7.2007 n. 3855). Si ritiene, infatti, che se il rilascio della concessione in sanatoria produce evidentemente la improcedibilità del ricorso, uguale effetto si produce in caso di diniego di sanatoria, concentrandosi l’interesse nel contestare con apposito ricorso l’eventuale provvedimento di diniego della sanatoria, nei termini ed, in ipotesi, nei limiti in cui essa è stata richiesta o concessa.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato improcedibile.

Spese compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2321/98, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 19. novembre 2008.

Aldo RAVALLI – Presidente – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 30 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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