Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20069 Arbitrato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato al comune di Napoli il 27 dicembre 1999 il CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO – CR8 adiva la procedura arbitrale prevista dalla convenzione stipulata il 31 luglio 1981 con cui gli erano stati affidate in concessione la progettazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale, ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 19. Chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del committente e la condanna di quest’ultimo al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti; oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni.

Costituitosi il collegio arbitrale, il comune di Napoli eccepiva il divieto del ricorso all’arbitrato in forza del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2, convertito in L. n. 267 del 1998 e confermato al D.L. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lett. d).

Dopo l’espletamento di consulenza tecnica, il collegio arbitrale, con lodo deliberato il 28 aprile 2001, rigettata l’eccezione pregiudiziale, condannava il comune di Napoli al risarcimento del danno, liquidato in complessive L. 2.504.993.988, oltre interessi legali e dichiarava compensate per 1/5 tra le parti le spese del giudizio.

In accoglimento della successiva impugnazione, la Corte d’appello di Napoli – dopo la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione, nulla perchè eseguita presso il difensore del CR8, rimasto poi contumace – con sentenza 29 febbraio 2005 dichiarava nullo il lodo per contrarietà a norma imperativa e compensava per intero tra le parti le spese di giudizio.

Motivava:

che la rinnovazione della notifica, tempestivamente eseguita mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario entro il termine all’uopo concesso, sanava la nullità pregressa, impedendo qualsiasi decadenza;

che la clausola compromissoria era affetta da sopravvenuta nullità per contrarietà al D.L. n. 180 del 1998, art. 3, comma 2: nel cui divieto, espresso in termini generali e già ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22 novembre 2001 n. 376, doveva intendersi ricompresa ogni controversia in tema di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali: quale, nella specie, il programma straordinario di edilizia residenziale per l’area metropolitana di Napoli di cui alla L. n. 219 del 1981;

che neppure poteva applicarsi il principio della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civile, non vertendosi in tema di giurisdizione, data la natura negoziale dell’attività arbitrale:

onde lo jus superveniens introdotto con la L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 7, comma 1, abrogativo di ogni limitazione ai mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di lavori pubblici, non poteva avere l’effetto di rendere di nuovo legittima la procedura arbitrale in corso.

Avverso la sentenza, non notificata, il CR8 proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, notificato il 18 ottobre 2005 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Resisteva con controricorso il comune di Napoli.

All’udienza del 22 giugno 2011 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il consorzio CR8 deduce la violazione degli art. 291, 156, 164 e 828 cod. proc. Civ., nonchè la carenza di motivazione sul punto decisivo della tardivita dell’impugnazione del lodo per decorso del termine breve ( art. 828 c.p.c., comma 1).

Il motivo è infondato.

La notifica dell’impugnazione del lodo nel domicilio eletto dalla parte nel procedimento arbitrale è nulla, ma non inesistente (Cass., sez. unite, 3 marzo 2003, n. 3075): onde ne è ammissibile la rinnovazione, con efficacia sanante ex tunc, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. Civ.. Tale conclusione si giustifica sulla base del rilievo che l’impugnazione del lodo arbitrale rituale era configurata, vigente la riforma del 94, come un giudizio di primo grado, sia pure di competenza della corte d’appello, in virtù della qualificazione negoziale del lodo, consolidata nella giurisprudenza coeva di legittimità (Cass., sez. unite, 3 Agosto 2000, n. 527, Cass., sez. unite, 15 Dicembre 2000 n. 1251, ed altre conformi). E del resto, l’applicabilità dell’art. 291 cod. proc. civ. all’impugnazione del lodo arbitrale è jus receptum di questa corte (Cass., sez. unite, 3 marzo 2003, n. 3075; Cass.,sez. 1, 2 febbraio 2007, n. 2243; Cass., sez. 1^, 14 febbraio 2007, n. 3269).

