T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 932 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente contesta il diniego espresso dall’Ulss n. 8 di Asolo alla richiesta di accesso ad atti la cui conoscenza afferma essere necessaria ai fini della difesa in un giudizio in corso presso il Tribunale dei Minori di Venezia;

che l’ordinamento contempla due distinte fattispecie che radicano la pretesa all’accesso ai documenti amministrativi: una prima ipotesi, disciplinata dagli artt. 22, I, II e III comma, 24, III e VII comma e 25 della legge n. 241 del 1990 – a cui si riferisce la prescrizione contenuta nell’art. 116, I comma del DLgs 2 luglio 2010 n. 104 -, che concerne in generale l’interesse all’ostensione dei documenti amministrativi (interesse che ben può coincidere con la necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici eventualmente anche in vista di futuri contenziosi da instaurare non importa davanti a quale ordine giurisdizionale); diversa ed autonoma è invece l’ipotesi – che si pone rispetto alla prima in rapporto di genere a specie – dell’actio ad exhibendum proposta, in quanto funzionale ad esigenze istruttorie connesse ad una causa in corso, ai sensi dell’art. 21, VI comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come novellato dall’art. 1, I comma della legge 21 luglio 2000 n. 205), ed ora ai sensi dell’art. 116, II comma del cpa, che si riferisce, per il tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata, ai soli giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo;

che l’art. 22, 1° comma della legge n. 241/90, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della Pubblica amministrazione a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, tant’è che ha successivamente ricollegato tale interesse all’esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti": pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l’art. 22 cit.), rimane fermo che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente rilevante, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa (cfr. CdS, IV., 29.4.2002, n. 2283);

che già prima dell’entrata in vigore del citato DLgs 104/2010, peraltro, in giurisprudenza si affermava pacificamente che la domanda di accesso in corso di causa soggiace a requisiti più rigorosi, in punto di individuazione dell’interesse legittimante, rispetto alla domanda di accesso formulata ante o extra causam ai sensi dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241: "La domanda di accesso documentale, ove proposta nell’ambito di un processo in atto…., non può non assumere un carattere strumentale rispetto alle domande e alle eccezioni ivi formulate, cosicché in tal caso il diritto di accesso risulta processualmente condizionato, nel senso che l’istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile ogni qualvolta riguardi atti non rilevanti ai fini del decidere…" (CdS, VI, ord. 22 gennaio 2002 n. 397);

che, facendo applicazione di detti principi al caso concreto, si rileva che il ricorrente ha dedotto il proprio interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi sopra richiamati con riferimento alla necessità di poter meglio esplicare i propri diritti defensionali nell’ambito del delicato procedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni di Venezia;

che, ciò stante, il ricorso è inammissibile, atteso che detta conoscenza può correttamente esplicarsi nell’ambito del procedimento ivi pendente (nell’ambito del quale il ricorrente potrà eventualmente conoscere dell’intero contenuto del fascicolo d’ufficio) e può essere relativa soltanto agli atti pertinenti alla decisione di quel ricorso (cfr., da ultimo TAR Veneto, I 11.3.2011 n. 420);

che è di palese evidenza che – in disparte il già rilevato disposto letterale del citato art. 116, II comma del codice amministrativo, chiarissimo e non abbisognevole di ulteriori sforzi interpretativi – la limitazione della ammissibilità delle domande di accesso in corso di causa ai soli giudizi pendenti innanzi alla giurisdizione amministrativa si spiega, sul piano logico, con il fatto che il giudice amministrativo adito per l’accesso non potrebbe – al di fuori del proprio ambito giurisdizionale – compiere la valutazione di inerenza della domanda al thema probandum che risulta propedeutica alla delibazione di fondatezza o meno della domanda stessa;

che tale considerazione risulta maggiormente rilevante nel caso di specie, in considerazione della delicatezza delle posizioni coinvolte;

per tutte le predette considerazioni l’epigrafato ricorso è inammissibile;

nulla spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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