Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

De Cristoforo Roberto, a mezzo del difensore, propone istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.; rileva la parte che la Suprema Corte, con sentenza in data 7.2.2007, qualificata come reclamo D.P.R. n. 115 del 1992, ex art. 99 l’impugnazione proposta dal D.C. avverso il decreto di revoca della già disposta ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, ebbe a disporre la trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, anzichè al Presidente del Tribunale di Venezia, alla Procura di Venezia. La parte ha depositato memoria.

Al presente ricorso è stato riunito quello distinto al n. 7558/2011 RG Generale, costituente mero duplicato del medesimo gravame.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

Nella parte motiva della richiamata sentenza resa in data 7.2.2007 dalla Suprema Corte si chiarisce, infatti, che alla qualificazione dell’impugnazione in termini di reclamo, segue la trasmissione degli atti al "Presidente del tribunale di Venezia". Del pari, il dispositivo del citato provvedimento recita "Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Venezia".

Occorre considerare che il dispositivo redatto a margine del ruolo di udienza e sottoscritto dal presidente recita: "Dispone la trasmissione degli atti al Pr. del Tribunale di Venezia".

Come si vede, nè il provvedimento giurisdizionale richiamato, nè il dispositivo riportato nel ruolo di udienza, contengono il denunciato errore materiale, con riferimento alla Autorità giudiziaria destinatala della trasmissione degli atti. I richiamati provvedimenti, infatti, dispongono che gli atti vengano trasmessi al Presidente del Tribunale di Venezia. La istanza che occupa, proposta ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., che disciplina la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori che non determinano nullità, risulta pertanto inammissibile.

E’ poi appena il caso di rilevare che, qualora sia stata disposta, in esecuzione della sentenza della Suprema Corte del 7.2.2007, la trasmissione degli atti ad Autorità giudiziaria diversa da quella indicata in sentenza, la parte potrà attivare altri rimedi, per l’ulteriore corso del procedimento.

Registrandosi l’assenza di profili di colpa in capo al ricorrente, rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità, non viene pronunciata alcuna condanna ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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