T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 929 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Viste le eccezioni preliminari circa la tardività dell’impugnazione rivolta avverso la clausola del bando di gara che richiedeva, a pena di esclusione, il possesso della certificazione UNI ISO 14001, come tale immediatamente lesiva in quanto implicante l’esclusione dalla gara;

ritenuto di poter superare detta eccezione sulla scorta dei chiarimenti forniti in vista della gara dalla stazione appaltante, la quale, ammettendo la possibilità di accettare una certificazione equipollente, ha quindi fatto riferimento all’eventualità che la ricorrente potesse prendere parte alla gara esibendo un certificato attestante i medesimi contenuti di quello richiesto, certificato da sottoporre in ogni caso alla valutazione della commissione (come poi avvenuto);

ciò premesso, il ricorso risulta comunque privo di fondamento sia con riguardo alle censure dedotte avverso le previsioni del bando sia con riferimento a quelle svolte nei riguardi del provvedimento di esclusione;

premessa infatti la legittimità della prescrizione inserita, tenuto conto della finalità dell’accertamento ad essa sotteso in rapporto all’importanza e rilevanza della tipologia della fornitura e ferma restando, in via generale, la discrezionalità di richiedere specifiche attestazioni per il conseguimento delle più elevante garanzie di qualità del servizio e/o fornitura;

nel caso di specie, il documento prodotto dalla ricorrente, quale attestazione indicata come equivalente a quella richiesta dal bando, è stato correttamente ritenuto inidoneo a comprovare, con le medesime garanzie, il possesso della qualificazione ambientale richiesta;

invero, il documento prodotto non può essere valutato alla stregua di una certificazione, ossia di una dichiarazione proveniente da un soggetto qualificato in ordine all’accertamento dei requisiti di qualificazione ambientale, dotato di specifiche competenze, e soprattutto in posizione terza rispetto al soggetto per il quale il certificato viene rilasciato;

nel caso in esame, infatti, la documentazione prodotta non ha assunto il valore di una certificazione, equipollente a quella richiesta dal bando, sia per i contenuti che per il soggetto che l’ha resa, quale è lo stesso fabbricante dei prodotti poi forniti dalla ricorrente;

non trattasi, infatti, di una attestazione di qualità rilasciata da un soggetto certificatore (debitamente accreditato a tal fine) al fabbricante del materiale, ma una dichiarazione resa dallo stesso fabbricante, donde l’esclusione della terzietà ed imparzialità (oltre che dell’attendibilità) della dichiarazione resa;

ritenuto, infine, che il comportamento seguito dalla commissione – certamente ispirato a consentire, attraverso un’indagine accurata effettuata avvalendosi delle specifiche conoscenze dell’ente richiesto per la valutazione della documentazione prodotta – sia stato del tutto corretto ed ispirato ad assicurare la massima partecipazione, senza tuttavia pregiudicare la par condicio rispetto agli altri concorrenti, a fronte delle previsioni del bando di gara;

per tutte le considerazioni in qui svolte il ricorso va respinto in quanto infondato.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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