Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 26 luglio 2010 P.G., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso al Presidente del Tribunale di Cagliari avverso il decreto del G.U.P. del medesimo Tribunale in data 7 luglio 2010 con il quale è stato revocato il beneficio di ammissione al patrocinio a carico dello Stato disposto in data 23 marzo 2010, per il superamento del limite di reddito nell’anno 2008.

Il ricorrente deduce che erroneamente era stato considerato il reddito dell’anno 2008 anzichè dell’anno 2009 che rileverebbe ai fini della determinazione della capacità reddituale dell’istante ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76. Poichè la revoca in questione è stata disposta a seguito di istanza dell’Agenzia delle Entrate, ed è quindi impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d), con ordinanza del 7 ottobre 2010 del Presidente del Tribunale di Cagliari, l’impugnazione è stata qualificata ricorso per cassazione e conseguentemente trasmessa a questa Corte.
Motivi della decisione

L’impugnazione è fondata.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nello stabilire le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, espressamente opera un riferimento all’ultima dichiarazione.

Pertanto, poichè l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata proposta in data 18 marzo 2010, occorreva fare riferimento ai redditi dell’anno precedente, e cioè del 2009 e non del 2008, ai fini dell’accertamento delle condizioni reddituali del richiesto beneficio. Poichè, invece, il provvedimento di revoca del beneficio considera il reddito del 2008 irrilevante ai fini in questione, esso deve essere annullato senza rinvio in quanto illegittimo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento di revoca impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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