T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 931 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che i documenti richiesti in ostensione dal ricorrente (i decreti n.i 3507 e 3508 del 2010 del direttore amministrativo dell’Università) risultano a quest’ultimo effettivamente ed integralmente consegnati (cfr. doc. 6 dell’Università);

che, quanto all’accesso del nominativo del responsabile del procedimento, va osservato che, ai sensi dell’art. 5, II comma della legge n. 241/90, qualora non sia espressamente indicato negli atti procedimentali esso va individuato "ex lege" nel nominativo del funzionario preposto all’unità organizzativa "responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale" (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, I, 26.2.2011 n. 216);

che, dunque, il ricorso è divenuto improcedibile;

che la dott. Grigolin è controinteressato in giudizio, avendo interesse al mantenimento del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione sotto il profilo della tutela della "privacy": non va conseguentemente estromessa dal presente giudizio stesso;

che le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della particolarità della controversia;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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