E’ appena il caso di notare, peraltro, che a non diversa soluzione si perverrebbe anche dopo lo jus superveniens di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha assimilato, in modo testuale, il lodo alla sentenza pronunziata dall’autorità giudiziaria (art. 824 bis cod. proc. civ.), dato che la rinnovazione dell’atto introduttivo in grado d’appello è oggetto di specifica previsione ("quando occorre":

art. 350 c.p.c., comma 2); oltre che alla luce del richiamo generale, contenuto nell’art. 359 cod. proc. civ., alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale.

Con il secondo motivo si censura la violazione del D.L. n. 180 del 1998, art. 3 nonchè la carenza di motivazione nell’assoggettamento della controversia al divieto di arbitrato, di natura eccezionale.

Anche questo motivo è infondato.

Come già più volte statuito da questa Corte (Cass., sez. 1, 3 giugno 2010 n. 13464; Cass., sez. 1, 27 aprile 2011 in analoga controversia tra le stesse parti) la distinzione, nell’ambito della L. 14 maggio 1981, n. 219, dei provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da calamità naturali, rispetto all’intervento statale per l’edilizia residenziale per Napoli, non comporta alcuna diversità di disciplina in ordine alla compromettibilità delle controversie in tema di appalti di opere pubbliche.

Trova quindi applicazione il divieto di deferimento ad arbitri previsto dal D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2 convertito con modificazioni in L. 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania). Si tratta di lex specialis e, come tale, non abrogata dalla disposizione introdotta dalla L. 1 agosto 2002, n. 166: come confermato dall’interpretazione autentica espressa dal D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, art. 1, comma 2 quater (Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l’attuazione delle disposizioni di cui alla L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 13, comma 1.

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale), convertito nella L. 8 aprile 2003, n. 62, che al riguardo recita testualmente: "Alle controversie derivanti dall’esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi dì ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall’applicazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui al D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267".

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 806 cod. proc. Civ., dell’art. 1321 c.c. e segg. e dell’art. 1372 c.c. e segg., nonchè la carenza di motivazione sulla ritenuta inapplicabilità della devoluzione ad arbitri della controversia. In subordine, si solleva la questione incidentale di illegittimità costituzionale della normativa sul divieto di arbitrato, se applicata retroattivamente ad una clausola compromissoria già sottoscritta.

Il motivo è infondato.

Nei rapporti di durata lo jus superveniens ha efficacia, in difetto di contraria disposizione espressa, per l’avvenire. Nella fattispecie in esame, lo stesso D.L. n. 180 del 1998, art. 3, comma 2, (inserito in sede di conversione) enuncia espressamente la regola intertemporale, nel senso di far salvi i lodi emessi e le domande di arbitrato già proposte alla data della sua entrata in vigore: con esclusione implicita, a contrario, dell’ultrattività di compromessi e clausole compromissorie stipulati ma non ancora operativi.

Nè il dubbio di costituzionalità prospettato per la normativa così interpretata supera il vaglio di non manifesta infondatezza, dal momento che il contenuto innovativo del D.L. n. 180 del 1992 è nel senso di confermare l’esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari, cui è riservata, in via generale, dall’art. 102 Cost.. E’ piuttosto l’attribuzione all’autonomia privata della soluzione di controversie su diritti soggettivi che richiede un puntuale fondamento costituzionale – rinvenuto nell’art. 24 Cost.

(Corte costituzionale 4 Luglio 1977, n. 127) ponendosi come deroga al principio generale sopra ricordato.

Ne consegue l’infondatezza manifesta della questione di incostituzionalità riguardante una limitazione dell’arbitrato che è causa di corrispondente espansione della giurisdizione ordinaria.

Corollario e conferma dei principi testè enunciati è l’illegittimità, costantemente affermata dalla Corte costituzionale, dell’imposizione dell’arbitrato per legge.

E’ dunque improprio parlare di affidamento delle parti, nel caso in esame, sulla clausola compromissoria; non potendosi invertire la gerarchia dei valori, in subiecta materia, così da ledere la primazia costituzionale della giurisdizione ordinaria. Del resto, il giudice delle leggi ha già avuto modo di affrontare la questione, dichiarandola infondata sotto più profili (Corte cost. 376/2001;

Corte cost. 11/2003).

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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