T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 925 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- che, premesso che ai sensi dell’art. 4 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34 ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale secondo la cadenza temporale di cui all’allegato B, ed il possesso della certificazione di qualità aziendale è documentato nell’attestato SOA (cfr., da ultimo, CdS, VI, 21.9.2010 n. 7004), va osservato che la lex specialis di gara richiedeva al concorrente che intendesse fruire del dimidiamento della cauzione non già il deposito della certificazione di qualità, ma il documentato, mero possesso di quest’ultima;

che P. spa ha allegato l’attestazione SOA, rilasciata il 18 maggio 2010, da cui risulta che "l’impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q, DPR 34/2000) valida fino al 20 ottobre 2012…";

che il richiamato art. 2, I comma, lettera q) del DPR 34/2000 definisce appunto "certificazione" "il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale";

che, atteso che il 15 novembre 2008 l’ISO ha emesso la nuova norma sostitutiva della ISO 9001:2000 (prevedendo un periodo di transizione di 24 mesi), va da sé che, successivamente alla predetta data, tutte le certificazioni venivano rilasciate secondo la nuova norma ISO 9001:2008: sicchè, avendo la certificazione validità triennale, la certificazione di P., con scadenza al 20 ottobre 2012, non poteva che essere stata rilasciata ai sensi della nuova norma ISO;

che analoghe considerazioni valgono anche per l’impresa P. srl, la cui attestazione SOA, rilasciata il 17 novembre 2010, afferma espressamente che "l’impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q, DPR 34/2000) valida fino al 23 aprile 2012…";

che, ciò stante, è infondato il primo motivo di ricorso;

2.- che, quanto all’ulteriore censura – con cui la ricorrente asserisce che nell’impegno fideiussorio prodotto dalle due controinteressate mancherebbe l’estensione della validità temporale dell’impegno stesso fino ai dodici mesi successivi alla data di ultimazione delle opere, e che per ciò stesso entrambe le imprese avrebbero dovuto essere escluse -, è sufficiente osservare che né la legge ordinaria, né la legge di gara prevedono l’esclusione dalla procedura concorsuale per la mancata indicazione della durata della fideiussione da prestare, mancata indicazione che si configura come mera irregolarità: l’art. 8, lett. b) del bando, infatti, prevede che "a norma dell’art. 75, VIII comma del DLgs n. 163/06 l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 dello stesso DLgs n. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario". Laddove i richiamati art. 75, VIII comma e 113, II comma del DLgs n. 163/06 stabiliscono, rispettivamente, che "l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario" e che "la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante: previsioni, queste ultime, espressamente contenute negli impegni fideiussori prodotti dalle due imprese controinteressate;

3.- che infondata è anche la successiva doglianza con cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione di P. srl in relazione all’insufficiente livello prestazionale dell’offerta tecnica proposta dalla predetta società, valutata zero punti: premesso, infatti, che il disciplinare di gara sanzionava con l’esclusione le "offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a base di gara" (sanzionava, cioè, con l’esclusione quelle offerte che si ponevano su un piano inferiore rispetto a quello proprio del progetto posto a base di gara), nel caso di specie l’offerta di P. srl è stata giudicata di contenuti non già inferiori a quelli minimi del progetto a base di gara, ma analoghi, con conseguente attribuzione di zero punti (i 30 punti per i materiali e i 20 punti per il risparmio energetico andavano assegnati alle imprese che avessero proposto elementi aggiuntivi e migliorativi rispetto al progetto di gara);

4.- che, quanto all’asserita necessità di escludere la P. spa per la condanna subita dal suo amministratore delegato, Sonia Soldà, va precisato che – in disparte la considerazione che l’art. 38, I comma lett. c) del DLgs n. 163/2006 richiede la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza (che può essere limitato per gli amministratori ex art. 2384, II comma c.c.), sicchè non vi è alcuna possibilità per estendere l’applicabilità della predetta disposizione a soggetti, quali gli amministratori, che rappresentanti non sono (nel caso di specie, infatti, la rappresentanza spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, mentre la signora Soldà è amministratore delegato con poteri di gestione, organizzazione e decisione relativamente alle attività connesse con il trasporto ed il recupero dei rifiuti) – spetta esclusivamente alla stazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità, la valutazione di quali precedenti penali incidano, o meno, sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa: il motivo va, conseguentemente, disatteso;

5.- che è inammissibile, infine – in quanto impinge nel merito delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice -, la censura con la quale la ricorrente contesta il punteggio attribuito all’aggiudicataria con riferimento al parametro sub "b" (qualità dei materiali e proposte migliorative degli stessi) per essere gli elementi proposti non confacenti al predetto parametro e financo inadeguati sotto il profilo tecnico;

6.- che per le suesposte considerazioni il ricorso è, dunque, infondato e va respinto;

che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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