T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 158 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Viene impugnato il provvedimento con il quale è stata sospesa la licenza rilasciata alla società M. Cooperativa Soc. Coop. a r.l. (della quale il ricorrente è legale rappresentante) per lo svolgimento del servizio antitaccheggio.

Ciò in relazione all’asserito svolgimento, in Roma e Perugia, di un’attività di vigilanza eccedente i limiti della licenza, anche a mezzo di dipendenti non segnalati alle competenti Prefetture.

Nel gravame si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si deduce:

– la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per l’omissione dell’avviso d’avvio del procedimento in relazione alle infrazioni che sarebbero state commesse a Perugia;

– il difetto di adeguati accertamenti istruttori;

– l’insufficienza della motivazione.

L’Amministrazione si è costituita controdeducendo.

2- Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 L. n. 241/1990.

Difatti, il provvedimento impugnato si fonda sulla valutazione complessiva di due distinti procedimenti, correlati ad altrettanto diversi episodi.

Il primo, costituito dalle infrazioni che sarebbero state commesse a Roma (nota della relativa Questura del 9 novembre 2009).

Il secondo, dalle irregolarità che sarebbero state constatate a Perugia (nota dell’inerente Questura del 21 dicembre 2009).

3- Orbene, non è contestata la partecipazione al procedimento relativo alle infrazioni che sarebbero state commesse a Roma (avviso della Prefettura di Perugia in data 19 novembre 2009), tant’è che la ricorrente ha anche presentato all’Amministrazione una memoria di chiarimenti (ricorso pag. 11, par. 3.1).

Tuttavia, non è controversa l’assenza di qualsiasi informazione preventiva in ordine al procedimento correlato alle infrazioni contestate su Perugia, successivo all’avviso sopra menzionato (l’avviso è del 19 novembre 2009, mentre l’informativa della Questura concernenti le infrazioni è del 21 dicembre dello stesso anno)

4- Orbene, nel provvedimento impugnato confluiscono i due procedimenti sopra menzionati che, come esattamente osserva la difesa della ricorrente,si connotano dunque come sub procedimenti rispetto a quello, complesso, conclusosi con il provvedimento qui avversato.

Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto essere messa in condizioni di partecipare ad ambedue i sub procedimenti giacché oggetto della valutazione complessiva effettuata nel provvedimento finale qui impugnato.

Da qui ulteriormente deriva che la carenza d’avviso sia viziante sia che la si consideri totale, con riferimento al sub procedimento concernente le infrazioni in Perugia, sia che la si ritenga parziale, ma essenziale, in relazione al procedimento complesso finale.

Ciò a maggior ragione, sul piano sostanziale, ove si consideri che si tratta di una sequenza procedimentale finalizzata all’emanazione di un provvedimento ampiamente discrezionale e quindi suscettibile di essere decisamente influenzato dagli apporti collaborativi della società destinataria.

5- Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dell’esame delle restanti censure, attesa l’antecedenza logica di quella ritenuta fondata.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato giacché non soccorre l’art. 21 octies L. n. 241/1990, vista la già rilevata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento stesso.

Le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate in considerazione della singolare struttura del procedimento e del provvedimento all’esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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